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Bevande alcoliche, indicazioni non ingannevoli in etichetta PDF Stampa E-mail
di Barbara Bongiorni   

amaro.gifIl consumatore è messo nelle condizioni di operare una scelta con cognizione di causa se l'etichetta riporta la natura esatta e le caratteristiche del prodotto. Per le bevande con contenuto alcolico superiore all'1,2% in volume, è obbligatorio indicare in etichetta il titolo alcolometrico volumico effettivo.

La Corte di Giustizia si è trovata ad affrontare il caso di un amaro alle erbe prodotto in Germania sulla cui etichetta veniva indicato un titolo alcolometrico volumico di 35%, ma dalle analisi effettuate dalle competenti autorità sanitarie risultò un valore nettamente inferiore.
La tolleranza applicabile secondo la normativa italiana è dello 0,3% e la violazione è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 3.500 €.

Il Comune competente, dinnanzi all'infrazione accertata dalle autorità sanitarie competenti, ingiungeva al distributore in Italia del prodotto "amaro alle erbe" una sanzione amministrativa pecuniaria di € 3.115; avverso tale sanzione il distributore proponeva ricorso sostenendo che la normativa comunitaria ha adottato il principio della responsabilità del produttore, escludendo quella del distributore che non è tenuto a sapere se le informazioni contenute in etichetta siano erronee o ingannevoli.

La Corte di Giustizia, interpretando la normativa comunitaria ha affermato che la direttiva 2000/13, diversamente da altri atti comunitari, non individua specificamente il destinatario delle prescrizioni in essa contenute; pertanto non è escluso che il distributore, unitamente al produttore, sia responsabile in caso di violazione degli obblighi in materia di etichettatura degli alcolici.

Gli artt. 2, 3 e 12 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 marzo 2000, 2000/13/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa di uno Stato membro, come quella controversa nella causa principale, che prevede la possibilità per un operatore, stabilito in tale Stato membro, che distribuisce una bevanda alcolica destinata ad essere consegnata come tale, ai sensi dell'art. 1 di detta direttiva, e prodotta da un operatore stabilito in un altro Stato membro, di essere considerato responsabile di una violazione di detta normativa, constatata da una pubblica autorità, derivante dall'inesattezza del titolo alcolometrico volumico indicato dal produttore sull'etichetta di detto prodotto, e di subire conseguentemente una sanzione amministrativa pecuniaria, mentre esso si limita, nella sua qualità di semplice distributore, a commercializzare tale prodotto così come a lui consegnato da detto produttore.

Sentenza integrale consultabile qui: pdf C-315_05 145.40 Kb

Direttiva 2000/13 sull'etichettatura e la tutela del consumatore: pdf direttiva_2000_13 109.23 Kb

BB 

 
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