Con la legge 23 luglio 2009 n. 99 viene introdotta la nuova fattispecie di reato di “contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari” (art.517 quater del codice penale). In particolare la nuova disciplina sanziona chiunque contraffa o comunque altera indicazioni
geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
Inoltre la medesima pena è prevista per chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.
Dalla lettura della norma si evince che l’illecito descritto è un’ipotesi speciale del più generico reato di cui all’art. 517 del codice penale (vendita di prodotti industriali con segni mendaci). In particolare la specialità della nuova fattispecie sanzionatoria sta nell’oggetto materiale, costituito unicamente da prodotti agroalimentari con denominazione qualificata e tutelata.
Ciò implica che i predetti prodotti siano accompagnati da denominazioni di vendita riconosciute formalmente da leggi interne, convenzioni internazionali o regolamenti comunitari.Sotto il profilo della condotta sanzionata, essa è relativa ad un ben preciso modus agendi: un comportamento (al contrario del più generico divieto ex art.517 c.p. di qualsivoglia abuso o speculazione che possa indurre l’acquirente in errore) che riguarda dichiarazioni false in relazione ad indicazioni geografiche o denominazioni d’origine.
È necessario evidenziare che il secondo comma dell’art.417 quater sempre del codice penale equipara alla condotta descritta sopra anche l’introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita, la vendita o l’immissione in commercio dei medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte al fine di trarne un ingiusto profitto.
Si segnala però che in quest’ultimo caso, al contrario che nella fattispecie di cui al primo comma, non si fa cenno alla eventuale alterazione dei prodotti.In dottrina è stato segnalato che una maggior tutela sarebbe stata apprestata nel caso in cui il legislatore avesse previsto anche la pena accessoria della pubblicazione su mezzi di informazione della sentenza, una forma di punizione efficace sotto il profilo preventivo in quanto assai afflittiva per chi utilizza l’immagine per la vendita dei propri prodotti.
NOTA DI APPROFONDIMENTO:
si riporta il testo integrale della Legge sopra commentata.
LEGGE 23 luglio 2009 , n. 99 (in Suppl. ordinario n. 136
alla Gazz.
Uff., 31 luglio, n. 176). - Disposizioni per lo sviluppo e
l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga la seguente
legge:
Articolo 1
(Disposizioni per l'operatività delle reti di imprese)
Art. 1.
1. All'articolo
3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni,
dalla legge
9 aprile 2009, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4-ter:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione
sociale degli
aderenti alla rete»;
2) alla lettera b), dopo le parole: «l'indicazione» sono
inserite le
seguenti: «degli obiettivi strategici e» e dopo le parole: «della rete»
sono
aggiunte le seguenti: «, che dimostrino il miglioramento della capacità
innovativa e della competitività sul mercato»;
3) alla lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «. Al
fondo patrimoniale di cui alla presente lettera si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 del codice
civile»;
4) alla lettera d), dopo le parole: «del contratto» sono
inserite le
seguenti: «, le modalità di adesione di altre imprese»;
5) alla lettera e), la parola: «programma » è sostituita
dalla
seguente: «contratto » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«. Salvo che sia diversamente disposto nel contratto di
rete,
l'organo agisce in rappresentanza delle imprese, anche individuali,
aderenti al
contratto medesimo, nelle procedure di programmazione negoziata con le
pubbliche
amministrazioni, nonchè nelle procedure inerenti ad interventi di
garanzia per
l'accesso al credito, all'utilizzazione di strumenti di promozione e
tutela dei
prodotti italiani ed allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei
processi di
internazionalizzazione e di innovazione, previsti dall'ordinamento»;
b) dopo il comma 4-ter sono inseriti i seguenti:
«4-ter.1. Le disposizioni di attuazione della lettera e)
del comma
4-ter per le procedure attinenti alle pubbliche amministrazioni sono
adottate
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con
il
Ministro dello sviluppo economico.
4-ter.2. Nelle forme previste dal comma 4- ter.1 si procede
alla
ricognizione di interventi agevolativi previsti dalle vigenti
disposizioni
applicabili alle imprese aderenti al contratto di rete, interessate
dalle
procedure di cui al comma 4-ter, lettera e), secondo periodo. Restano
ferme le
competenze regionali per le procedure di rispettivo interesse»;
c) al comma 4-quinquies, le parole: «lettera b)» sono
sostituite
dalle seguenti:
«lettere b), c) e d)» e sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole:
«, previa autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero
dell'economia e
delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da
adottare
entro sei mesi dalla relativa richiesta ».
2. L'articolo
6-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.
Articolo 2
(Riforma degli interventi di reindustrializzazione,
agevolazioni a
favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione e altre forme di
incentivi)
Art. 2.
1. Al fine di assicurare l'efficacia e la tempestività
delle
iniziative di reindustrializzazione nelle aree o distretti in situazione
di
crisi industriale, nei casi di situazioni complesse nonchè con impatto
significativo sulla politica industriale nazionale, nei quali si
richieda
l'attività integrata e coordinata di regioni, enti locali e altri
soggetti
pubblici e privati e di amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo,
ovvero la confluenza di risorse finanziarie da bilanci di istituzioni
diverse e
l'armonizzazione dei procedimenti amministrativi, l'iniziativa è
disciplinata da
appositi accordi di programma, promossi anche ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia.
2. L'accordo di programma è l'atto di regolamentazione
concordata con
il quale sono regolati il coordinamento delle azioni di rispettiva
competenza
dei soggetti sottoscrittori, le modalità di esecuzione degli interventi
da parte
di ciascuna amministrazione partecipante, il controllo dell'attuazione
di essi,
la verifica del rispetto delle condizioni fissate, l'individuazione di
eventuali
ritardi o inadempienze, l'eventuale revoca totale o parziale del
finanziamento e
l'attivazione di procedure sostitutive, le modalità di promozione del
reimpiego
delle risorse di lavoro rimaste inoccupate. Con riferimento alla
specifica
iniziativa e nei limiti delle potestà proprie delle istituzioni
partecipanti,
fermo restando quanto stabilito al comma 10, l'accordo di programma
costituisce
fonte che regolamenta gli interventi e gli adempimenti previsti.
3. All'attuazione degli interventi di agevolazione degli
investimenti
produttivi nelle aree o distretti in situazione di crisi, nel rispetto
della
normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, provvede, secondo le
direttive emanate dal Ministro dello sviluppo economico ai sensi del
comma 10,
l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d'impresa
Spa, di seguito denominata «Agenzia», mediante l'applicazione del regime
di cui
agli articoli 5,
6,
7
e 8
del decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, con vertito, con
modificazioni, dalla
legge
15 maggio 1989, n. 181.
