Con la sentenza C-140/07, la Corte di Giustizia, conferma ancora una volta la netta distinzione tra medicinali ed integratori alimentari e, ben presenti le direttive 2001/83 e 2004/27, sottolinea come nella categoria degli integratori alimentari, rientrino quei prodotti incapaci di alterare le funzioni fisiologiche dell’uomo.
Tale capacità è ascrivibile per la Corte ai soli medicinali, i quali intervenendo a correggere, modificare o ripristinare funzioni fisiologiche dell’uomo, comportano variazioni significative nelle funzionalità dell’organismo. L’intento delle direttive, compreso e valorizzato dall’orientamento della Corte, è volto in primo luogo alla tutela della salute del consumatore, ma non trascura un aspetto essenziale quale quello della libera circolazione delle merci. Una definizione infatti così precisa non lascia dubbi circa la natura non medicinale di un dato prodotto, sottraendolo dall’iter amministrativo per la sua messa in commercio.
Rassegna internazionale di tecnologie, materie prime e semi-lavorati per
la produzione di pane, pasticceria, pizza e pasta
Verona, 22-26 maggio 2010
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