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MADE IN ITALY: SOLO SE INTERAMENTE ITALIANO PDF Stampa E-mail
di Lorenza Andreis   
ImageCol D.L. 135/2009 il legislatore ha inteso introdurre una nuova nozione di prodotto realizzato interamente in Italia - classificabile come “made in Italy” - qualora il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento siano stati compiuti “esclusivamente” sul territorio nazionale.

La normativa di cui si tratta è la Legge 350/2003, Finanziaria 2004, recentemente modificata dal D.L. 135/2009, recante Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, convertito nella Legge 166/2009, e l'art. 16 dello stesso D.L. 135/2009. Art. 4, 49 L. 350/2003.

 

Iniziando con l'esame della legge Finanziaria 2004, l'art. 4 comma 49[1] nella versione attuale prevede che sin dalla presentazione in dogana, e fino alla messa in vendita al dettaglio, sia punita:- l'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero;- la commercializzazione o;- la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione di prodotti recanti:- "falsa indicazione di provenienza o origine" da intendersi come "la stampigliatura «Made in Italy» su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine", ovvero - fallace indicazione di provenienza o origine che si ha ove "anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana incluso l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli, fatti salvo quanto previsto dal comma 49-bis."

 

Innanzitutto, è opportuno precisare che ai sensi dell'art. 36 del Reg. CE 450/2008 che istituisce il codice doganale comunitario, l'origine delle merci viene individuata nel paese ove esse sono state "interamente ottenute", mentre nel caso in cui abbiano contribuito diversi paesi alla produzione di merci l'origine è individuata nel paese o territorio in cui è stata subita "l'ultima trasformazione sostanziale".

 

Nel caso in esame, viene punita penalmente la mancata indicazione dell'origine estera della merce sia nel caso in cui questa sia chiara ed espressa, sia quando essa venga resa non comprensibile per l'utilizzo di certe modalità decettive di presentazione del marchio.

 

Sono diversi e vari i mezzi con i quali si possono creare confusioni o errate aspettative sull'origine di un prodotto: i segni, figure (sembrerebbero essere compresi anche i colori) e anche i marchi aziendali. La condotta è punita ai sensi dell'art. 517 c.p. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci), e pertanto con la reclusione fino a due anni e la multa fino a € 20.000.

 

Le condotte qui individuate possono essere sanate sul piano amministrativo, con modalità diverse a seconda che si tratti di falsa o fallace indicazione.

 

- Per la falsa indicazione, la sanatoria avviene sul piano amministrativo attraverso l'esatta indicazione dell'origine o l'asportazione della stampigliatura "Made in Italy"; - Per la fallace indicazione avviene, sempre sul piano amministrativo, con "l'asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o di quant'altro induca a ritenere che si tratti di prodotti o merci di origine italiana".

 

La sanatoria amministrativa comporta che, come specificato nello Studio sulla contraffazione dalla Guardia di Finanza, "la regolarizzazione delle merci recanti false o fallaci indicazioni (a spese del contravventore) ..., ha effetti ai soli fini di rilascio della merce medesima, in quanto il procedimento penale di fronte all'Autorità giudiziaria continua a permanere". Art. 4, 49 bis L. 350/2003.

 

Proseguendo nell'esame della normativa, l'art. 4 comma 49bis[2], nell'ambito della fallace indicazione di origine, punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 ad € 250.000, un particolare uso del marchio fatto da parte del titolare o del licenziatario dello stesso.

 

L'uso sanzionato viene posto in essere con modalità tali da confondere circa l'origine o la provenienza italiana del prodotto, quando non vi è alcuna appendice informativa ovvero nessun documento di accompagnamento che chiarisca sull'origine.

 

Per evitare di incorrere in questo illecito amministrativo, sono stati individuati due diversi possibili comportamenti:- si accompagna il prodotto con un'appendice informativa sull'origine effettiva, oppure, - nel caso non sia possibile materialmente realizzare questa informazione aggiuntiva prima della commercializzazione del prodotto, si fornisce all'ufficio doganale una attestazione che le merci in fase di commercializzazione saranno accompagnate da informazioni sulla loro effettiva origine.

 

Il Ministero dello Sviluppo Economico nella nota Circolare 9 novembre 2009 ha indicato a titolo di esempio queste appendici informative:"prodotto fabbricato in ...; prodotto fabbricato in paesi extra UE; prodotto di provenienza extra UE; prodotto importato da paesi extra UE; prodotto non fabbricato in Italia".