4. Gli accordi di programma di cui al comma 1 devono
prevedere, tra
l'altro, interventi al fine di promuovere iniziative di riqualificazione
delle
aree interessate da complesse situazioni di crisi con impatti
significativi per
la politica industriale nazionale, con particolare riferimento agli
interventi
da realizzare nei territori ricadenti nelle aree individuate nell'ambito
dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio, dell'11 luglio 2006.
5. La concessione di finanziamenti agevolati mediante
contributo in
conto interessi per l'incentivazione degli investimenti di cui al
decreto-legge
1º aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 maggio 1989, n. 181, è applicabile in tutto il territorio
nazionale,
fatte salve le soglie di intervento stabilite dalla disciplina
comunitaria per i
singoli territori, nei limiti degli stanziamenti disponibili a
legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Nell'ambito degli accordi di programma si provvede,
d'intesa, ove
possibile, con enti e organismi locali competenti, alla realizzazione di
interventi di infrastrutturazione e di ristrutturazione economica di
aree o
distretti industriali dismessi da destinare ai nuovi investimenti
produttivi.
7. All'individuazione delle aree o dei distretti in
situazione di
crisi in cui realizzare gli interventi di cui al presente articolo, per i
quali
si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo
economico 3 dicembre 2007, n. 747, provvede, con proprio decreto, il
Ministro
dello sviluppo economico, sentiti il Ministro del lavoro, della salute e
delle
politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le disposizioni
vigenti
che prevedono modalità di individuazione di aree o distretti in
situazione di
crisi industriale diverse da quella prevista dal presente comma sono
abrogate.
8. Il Ministro dello sviluppo economico, nell'individuare,
ai sensi
del comma 7, le aree o i distretti in situazioni di crisi, dà priorità
ai siti
che ricadono nelle aree individuate nell'ambito dell'obiettivo
convergenza di
cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006.
9. Il coordinamento dell'attuazione dell'accordo di
programma di cui
al comma 2 è assicurato dal Ministero dello sviluppo economico, sentito
il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. A tal
fine il
Ministero dello sviluppo economico puo` avvalersi dell'Agenzia.
10. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con
il Ministro
dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro
sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce
le
modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 3 e impartisce
le
direttive all'Agenzia al fine di garantire l'invarianza degli oneri per
la
finanza pubblica e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e
strumentali
disponibili a legislazione vigente.
11. All'attuazione dei seguenti accordi di programma,
eventualmente
integrati ai fini della coerenza con le disposizioni di cui al presente
articolo, si provvede a valere sulle risorse finanziarie disponibili
presso
l'Agenzia: accordo di programma sottoscritto il 26 settembre 2007 per il
riordino delle infrastrutture e dei servizi nell'area di crisi di
Ottana;
accordo di programma per la crisi industriale in Riva presso Chieri,
sottoscritto il 10 luglio 2005; accordo di programma per la crisi
industriale
nell'area di crisi di Acerra, sottoscritto il 15 luglio 2005 e
successive
integrazioni, per gli interventi integrativi, anche infrastrutturali,
nell'ambito delle iniziative di reindustrializzazione ivi previste;
accordo di
programma sottoscritto il 1º aprile 2008 per la reindustrializzazione
dell'area
di crisi industriale di Caserta; accordo di programma sottoscritto il 1º
aprile
2008 per l'attuazione degli interventi nell'area di crisi industriale ad
elevata
specializzazione nel settore tessile - abbigliamento - calzaturiero del
PIT n. 9
- territorio salentino- leccese.
12. Le risorse di cui all'articolo
2, comma 554, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive
modificazioni, fatto salvo quanto disposto dall'articolo
8 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni,
dalla legge
9 aprile 2009, n. 33, subordinatamente alla verifica, da parte del
Ministero
dell'economia e delle finanze, della provenienza delle stesse risorse,
fermo
restando il limite degli effetti stimati per ciascun anno in termini di
indebitamento netto, ai sensi del comma 556 dell'articolo
2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono destinate agli
interventi
individuati dal Ministero dello sviluppo economico in relazione alle
seguenti
aree o distretti di intervento:
a) dell'internazionalizzazione, con particolare riguardo
all'operatività degli sportelli unici all'estero e all'attivazione di
misure per
lo sviluppo del «Made in Italy», per il rafforzamento del piano
promozionale
dell'Istituto nazionale per il commercio estero e per il sostegno delle
esportazioni da parte di enti, consorzi e camere di commercio,
industria,
artigianato e agricoltura all'estero;
b) degli incentivi, per l'attivazione di nuovi contratti di
sviluppo,
di iniziative realizzate in collaborazione tra enti pubblici di ricerca,
università e privati, nonchè di altri interventi di incentivazione a
sostegno
delle attività imprenditoriali, comprese le iniziative produttive a
gestione
prevalentemente femminile, anche in forma cooperativa;
c) dei progetti di innovazione industriale di cui all'articolo
1, comma 842, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni;
d) degli interventi nel settore delle comunicazioni, con
particolare
riferimento a esigenze connesse con lo svolgimento del vertice tra gli
otto
maggiori Paesi industrializzati (G8) da tenere in Italia nel 2009;
e) degli incentivi per la riorganizzazione dei processi
produttivi
dei sistemi di impresa nei distretti industriali, garantendo parità di
accesso
alle piccole e medie imprese e ai loro consorzi;
f) del sostegno alle aree industriali destinate alla
progressiva
dismissione e per le quali sia già stato predisposto un nuovo progetto
di
investimento finalizzato contemporaneamente:
all'internazionalizzazione dei prodotti;
alla ricerca e allo sviluppo per l'innovazione del prodotto
e di
processo realizzati in collaborazione con università o enti pubblici di
ricerca;
all'integrazione delle attività economiche con le esigenze di massima
tutela
dell'ambiente e di risparmio energetico;
g) dell'accrescimento della competitività, con particolare
riferimento alle iniziative per la valorizzazione dello stile e della
produzione
italiana sostenute dal Ministero dello sviluppo economico;
h) del sostegno, riqualificazione e reindustrializzazione
dei sistemi
produttivi locali delle armi di Brescia e dei sistemi di illuminazione
del
Veneto mediante la definizione di accordi di programma ai sensi dei
commi 1 e 2
del presente articolo, fino al limite di 2 milioni di euro per ciascuno
dei due
distretti indicati.
13. Allo scopo di assicurare lo sviluppo dei progetti di
innovazione
industriale a favore della crescita e della competitività del sistema
produttivo, nel rispetto degli obiettivi della Strategia di Lisbona
stabiliti
dal Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 17 giugno
2005, in
aggiunta alle aree tecnologiche di cui alla lettera c) del comma 12,
sono
individuate quelle relative alla tecnologia dell'informazione e della
comunicazione, all'industria aerospaziale, all'osservazione della terra e
all'ambiente.
Articolo 3
(Riordino del sistema degli incentivi, agevolazioni a favore
della
ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione e altre forme di incentivi)
Art. 3.
