Col D.L. 135/2009 il legislatore ha inteso introdurre una nuova nozione di prodotto realizzato interamente in Italia - classificabile come “made in Italy” - qualora il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento siano stati compiuti “esclusivamente” sul territorio nazionale.
La
normativa di cui si tratta è la Legge 350/2003, Finanziaria
2004, recentemente modificata dal D.L. 135/2009, recante Disposizioni
urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di
sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, convertito
nella Legge 166/2009, e l'art. 16 dello stesso D.L. 135/2009. Art. 4, 49 L. 350/2003.
Iniziando con l'esame
della legge Finanziaria 2004, l'art. 4 comma 49[1]
nella versione attuale prevede che sin dalla presentazione in dogana, e
fino alla messa in vendita al dettaglio, sia punita:- l'importazione e l'esportazione a fini di
commercializzazione ovvero;- la commercializzazione o;- la commissione di atti diretti in modo non
equivoco alla commercializzazione di prodotti recanti:- "falsa indicazione di
provenienza o origine" da intendersi come "la stampigliatura
«Made in Italy» su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi
della normativa europea sull'origine", ovvero - fallace indicazione di
provenienza o origine che si ha ove "anche qualora sia indicata
l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di
segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che
il prodotto o la merce sia di origine italiana incluso l'uso
fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle
pratiche commerciali ingannevoli, fatti salvo quanto previsto dal comma
49-bis."
Innanzitutto, è opportuno
precisare che ai sensi dell'art. 36 del Reg. CE 450/2008 che
istituisce il codice doganale comunitario, l'origine delle merci
viene individuata nel paese ove esse sono state "interamente ottenute",
mentre nel caso in cui abbiano contribuito diversi paesi alla
produzione di merci l'origine è individuata nel paese o territorio in
cui è stata subita "l'ultima trasformazione sostanziale".
Nel caso in esame, viene
punita penalmente la mancata indicazione dell'origine estera della merce
sia nel caso in cui questa sia chiara ed espressa, sia quando essa
venga resa non comprensibile per l'utilizzo di certe modalità decettive
di presentazione del marchio.
Sono diversi e vari i
mezzi con i quali si possono creare confusioni o errate aspettative
sull'origine di un prodotto: i segni, figure (sembrerebbero essere
compresi anche i colori) e anche i marchi aziendali. La condotta è punita ai
sensi dell'art. 517 c.p. (vendita di prodotti industriali con segni
mendaci), e pertanto con la reclusione fino a due anni e la multa fino a
€ 20.000.
Le condotte qui individuate
possono essere sanate sul piano amministrativo, con modalità diverse a
seconda che si tratti di falsa o fallace indicazione.
- Per la falsa indicazione, la sanatoria avviene
sul piano amministrativo attraverso l'esatta indicazione dell'origine o
l'asportazione della stampigliatura "Made in Italy"; - Per la fallace indicazione avviene, sempre sul
piano amministrativo, con "l'asportazione a cura ed a spese del
contravventore dei segni o delle figure o di quant'altro induca a
ritenere che si tratti di prodotti o merci di origine italiana".
La sanatoria amministrativa
comporta che, come specificato nello Studio sulla contraffazione dalla
Guardia di Finanza, "la regolarizzazione delle merci recanti false o
fallaci indicazioni (a spese del contravventore) ..., ha effetti ai soli
fini di rilascio della merce medesima, in quanto il procedimento penale
di fronte all'Autorità giudiziaria continua a permanere". Art. 4, 49 bis L. 350/2003.
Proseguendo nell'esame
della normativa, l'art. 4 comma 49bis[2],
nell'ambito della fallace indicazione di origine, punisce con la
sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 ad € 250.000, un
particolare uso del marchio fatto da parte del titolare o del
licenziatario dello stesso.
L'uso sanzionato viene posto in essere con modalità
tali da confondere circa l'origine o la provenienza italiana del
prodotto, quando non vi è alcuna appendice informativa ovvero nessun
documento di accompagnamento che chiarisca sull'origine.
Per evitare
di incorrere in questo illecito amministrativo, sono stati individuati
due diversi possibili comportamenti:- si accompagna il prodotto
con un'appendice informativa sull'origine effettiva, oppure, - nel caso non sia possibile materialmente
realizzare questa informazione aggiuntiva prima della
commercializzazione del prodotto, si fornisce all'ufficio doganale una
attestazione che le merci in fase di commercializzazione saranno
accompagnate da informazioni sulla loro effettiva origine.
Il Ministero dello Sviluppo
Economico nella nota Circolare 9 novembre 2009 ha indicato a titolo di
esempio queste appendici informative:"prodotto fabbricato in ...; prodotto
fabbricato in paesi extra UE; prodotto di provenienza
extra UE; prodotto importato da paesi extra UE; prodotto
non fabbricato in Italia".
