 In tema di vendita di sostanze alimentari all'interno di un ipermercato, destinatario delle disposizioni impartite dal piano di autocontrollo relative alle attività di controllo e vigilanza preliminari alla messa in vendita del prodotto è il responsabile del relativo reparto, soggetto su cui grava anche l'obbligo di sorvegliare i sottoposti circa l'osservanza delle disposizioni medesime.
(Fattispecie di vendita di testine di agnello invase da parassiti all'interno di un reparto macelleria, il cui responsabile è stato individuato nel soggetto preposto al predetto reparto). Questo è quanto affermato da una recente sentenza dalla Cassazione. In particolare si trattava di un dipendente tratto a giudizio per rispondere del reato di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. d), per avere, in qualità di responsabile del reparto macelleria presso un ipermercato posto in vendita una testina d'agnello invasa da parassiti. Risultava, infatti, che l’imputato rivestisse la carica di responsabile del reparto macelleria dell'ipermercato e che per la messa in vendita delle testine di agnello, in particolare, erano prescritte specifiche attività di controllo e preparazione della merce, prima dell’insacchettamento.Tali attività precauzionali, esplicatesi nella sezionatura della testa e nel lavaggio della stessa, andavano poste in essere proprio per eliminare la presenza di questi particolari parassiti, che si insediano nelle canne nasali dell'animale, lasciato all'erbaggio, e garantiscono l'acquirente in ordine alla "pulizia” del prodotto in vendita. Le disposizioni in materia erano dirette a tutto il personale, operante nel reparto macelleria, compreso l'imputato, il quale non solo era tenuto alla osservanza di esse, ma era anche il diretto destinatario dell'obbligo di sorveglianza sui sottoposti, affinchè non si verificassero episodi come quello in specie.
Cassazione penale n. 22122/2009
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