1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni
costituzionali delle
regioni, fermo restando quanto previsto dalla legge
21 dicembre 2001, n. 443, e dalla parte II, titolo III, capo IV, del
codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, determina le priorità, le opere e
gli
investimenti strategici di interesse nazionale, compresi quelli relativi
al
fabbisogno energetico, in coerenza con quanto previsto dalla strategia
energetica nazionale, come definita ai sensi dell'articolo 7, comma 1,
del
decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, da realizzare urgentemente per la crescita
unitaria
del sistema produttivo nazionale, con particolare riferimento agli
interventi da
realizzare nei territori ricadenti nelle aree individuate nell'ambito
dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio, dell'11 luglio 2006. L'individuazione viene compiuta
attraverso un
piano, inserito nel Documento di programmazione economico-finanziaria,
predisposto dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i
Ministri
competenti e d'intesa con le regioni o le province autonome interessate e
previa
intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, e sottoposto all'approvazione del Comitato
interministeriale per
la programmazione economica (CIPE). Il Ministro dello sviluppo
economico,
nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione
vigente,
predispone il piano in funzione di unitari obiettivi di sviluppo
sostenibile,
assicurando l'integrazione delle attivita` economiche con le esigenze di
tutela
dell'ambiente, di sicurezza energetica e di riduzione dei costi di
accesso. In
sede di prima applicazione del presente articolo, il piano e` approvato
dal CIPE
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
sulla base
della predetta procedura.
2. Al fine di rilanciare l'intervento dello Stato a
sostegno delle
aree o distretti in situazione di crisi, con particolare riferimento a
quelli
del Mezzogiorno, in funzione della crescita unitaria del sistema
produttivo
nazionale, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori
oneri per
la finanza pubblica salvo quanto previsto dal comma 3, entro un anno
dalla data
di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa
comunitaria in materia di aiuti di Stato, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e
con gli altri Ministri competenti per materia, sentita la Conferenza
permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di
Bolzano, uno o piu` decreti legislativi recanti disposizioni per il
riordino
della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo
sviluppo del territorio, degli interventi di reindustrializzazione di
aree di
crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione,
limitatamente a
quelli di competenza del predetto Ministero, secondo i seguenti princìpi
e
criteri direttivi:
a) semplificazione delle norme statali concernenti
l'incentivazione
delle attività economiche, con particolare riferimento alla chiarezza e
alla
celerità delle modalità di concessione ed erogazione delle agevolazioni e
al
piu` ampio ricorso ai sistemi di informatizzazione, nonchè attraverso
sistemi
quali buoni e voucher;
b) razionalizzazione e riduzione delle misure di
incentivazione di
competenza del Ministero dello sviluppo economico;
c) differenziazione e regolamentazione delle misure di
incentivazione
ove necessario di investimenti produttivi sull'intero territorio
nazionale,
tenuto conto dei livelli di crescita e di occupazione con particolare
attenzione
ai distretti industriali in situazione di crisi;
i) individuazione di princìpi e criteri per l'attribuzione
degli
aiuti di maggior favore alle piccole e medie imprese nonchè destinazione
alle
stesse piccole e medie imprese di quote di risorse, che risultino
effettivamente
disponibili in quanto non già destinate ad altre finalità, non inferiori
al 50
per cento;
l) previsione, in conformità con il diritto comunitario, di
forme di
fiscalità di sviluppo con particolare riguardo alla creazione di nuove
attività
di impresa, da realizzare nei territori ricadenti nelle aree individuate
nell'ambito dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n.
1083/2006
del Consiglio, dell'11 luglio 2006.
3. L'attuazione del criterio di cui al comma 2, lettera l),
è
condizionata al previo reperimento delle risorse con legge ordinaria.
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2
sono
trasmessi per l'acquisizione dei pareri alle Commissioni parlamentari
competenti
per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. I pareri sono
espressi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione del relativo
schema;
decorsi tali termini si procede anche in assenza dei pareri.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi
di cui al comma 2, con i medesimi criteri di delega, possono essere
emanate
disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti previo parere
delle
competenti Commissioni parlamentari con le medesime modalità di cui al
presente
comma.
5. Il CIPE, nell'ambito delle risorse disponibili per la
programmazione del Fondo per le aree sottoutilizzate, fermi restando gli
utilizzi di cui all'articolo
14, comma 1, del decreto- legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,
con
modificazioni, dalla legge
24 giugno 2009, n. 77, destina una quota del Fondo strategico per il
Paese a
sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo
18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, fino al limite
annuale di
50 milioni di euro per le finalità di cui all'articolo
1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per l'utilizzo
delle
risorse stanziate ai sensi del presente comma, il CIPE provvede, con le
modalità
di cui all'articolo
1, comma 342, della citata legge n. 296 del 2006, e successive
modificazioni, ad aggiornare i criteri e gli indicatori per
l'individuazione e
la delimitazione delle zone franche urbane al fine di incrementare
progressivamente la loro distribuzione territoriale.
6. Per l'anno 2009 il fondo di cui all'articolo
13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito,
con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, è incrementato di 30 milioni di euro. Al
relativo
onere si provvede ai sensi dell'articolo
24, comma 1, della presente legge.
7. Al comma 853 dell'articolo
1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «con
delibera del
CIPE,» è inserita la seguente: «adottata» e dopo le parole: «su proposta
del
Ministro dello sviluppo economico, » sono inserite le seguenti: «previa
intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le
province autonome di Trento e di Bolzano,».
8. I commi 32 e 33 dell'articolo
24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,
si
interpretano nel senso che il provvedimento di revoca delle agevolazioni
disposte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
dal
Ministero delle attività produttive e dal Ministero dello sviluppo
economico in
materia di incentivi alle imprese costituisce titolo per l'iscrizione a
ruolo
degli importi corrisposti e dei relativi interessi, rivalutazioni e
sanzioni nei
confronti di tutti gli obbligati e quindi anche nei confronti dei
soggetti che
hanno prestato garanzia fideiussoria in relazione alle agevolazioni
revocate.
9. Al fine di garantire migliori condizioni di
competitività sul
mercato internazionale e dell'offerta di servizi turistici, nelle
strutture
turistico-ricettive all'aperto, le installazioni e i rimessaggi dei
mezzi mobili
di pernottamento, anche se collocati permanentemente, per l'esercizio
dell'attività, entro il perimetro delle strutture turistico-ricettive
regolarmente autorizzate, purchè ottemperino alle specifiche condizioni
strutturali e di mobilità stabilite dagli ordinamenti regionali, non
costituiscono in alcun caso attività rilevanti ai fini urbanistici,
edilizi e
paesaggistici.
Articolo 4
(Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di
accreditamento
e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti)
Art. 4.