È prevista la confisca amministrativa dei prodotti di cui al
comma 49bis, qualora non siano apposte le indicazioni a spese del
contravventore, sul prodotto o sui documenti di corredo. Art. 16, 4
D.L. 135/2009.
Venendo all'esame del
D.L. 135/2009, l'art. 16 comma 4[3] pone in essere
un'ulteriore ipotesi di illecito penale relativo al Made in Italy.
In particolare
è stata introdotta una nuova nozione di "Prodotto realizzato
interamente in Italia", il quale è classificabile come "made in
Italy" qualora il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il
confezionamento siano stati compiuti "esclusivamente" sul
territorio nazionale.
Con
questa novella, il legislatore ha quindi inteso tutelare quei prodotti
le cui fasi di disegno, progettazione, lavorazione e confezionamento
sono avvenute tutte in territorio nazionale.Solo questi prodotti possono
usare indicazioni idonee a trasmettere il messaggio della realizzazione
interamente italiana.
L'uso - da intendere quale utilizzazione a fini di comunicazione
commerciale ovvero l'apposizione degli stessi sul prodotto o sulla
confezione di vendita o sulla merce dalla presentazione in dogana per
l'immissione in consumo o in libera pratica e fino alla vendita al
dettaglio - di indicazioni di vendita quali ad esempio "100% made in
Italy", "100% Italia", senza che siano rispettati i requisiti
stabiliti per poter vantare questa completa italianità del prodotto
configura tale fattispecie penale, punita con le pene
previste dall'art. 517 c.p., quindi la reclusione fino a due anni e la
multa fino a 20.000€, aumentate di un terzo.
In conclusione, si è voluto
in questa sede esaminare la normativa con un approccio il più concreto
possibile, allo scopo di fornire un aiuto agli operatori del settore
nella comprensione e nella individuazione delle condotte che il
legislatore ha voluto punire.
Certamente, a fronte
dei primi, scongiurati, casi di contestazione, potranno stendersi
analisi interpretative più approfondite ed evidentemente in linea anche
con l'attività operativa delle autorità di controllo.
Il testo della normativa qui
esaminata, pone ancora una volta in capo agli operatori quegli obblighi
di trasparenza, chiarezza e ovviamente veridicità, al più ampio fine di
tutelare il consumatore e consentire a questo di porre in essere scelte
ben consapevoli.
Naturalmente, se in un prossimo futuro il testo non
sarà oggetto di esame né sotto il profilo di incostituzionalità né sotto
quello di contrarietà all'ordinamento comunitario.
Gli operatori quindi
nel porre in essere le proprie modalità di presentazione dei prodotti
dovranno ormai immedesimarsi quasi totalmente nel consumatore finale,
inteso come consumatore medio, ossia una persona normalmente informata e
ragionevolmente accorta, al fine di poter comprendere quando l'impiego
di particolari segni, colori o altre indicazioni possano davvero
rappresentare elementi di confusione sull'italianità del prodotto.
Avv. Lorenza Andreis
Studio legale Andreis e associati
[1] L'articolo recita: "l'importazione
e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la
commercializzazione o la commissione di atti diretti in modo non
equivoco alla commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci
indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato ed è punita ai
sensi dell'articolo 517 del codice penale. Costituisce falsa
indicazione la stampigliatura «made in Italy» su prodotti e merci non
originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine;
costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e
la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni,
figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il
prodotto o la merce sia di origine italiana incluso l'uso fallace o
fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche
commerciali ingannevoli, fatto salvo quanto previsto dal comma 49-bis.
Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o
delle merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e
sino alla vendita al dettaglio. La fallace indicazione delle merci può
essere sanata sul piano amministrativo con l'asportazione a cura ed a
spese del contravventore dei segni o delle figure o di quant'altro
induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana. La
falsa indicazione sull'origine o sulla provenienza di prodotti o merci
può essere sanata sul piano amministrativo attraverso l'esatta
indicazione dell'origine o l'asportazione della stampigliatura «made in
Italy»"
[2] "Costituisce fallace indicazione
l'uso del marchio da parte del titolare o del licenziatario realizzato
con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o
la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea
sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da
indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o
comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del
consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza
essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del
licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura,
verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine
estera del prodotto. Il contravventore è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000"
[3] L'art. 16 comma 4, infatti, recita "chiunque
fa uso di un'indicazione di vendita che presenti il prodotto come
interamente realizzato in Italia, quale «100% made in Italy», «100%
Italia», «tutto italiano», in qualunque lingua espressa, o altra che sia
analogamente idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della
realizzazione interamente in Italia del prodotto, ovvero segni o figure
che inducano la medesima fallace convinzione, al di fuori dei
presupposti previsti nei commi 1 e 2, è punito, ferme restando le
diverse sanzioni applicabili sulla base della normativa vigente, con le
pene previste dall'articolo 517 del codice penale, aumentate di un
terzo."
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