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ALIMENTI: IL REATO RISULTA COMMESSO NEL LUOGO DELLA VENDITA |
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di Marcello Nonni
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In materia di tutela penale degli alimenti, il reato deve ritenersi consumato nel luogo di immissione al commercio della merce. Nella specie, la competenza in ordine al reato di cui alla L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5, lett. d (relativo ad alimenti insudiciati o invasi da parassiti etc.) si radica nel momento e nel luogo dove il prodotto viene posto in vendita al pubblico.
Tale principio risulta del resto applicato anche in relazione al reato più generale di frode in commercio di cui all'art. 515 c.p., in quanto è stato ritenuto che tale reato si consuma non nel luogo in cui il venditore si libera della propria obbligazione di consegnare la merce (ai sensi dell'art. 1510 c.c.) cioè con l’immissione della stessa nelle mani del vettore o spedizioniere, ma in quello in cui avviene la materiale consegna all'acquirente finale. È infatti nel momento suddetto che l'acquirente, ottenuta la disponibilità della cosa, viene a trovarsi nella possibilità di verificare la corrispondenza di essa a quella pattuita o dichiarata dal venditore. La sentenza in esame riguarda grano tenero francese invaso da parassiti.
Cassazione penale, Sez. III, 09/01/2009 (Ud. 23/10/2008), n. 391
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