1. Al fine di assicurare la pronta applicazione del capo II
del
regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
9
luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del
mercato
per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il
regolamento (CEE) n. 339/93, il Ministro dello sviluppo economico, di
concerto
con i Ministri interessati, provvede, entro sei mesi dalla data di
entrata in
vigore della presente legge, con uno o piu` decreti di natura non
regolamentare,
alla adozione delle prescrizioni relative alla organizzazione ed al
funzionamento dell'unico organismo nazionale autorizzato a svolgere
attività di
accreditamento in conformità alle disposizioni del regolamento
comunitario, alla
definizione dei criteri per la fissazione di tariffe di accreditamento,
anche
tenuto conto degli analoghi sistemi tariffari eventualmente adottati
dagli altri
Paesi dell'Unione europea, nonchè alla disciplina delle modalità di
controllo
dell'organismo da parte dei Ministeri concertanti, anche mediante la
previsione
della partecipazione di rappresentanti degli stessi Ministeri ai
relativi organi
statutari.
2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i
Ministri
interessati, provvede con decreto di natura non regolamentare, entro tre
mesi
dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1, alla designazione
dell'unico organismo italiano autorizzato a svolgere attività di
accreditamento.
Il Ministero dello sviluppo economico, per il tramite del competente
ufficio, è
autorità nazionale referente per le attività di accreditamento, punto
nazionale
di contatto con la Commissione europea ed assume le funzioni previste
dal capo
II del citato regolamento non assegnate all'organismo nazionale di
accreditamento.
3. Per l'accreditamento delle strutture operanti nei
diversi settori
per i quali sia previsto l'accreditamento, il Ministero dello sviluppo
economico
e i Ministeri interessati disciplinano le modalità di partecipazione
all'organismo di cui al comma 1 degli organismi di accreditamento, già
designati
per i settori di competenza dei rispettivi Ministeri.
4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo
non
devono derivare nuovi o maggiori oneri nè minori entrate a carico della
finanza
pubblica. I Ministeri interessati provvedono all'attuazione del presente
articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.
Articolo 5
(Delega al Governo per il riassetto normativo delle
prescrizioni e
degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese)
Art. 5.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla
data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu` decreti legislativi
per il
riassetto delle prescrizioni normative e degli adempimenti procedurali
applicabili alle imprese, con le modalità e secondo i princìpi e criteri
direttivi di cui all'articolo
20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni,
nonchè
secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) riordino e coordinamento delle disposizioni legislative
recanti le
prescrizioni e gli adempimenti procedurali che devono essere rispettati
ai fini
della realizzazione di impianti produttivi e dello svolgimento di
attività di
impresa;
b) determinazione di tempi certi e inderogabili per lo
svolgimento
degli adempimenti che fanno capo alle pubbliche amministrazioni, nel
rispetto
delle competenze previste dal titolo V della parte seconda della
Costituzione,
ivi compresa l'erogazione di finanziamenti o agevolazioni economiche
comunque
definiti per i quali l'iter procedurale sia giunto a buon fine, che
devono
essere liquidati nei termini previsti dalle disposizioni in base alle
quali
vengono concessi;
c) abrogazione, dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi, di tutte le disposizioni di legge statale non individuate
ai sensi
della lettera a).
2. Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello
Stato,
completa il processo di riassetto emanando, anche contestualmente ai
decreti
legislativi di cui al comma 1, una raccolta organica delle norme
regolamentari
che disciplinano la medesima materia, ove necessario adeguandole alla
nuova
disciplina di livello primario e semplificandole secondo le modalità di
cui
all'articolo
20, comma 3- bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano
agli atti
ed ai procedimenti di competenza del Ministero dell'interno e del
Ministero
della difesa, di cui agli articoli 19,
comma 1, e 20,
comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su
proposta
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'economia e delle finanze,
dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare e per i beni e le attività
culturali.
Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di
relazione
tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in essi contenute,
ai sensi
dell'articolo
11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere
da parte
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le
conseguenze di
carattere finanziario. Entro i due anni successivi alla data di entrata
in
vigore dei predetti decreti legislativi, possono essere adottati
ulteriori
decreti correttivi e integrativi, nel rispetto dei princìpi e criteri
direttivi
e con la procedura previsti dal presente articolo.
5. Le regioni e gli enti locali si adeguano ai princìpi del
presente
articolo, quanto ai procedimenti amministrativi di loro competenza,
entro il
termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
6. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuove o
maggiori spese nè minori entrate per la finanza pubblica.
Articolo 6
(Semplificazione e abolizione di alcune procedure e
certificazioni
dovute dalle imprese)
Art. 6.
1. Ai fini dell'ottenimento di titoli autorizzatori o
concessori da
parte della pubblica amministrazione o dei concessionari di servizi
pubblici e
ai fini della partecipazione a procedure di evidenza pubblica, l'impresa
interessata puo` allegare, in luogo delle richieste certificazioni,
un'autocertificazione corredata dell'autorizzazione ad acquisire presso
le
pubbliche amministrazioni i dati necessari per la verifica, ferme
restando, in
caso di dichiarazione mendace, l'esclusione dalle procedure per
l'ottenimento di
titoli autorizzatori o concessori o dalle procedure di evidenza pubblica
e la
responsabilità per falso in atto pubblico.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
da adottare
entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
individuate le certificazioni la cui presentazione puo` essere
sostituita ai
sensi del comma 1.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano
agli atti
ed ai procedimenti di competenza del Ministero dell'interno e del
Ministero
della difesa, di cui agli articoli 19,
comma 1, e 20,
comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Al comma 6 dell'articolo
4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive
modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e delle
province, ai
fini delle assunzioni obbligatorie».
5. Al comma 6 dell'articolo
9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche
sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è definito il
modello
unico di prospetto di cui al presente comma».
Articolo 7
(Semplificazione e razionalizzazione della riscossione della
tassa
automobilistica per le singole regioni e le province autonome di Trento e
di
Bolzano)
Art. 7.
1. Al fine di semplificare e razionalizzare la riscossione
della
tassa dovuta su veicoli concessi in locazione finanziaria, le singole
regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate a stabilire
le
modalità con le quali le imprese concedenti possono provvedere ad
eseguire
cumulativamente, in luogo dei singoli utilizzatori, il versamento delle
tasse
dovute per i periodi di tassazione compresi nella durata dei rispettivi
contratti.
2. All'articolo 5, ventinovesimo comma, del decreto-legge
30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 1983, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, dopo la parola: «proprietari» sono
inserite le
seguenti: «, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio,
ovvero
utilizzatori a titolo di locazione finanziaria,»;
b) nel terzo periodo, dopo le parole: «i proprietari» sono
inserite
le seguenti: «, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato
dominio,
nonchè gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria».
3. La competenza territoriale degli uffici del pubblico
registro
automobilistico e dei registri di immatricolazione è determinata in ogni
caso in
relazione al luogo di residenza del soggetto proprietario del veicolo.
Articolo 8
(Modifiche in materia di ICI)
Art. 8.