 

È prevista la confisca amministrativa dei prodotti di cui al comma 49bis, qualora non siano apposte le indicazioni a spese del contravventore, sul prodotto o sui documenti di corredo. Art. 16, 4 D.L. 135/2009.

 

Venendo all'esame del D.L. 135/2009, l'art. 16 comma 4[3] pone in essere un'ulteriore ipotesi di illecito penale relativo al Made in Italy. In particolare è stata introdotta una nuova nozione di "Prodotto realizzato interamente in Italia", il quale è classificabile come "made in Italy" qualora il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento siano stati compiuti "esclusivamente" sul territorio nazionale.

 

Con questa novella, il legislatore ha quindi inteso tutelare quei prodotti le cui fasi di disegno, progettazione, lavorazione e confezionamento sono avvenute tutte in territorio nazionale.Solo questi prodotti possono usare indicazioni idonee a trasmettere il messaggio della realizzazione interamente italiana.

 

L'uso - da intendere quale utilizzazione a fini di comunicazione commerciale ovvero l'apposizione degli stessi sul prodotto o sulla confezione di vendita o sulla merce dalla presentazione in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e fino alla vendita al dettaglio - di indicazioni di vendita quali ad esempio "100% made in Italy", "100% Italia", senza che siano rispettati i requisiti stabiliti per poter vantare questa completa italianità del prodotto configura tale fattispecie penale, punita con le pene previste dall'art. 517 c.p., quindi la reclusione fino a due anni e la multa fino a 20.000€, aumentate di un terzo.

 

In conclusione, si è voluto in questa sede esaminare la normativa con un approccio il più concreto possibile, allo scopo di fornire un aiuto agli operatori del settore nella comprensione e nella individuazione delle condotte che il legislatore ha voluto punire.

 

Certamente, a fronte dei primi, scongiurati, casi di contestazione, potranno stendersi analisi interpretative più approfondite ed evidentemente in linea anche con l'attività operativa delle autorità di controllo.

 

Il testo della normativa qui esaminata, pone ancora una volta in capo agli operatori quegli obblighi di trasparenza, chiarezza e ovviamente veridicità, al più ampio fine di tutelare il consumatore e consentire a questo di porre in essere scelte ben consapevoli.

 

Naturalmente, se in un prossimo futuro il testo non sarà oggetto di esame né sotto il profilo di incostituzionalità né sotto quello di contrarietà all'ordinamento comunitario.

 

Gli operatori quindi nel porre in essere le proprie modalità di presentazione dei prodotti dovranno ormai immedesimarsi quasi totalmente nel consumatore finale, inteso come consumatore medio, ossia una persona normalmente informata e ragionevolmente accorta, al fine di poter comprendere quando l'impiego di particolari segni, colori o altre indicazioni possano davvero rappresentare elementi di confusione sull'italianità del prodotto.

 

Avv. Lorenza Andreis

Studio legale Andreis e associati

 



[1] L'articolo recita: "l'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato ed è punita ai sensi dell'articolo 517 del codice penale. Costituisce falsa indicazione la stampigliatura «made in Italy» su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana incluso l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli, fatto salvo quanto previsto dal comma 49-bis. Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio. La fallace indicazione delle merci può essere sanata sul piano amministrativo con l'asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o di quant'altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana. La falsa indicazione sull'origine o sulla provenienza di prodotti o merci può essere sanata sul piano amministrativo attraverso l'esatta indicazione dell'origine o l'asportazione della stampigliatura «made in Italy»" [2] "Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio da parte del titolare o del licenziatario realizzato con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000" [3] L'art. 16 comma 4, infatti, recita "chiunque fa uso di un'indicazione di vendita che presenti il prodotto come interamente realizzato in Italia, quale «100% made in Italy», «100% Italia», «tutto italiano», in qualunque lingua espressa, o altra che sia analogamente idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia del prodotto, ovvero segni o figure che inducano la medesima fallace convinzione, al di fuori dei presupposti previsti nei commi 1 e 2, è punito, ferme restando le diverse sanzioni applicabili sulla base della normativa vigente, con le pene previste dall'articolo 517 del codice penale, aumentate di un terzo."
 
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