1. All'articolo
3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il comma 2 è
sostituito
dal seguente:
«2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto
passivo è il
concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di
costruzione,
concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a
decorrere
dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai
contratti di
locazione finanziaria stipulati dalla data di entrata in vigore della
presente
legge.
Articolo 9
(Disciplina dei consorzi agrari)
Art. 9.
1. Al fine di uniformarne la disciplina ai princìpi del
codice
civile, i consorzi agrari sono costituiti in società cooperative
disciplinate
dalle disposizioni di cui agli articoli 2511 e seguenti del medesimo
codice.
L'uso della denominazione di consorzio agrario è riservato
esclusivamente alle
società cooperative di cui al presente comma. I consorzi agrari sono
considerati
cooperative a mutualità prevalente indipendentemente dai criteri
stabiliti
dall'articolo
2513
del codice civile qualora rispettino i requisiti di cui all'articolo
2514
del medesimo codice. I consorzi agrari adeguano i propri statuti alle
disposizioni del codice civile entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore
della presente legge. Per i consorzi agrari in liquidazione coatta
amministrativa per i quali sia accertata la mancanza di presupposti per
il
superamento dello stato di insolvenza e, in ogni caso, in mancanza della
presentazione e dell'autorizzazione della proposta di concordato,
l'autorità
amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca l'esercizio
provvisorio
dell'impresa e provvede a rinnovare la nomina dei commissari
liquidatori. Alle
proposte di concordato dei consorzi agrari non si applicano i termini di
cui
all'articolo 124, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
successive modificazioni.
2. Il comma 9-bis dell'articolo
1 del decreto- legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni,
dalla legge
17 luglio 2006, n. 233, è abrogato.
3. Per consentire la chiusura delle procedure di
liquidazione coatta
amministrativa dei consorzi agrari entro il termine previsto dal comma 1
dell'articolo 18 del decretolegge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito,
con
modificazioni, dalla legge
27 febbraio 2009, n. 14, i consorzi agrari entro il 30 settembre
2009 devono
sottoporre all'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione gli
atti di
cui all'articolo 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
successive
modificazioni. L'omessa trasmissione degli atti nel termine indicato o
il
diniego di autorizzazione al deposito da parte dell'autorità
amministrativa
comporta la sostituzione dei commissari liquidatori e di tutti i
componenti dei
comitati di sorveglianza. Si provvede alla sostituzione anche in
presenza
dell'avvenuto deposito degli atti di cui agli articoli 213 e 214 del
regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, qualora il
tribunale,
alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia accolto
l'opposizione, per motivi connessi alla attività del commissario,
indipendentemente dalla proposizione dell'eventuale reclamo.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 500.000
euro a
decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione
del
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con
modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze
provvede
al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1,
anche ai
fini dell'applicazione dell'articolo
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
Articolo 10
(Società cooperative)
Art. 10.
1. All'articolo 2511
del codice
civile, dopo le parole: «con scopo mutualistico» sono aggiunte le
seguenti:
«iscritte presso l'albo delle società cooperative di cui all'articolo
2512,
secondo comma, e all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per
l'attuazione del presente codice».
2. La presentazione della comunicazione unica di cui all'articolo
9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con
modificazioni,
dalla legge
2 aprile 2007, n. 40, all'ufficio del registro delle imprese
determina, nel
caso di impresa cooperativa, l'automatica iscrizione nell'albo delle
società
cooperative, di cui all'articolo 2512,
secondo
comma, del codice civile e all'articolo 223-sexiesdecies delle
disposizioni
per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al
regio
decreto 30 marzo 1942, n. 318, come modificato dal comma 6 del
presente
articolo.
3. Per i fini di cui al comma 2, l'ufficio del registro
delle imprese
trasmette immediatamente all'albo delle società cooperative la
comunicazione
unica, nonchè la comunicazione della cancellazione della società
cooperativa dal
registro o della sua trasformazione in altra forma societaria per
l'immediata
cancellazione dal suddetto albo.
4. Le società cooperative, ai fini della dimostrazione del
possesso
del requisito di cui all'articolo 2513
del codice
civile, comunicano annualmente le notizie di bilancio
all'amministrazione
presso la quale è tenuto l'albo delle società cooperative con gli
strumenti
informatici di cui all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per
l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio
decreto 30 marzo 1942, n. 318, come modificato dal comma 6 del
presente
articolo.
5. Il terzo comma dell'articolo 2515
del codice
civile è abrogato.
6. All'articolo 223-sexiesdecies, primo comma, delle
disposizioni per
l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio
decreto 30 marzo 1942, n. 318, le parole: «depositare i bilanci
attraverso
strumenti di comunicazione informatica » sono sostituite dalle seguenti:
«comunicare annualmente attraverso strumenti di comunicazione
informatica le
notizie di bilancio, anche ai fini della dimostrazione del possesso del
requisito di cui all'articolo 2513 del codice, all'amministrazione
presso la
quale è tenuto l'albo. L'omessa comunicazione comporta l'applicazione
della
sanzione amministrativa della sospensione semestrale di ogni attività
dell'ente,
intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni
contrattuali».
7. All'articolo
1 della legge 17 luglio 1975, n. 400, è aggiunto, in fine, il
seguente
comma: «La vidimazione del registro di cui all'articolo 38, primo comma,
del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, è
effettuata in
forma semplificata dalla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura territorialmente competente».
8. All'articolo
2545-octies del codice civile sono aggiunti, in fine, i seguenti
commi:
«Qualora la cooperativa abbia perso la qualifica di
cooperativa a
mutualità prevalente per il mancato rispetto della condizione di
prevalenza di
cui all'articolo 2513, l'obbligo di cui al secondo comma si applica
soltanto nel
caso in cui la cooperativa medesima modifichi le previsioni statutarie
di cui
all'articolo 2514 o abbia emesso strumenti finanziari.
In tutti i casi di perdita della citata qualifica, la
cooperativa è
tenuta a segnalare espressamente tale condizione attraverso gli
strumenti di
comunicazione informatica previsti dall'articolo 223-sexiesdecies delle
disposizioni per l'attuazione del presente codice.
Lo stesso obbligo sussiste per la cooperativa nel caso in
cui le
risultanze contabili relative al primo anno successivo alla perdita
della detta
qualifica evidenzino il rientro nei parametri della mutualità
prevalente.
In seguito alle predette segnalazioni, l'amministrazione
presso la
quale è tenuto l'albo delle società cooperative provvede alla variazione
della
sezione di iscrizione all'albo medesimo senza alcun ulteriore onere
istruttorio.
L'omessa o ritardata comunicazione della perdita della
qualifica di
cooperativa a mutualità
prevalente è segnalata all'amministrazione finanziaria e
comporta
l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione
semestrale di
ogni attività dell'ente, intesa come divieto di assumere nuove eventuali
obbligazioni contrattuali».
9. All'articolo
1 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, dopo il comma 4 è
inserito
il seguente:
«4-bis. Ferme le specifiche disposizioni civilistiche, gli
uffici
amministrativi preposti alla vigilanza cooperativa ai sensi dei commi
precedenti
assolvono i compiti loro affidati dalla legge esclusivamente
nell'interesse
pubblico».
10. Al fine di favorire la formazione, la promozione e la
vigilanza
in tema di cooperazione, l'Istituto italiano di studi cooperativi Luigi
Luzzatti
è trasformato nell'Associazione italiana di studi cooperativi Luigi
Luzzatti
avente personalità giuridica, con sede in Roma, ed avente quale socio
unico il
Ministero dello sviluppo economico, che ne assicura la vigilanza ed a
supporto
del quale l'ente opera, seguendo le direttive impartite.
I mezzi finanziari e patrimoniali dell'Associazione sono
costituiti,
oltrechè dal patrimonio già facente capo all'Istituto al momento della
trasformazione, da una quota dello stanziamento di bilancio derivante
dall'articolo
29-bis del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre
1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge
2 aprile 1951, n. 302, senza oneri aggiuntivi per la finanza
pubblica.
L'entità della predetta quota è fissata annualmente con decreto del
Ministro
dello sviluppo economico all'atto dell'approvazione del programma
annuale di
attività.
11. Al comma 2, secondo periodo, dell'articolo
1 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, la parola:
«amministrativa»
è sostituita dalla seguente: «esclusiva» e le parole: «anche in
occasione di
interventi ispettivi di altre amministrazioni pubbliche» sono soppresse.
12. Dopo il comma 5 dell'articolo
12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, è aggiunto il
seguente:
«5-bis. Agli enti cooperativi che senza giustificato motivo
non
ottemperano, entro il termine prescritto, anche parzialmente alla
diffida
impartita in sede di vigilanza, salva l'applicazione di ulteriori
sanzioni, è
irrogata la sanzione della sospensione semestrale di ogni attività
dell'ente,
intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni
contrattuali».
13. All'articolo 223-septiesdecies delle disposizioni per
l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio
decreto 30 marzo 1942, n. 318, le parole: «entro il 31 dicembre
2004» sono
soppresse.
Articolo 11
(Internazionalizzazione delle imprese)
Art. 11
1. Alla legge
31 marzo 2005, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 2, le parole da: «e con il
Ministro
dell'istruzione» fino a: «Conferenza permanente» sono sostituite dalle
seguenti:
«, sentiti il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e
la
Conferenza permanente»;
b) all'articolo 5, comma 3, le parole: «, di concerto con
il Ministro
per gli italiani nel Mondo, d'intesa con il Ministro delle politiche
agricole e
forestali e con il Ministro per gli affari regionali,» sono soppresse.
Articolo 12
(Commercio internazionale e incentivi per
l'internazionalizzazione
delle imprese)
Art. 12.
1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o
maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, entro diciotto mesi dalla data di entrata
in
vigore della presente legge, previo parere della Conferenza permanente
per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano,
acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per
materia, un
decreto legislativo recante norme per il riassetto delle disposizioni
vigenti in
materia di internazionalizzazione delle imprese, secondo le modalità e i
princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo
20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni,
nonchè nel
rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) riunire e coordinare tutte le disposizioni legislative
vigenti in
materia di internazionalizzazione delle imprese, considerando, oltre a
quelle
relative alle esportazioni, anche quelle concernenti gli investimenti in
grado
di promuovere l'internazionalizzazione delle produzioni italiane e
prevedendo la
delegificazione dei procedimenti in materia;
b) prevedere accordi tra enti pubblici e il sistema
bancario per
l'utilizzo dei servizi e delle sedi estere degli istituti di credito.
2. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o
maggiori oneri
per la finanza pubblica, entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore
della presente legge, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia, previo parere della Conferenza permanente per i
rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
uno o
piu` decreti legislativi ai fini della ridefinizione, del riordino e
della
razionalizzazione degli enti operanti nel settore
dell'internazionalizzazione
delle imprese, di cui all'allegato
1, nonchè degli strumenti di incentivazione per la promozione
all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese erogati direttamente dagli enti
di cui
all'allegato
1, secondo i seguenti princì pi e criteri direttivi:
a) rispetto dei compiti attribuiti al Ministero dello
sviluppo
economico, al Ministero degli affari esteri e al Ministero dell'economia
e delle
finanze dal decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e adeguamento delle disposizioni
legislative che regolano i singoli enti al quadro delle competenze
delineato dal
citato decreto
legislativo n. 143 del 1998, nonchè all'assetto costituzionale
derivante
dalla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
b) riassetto organizzativo degli enti operanti nel settore
dell'internazionalizzazione delle imprese, secondo princìpi ispirati
alla
maggiore funzionalità dei medesimi in relazione alle rinnovate esigenze
imposte
dall'attuale quadro economico-finanziario, nonchè a obiettivi di
coerenza della
politica economica e commerciale estera e della promozione del sistema
economico
italiano in ambito internazionale con le funzioni svolte
dall'amministrazione
centrale degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e dagli
uffici
consolari in materia di rappresentanza, di coordinamento e di tutela
degli
interessi italiani in sede internazionale;
c) compatibilità con gli obiettivi di riassetto della
normativa in
materia di internazionalizzazione delle imprese di cui al comma 1;
d) semplificazione della procedura di ripartizione dello
stanziamento
annuale per il finanziamento dei programmi promozionali all'estero di
enti,
istituti, associazioni, consorzi export multiregionali, camere di
commercio
italiane all'estero, erogato ai sensi delle leggi di settore;
e) complementarità degli incentivi rispetto ad analoghe
misure di
competenza regionale.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei
decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, possono essere emanate
disposizioni
correttive e integrative dei decreti stessi, nel rispetto delle modalità
e dei
princìpi e criteri direttivi stabiliti dai medesimi commi.
4. Per le finalità di cui all'articolo
1 della legge 27 febbraio 2006, n. 105, sono assegnati all'apposito
Fondo
istituito presso il Ministero dello sviluppo economico 2 milioni di euro
per
ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, da ripartire secondo le modalità
di cui
al comma 3 del medesimo articolo. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del
programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello
stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009,
allo
scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2009, quanto a euro 500.000
l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e
quanto a
euro 1.500.000 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro, della
salute e
delle politiche sociali, per l'anno 2010, quanto a euro 2.000.000
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, per l'anno 2011,
quanto a
euro 2.000.000 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e
delle
finanze.
Articolo 13
(Fondi regionali con finalità di venture capital gestiti
dalla SIMEST
Spa)
Art. 13.
1. All'articolo
1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni,
dalla legge
14 maggio 2005, n. 80, il comma 6-bis è sostituito dal seguente:
«6-bis. Al fine di potenziare l'attività della SIMEST Spa a
supporto
dell'internazionalizzazione delle imprese, le regioni possono assegnare
in
gestione alla società stessa propri fondi rotativi con finalità di
venture
capital, per l'acquisizione di quote aggiuntive di partecipazione fino a
un
massimo del 49 per cento del capitale o fondo sociale di società o
imprese
partecipate da imprese operanti nel proprio territorio. Tali fondi sono
autonomi
e restano distinti dal patrimonio della SIMEST Spa. Qualora i fondi
rotativi
siano assegnati da regioni del Mezzogiorno, le quote di partecipazione
complessivamente detenute dalla SIMEST Spa possono raggiungere una
percentuale
fino al 70 per cento del capitale o fondo sociale. I fondi rotativi
regionali
con finalità di venture capital previsti dal presente comma possono
anche
confluire, ai fini della gestione, nel fondo unico di cui all'articolo
1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, estendendosi
agli stessi
la competenza del Comitato di indirizzo e di rendicontazione di cui al
decreto
del Vice Ministro delle attività produttive n. 404 del 26 agosto 2003.
Il
Ministro dello sviluppo economico provvede, con proprio decreto,
all'integrazione della composizione del Comitato di indirizzo e di
rendicontazione con un rappresentante della regione assegnataria del
fondo per
le specifiche delibere di impiego del medesimo, senza nuovi o maggiori
oneri a
carico della finanza pubblica ».
Articolo 14
(Utilizzo della quota degli utili della SIMEST Spa)
Art. 14.
1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo
3, comma 5, della legge 24 aprile 1990, n. 100, come da ultimo
modificato
dall'articolo
1, comma 934, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è istituito
presso la
Tesoreria dello Stato, con apposita contabilità speciale, il Fondo
rotativo per
favorire la fase di avvio (start-up) di progetti di
internazionalizzazione di
imprese singole o aggregate, gestito dalla SIMEST Spa, ai sensi dell'articolo
25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.
2. Sono assegnate al Fondo, con decreto del Ministero dello
sviluppo
economico, le disponibilità finanziarie derivanti da utili di spettanza
del
Ministero stesso in qualità di socio della SIMEST Spa, già finalizzate,
ai sensi
del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143, a interventi per lo sviluppo
delle
esportazioni.
3. Gli interventi del Fondo hanno per oggetto investimenti
transitori
e non di controllo nel capitale di rischio di società appositamente
costituite
da singole piccole e medie imprese, o da loro raggruppamenti, per
realizzare
progetti di internazionalizzazione.
4. Il Ministro dello sviluppo economico, entro un mese
dalla data di
entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con decreto emanato
ai sensi
dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le condizioni e le
modalità
operative del Fondo.
Articolo 15
(Tutela penale dei diritti di proprietà industriale)
Art. 15.
1. Al codice penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l'articolo 473 è sostituito dal seguente:
«Art. 473. - (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o
segni
distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni). - Chiunque, potendo
conoscere
dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera
marchi o
segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero
chiunque,
senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali
marchi
o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a
tre
anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.
Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e
della
multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti,
disegni
o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso
nella
contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli
contraffatti o alterati.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a
condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei
regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela
della
proprietà intellettuale o industriale»;
b) l'articolo 474 è sostituito dal seguente:
«Art. 474. - (Introduzione nello Stato e commercio di
prodotti con
segni falsi). - Fuori dei casi di concorso nei reati previsti
dall'articolo 473,
chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne
profitto,
prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o
esteri,
contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni
e con
la multa da euro 3.500 a euro 35.000.
Fuori dei casi di concorso nella contraffazione,
alterazione,
introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la
vendita, pone
in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne
profitto, i
prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due
anni e con
la multa fino a euro 20.000.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a
condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei
regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela
della
proprietà intellettuale o industriale»;
c) dopo l'articolo 474 sono inseriti i seguenti:
«Art. 474-bis. - (Confisca). - Nei casi di cui agli
articoli 473 e
474 è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle
restituzioni e
al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono
destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il
prodotto,
il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti.
Quando non è possibile eseguire il provvedimento di cui al
primo
comma, il giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha la
disponibilità
per un valore corrispondente al profitto. Si applica il terzo comma
dell'articolo 322-ter.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 240, commi terzo
e quarto,
se si tratta di cose che servirono o furono destinate a commettere il
reato,
ovvero che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto,
appartenenti
a persona estranea al reato medesimo, qualora questa dimostri di non
averne
potuto prevedere l'illecito impiego, anche occasionale, o l'illecita
provenienza
e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.
Le disposizioni del presente articolo si osservano anche
nel caso di
applicazione della pena su richiesta delle parti a norma del titolo II
del libro
sesto del codice di procedura penale.
Art. 474-ter. - (Circostanza aggravante). - Se, fuori dai
casi di cui
all'articolo 416, i delitti puniti dagli articoli 473 e 474, primo
comma, sono
commessi in modo sistematico ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e
attività organizzate, la pena è della reclusione da due a sei anni e
della multa
da euro 5.000 a euro 50.000.
Si applica la pena della reclusione fino a tre anni e della
multa
fino a euro 30.000 se si tratta dei delitti puniti dall'articolo 474,
secondo
comma.
Art. 474-quater. - (Circostanza attenuante). - Le pene
previste dagli
articoli 473 e 474 sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti
del
colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorità di polizia
o
l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di cui ai
predetti
articoli 473 e 474, nonchè nella raccolta di elementi decisivi per la
ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura dei
concorrenti
negli stessi, ovvero per la individuazione degli strumenti occorrenti
per la
commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti »;
d) all'articolo 517, le parole: «fino a un anno o» sono
sostituite
dalle seguenti: «fino a due anni e»;
e) al libro secondo, titolo VIII, capo II, dopo l'articolo
517-bis
sono aggiunti i seguenti:
«Art. 517-ter. - (Fabbricazione e commercio di beni
realizzati
usurpando titoli di proprietà industriale). - Salva l'applicazione degli
articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo
di
proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o
altri beni
realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione
dello
stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a
due
anni e con la multa fino a euro 20.000.
Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto,
introduce
nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con
offerta
diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al
primo
comma.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis,
474-ter,
secondo comma, e 517-bis, secondo comma.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili
sempre che
siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti
comunitari e
delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà
intellettuale o
industriale.
Art. 517-quater. - (Contraffazione di indicazioni
geografiche o
denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari). - Chiunque
contraffà o
comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di
prodotti
agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa
fino a
euro 20.000.
Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto,
introduce
nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con
offerta
diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi
prodotti con
le indicazioni o denominazioni contraffatte.
Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis,
474-ter,
secondo comma, e 517-bis, secondo comma.
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a
condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei
regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di
tutela
delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei
prodotti
agroalimentari.
Art. 517-quinquies. - (Circostanza attenuante). - Le pene
previste
dagli articoli 517-ter e 517-quater sono diminuite dalla metà a due
terzi nei
confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente
l'autorità di
polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di
cui ai
predetti articoli 517-ter e 517-quater, nonchè nella raccolta di
elementi
decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la
cattura dei
concorrenti negli stessi, ovvero per la individuazione degli strumenti
occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da
essi
derivanti».
2. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle
disposizioni di
cui al comma 1, lettera e), all'articolo
127 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 1 è abrogato.
3. All'articolo
12-sexies, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 8 giugno 1992, n.
306,
convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, dopo le parole:
«416,
sesto comma,» sono inserite le seguenti: «416, realizzato allo scopo di
commettere delitti previsti dagli articoli 473, 474, 517-ter e
517-quater,».
4. All'articolo 51, comma
3-bis,
del codice di procedura penale, dopo le parole: «416, sesto comma,»
sono
inserite le seguenti: «416, realizzato allo scopo di commettere delitti
previsti
dagli articoli 473 e 474,».
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica solo ai
procedimenti
iniziati successivamente alla data di entrata in vigore della presente
legge.
6. All'articolo
4-bis, comma 1-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le
parole: «ai
sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico,» sono
inserite le
seguenti: «all'articolo
416, primo e
terzo comma, del codice penale, realizzato allo scopo di commettere
delitti
previsti dagli articoli 473 e 474 del medesimo codice,».
7. Al decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 25-bis:
1) al comma 1, alinea, le parole: «e in valori di bollo»
sono
sostituite dalle seguenti: «, in valori di bollo e in strumenti o segni
di
riconoscimento»;
2) al comma 1, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:
«f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la
sanzione
pecuniaria fino a cinquecento quote»;
3) al comma 2, le parole: «e 461» sono sostituite dalle
seguenti: «,
461, 473 e 474»;
4) la rubrica è sostituita dalla seguente:
«Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori
di bollo
e in strumenti o segni di riconoscimento»;
b) dopo l'articolo 25-bis è inserito il seguente:
«Art. 25-bis.1. - (Delitti contro l'industria e il
commercio). - 1.
In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il
commercio
previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni
pecuniarie:
a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517,
517-ter e
517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la
sanzione
pecuniaria fino a ottocento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera
b) del
comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste
dall'articolo 9,
comma 2»;
c) dopo l'articolo 25-octies è inserito il seguente:
«Art. 25-novies. - (Delitti in materia di violazione del
diritto
d'autore). - 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli
articoli 171, primo comma, lettera abis), e terzo comma, 171-bis,
171-ter, 171-
septies e 171-octies della legge
22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria
fino a
cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si
applicano
all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per
una
durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo
174- quinquies della citata legge n. 633 del 1941».
Articolo 16
(Destinazione di beni sequestrati o confiscati nel corso di
operazioni di polizia giudiziaria per la repressione di reati di cui
agli
articoli 473,
474, 517-ter
e 517-quater
del
codice penale)
Art. 16.
1. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le
imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di
operazioni di
polizia giudiziaria per la repressione di reati di cui agli articoli 473, 474, 517-ter
e 517-
quater del
codice penale sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia
giudiziale
agli organi di polizia che ne facciano richiesta per essere utilizzati
in
attività di polizia ovvero possono essere affidati ad altri organi dello
Stato o
ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di
protezione
civile o di tutela ambientale.
2. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e
all'assicurazione
obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico
dell'ufficio o comando usuario.
3. Nel caso in cui non vi sia alcuna istanza di affidamento
in
custodia giudiziale ai sensi del comma 1, l'autorità giudiziaria
competente
dispone la distruzione dei beni sequestrati secondo le modalità indicate
all'articolo 83 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del
codice di procedura penale, di cui al decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In caso di distruzione, la
cancellazione
dei veicoli dai pubblici registri è eseguita in esenzione da qualsiasi
tributo o
diritto.
4. I beni mobili di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato a
seguito
di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta,
agli
organi o enti che ne hanno avuto l'uso. Qualora tali enti od organi non
presentino richiesta di assegnazione, i beni sono distrutti ai sensi del
comma
3.
5. Per quanto non disposto dai commi 1, 2, 3 e 4 si
applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 301-bis del testo
unico delle
disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del
Presidente
della Repubblica 25 gennaio 1973, n. 43.
Articolo 17
(Contrasto della contraffazione)
Art. 17.
1. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge
16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: «in ordine ai delitti
previsti dagli
articoli» sono inserite le seguenti: «473, 474,».
2. All'articolo
1, comma 7, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge
14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo:
1) le parole: «Salvo che il fatto costituisca reato,» sono
soppresse;
2) le parole: «da 500 euro fino a 10.000 euro l'acquisto o
l'accettazione, senza averne prima accertata la legittima provenienza, a
qualsiasi titolo di cose» sono sostituite dalle seguenti: «da 100 euro
fino a
7.000 euro l'acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose»;
3) la parola: «intellettuale» è sostituita dalla seguente:
«industriale»;
b) il secondo periodo è soppresso;
c) nel quinto periodo prima delle parole: «Qualora
l'acquisto sia
effettuato da un operatore commerciale» sono inserite le seguenti:
«Salvo che il
fatto costituisca reato,».
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
1, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge
14 maggio 2005, n. 80, come modificato, da ultimo, dal comma 2 del
presente
articolo, e salvo che il fatto costituisca reato, è prevista la confisca
amministrativa dei locali ove vengono prodotti, depositati, detenuti per
la
vendita o venduti i materiali contraffatti, salvaguardando il diritto
del
proprietario in buona fede.
[4. All'articolo
4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole:
«ovvero l'uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non
originari
dell'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine senza
l'indicazione
precisa, in caratteri evidenti, del loro Paese o del loro luogo di
fabbricazione
o di produzione, o altra indicazione sufficiente ad evitare qualsiasi
errore
sulla loro effettiva origine estera»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Le false e le fallaci indicazioni di provenienza o di
origine non
possono comunque essere regolarizzate quando i prodotti o le merci siano
stati
già immessi in libera pratica»] (1).
(1) Comma abrogato dall'articolo
16, comma 8, del D.L. 25 settembre 2009, n. 135.
Articolo 18
(Azioni a tutela della qualità delle produzioni
agroalimentari, della
pesca e dell'acquacoltura e per il contrasto alla contraffazione dei
prodotti
agroalimentari ed ittici)
Art. 18.
1. Al fine di rafforzare le azioni volte a tutelare la
qualità delle
produzioni agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura e a
contrastare le
frodi in campo agroalimentare e nella filiera ittica nonchè la
commercializzazione di specie ittiche protette ovvero prive delle
informazioni
obbligatorie a tutela del consumatore, per gli anni 2009-2011 il
Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali promuove le iniziative
necessarie per
assicurare la qualità delle produzioni e dei prodotti immessi al consumo
nel
territorio nazionale.
2. All'attuazione del comma 1 il Ministero provvede ai
sensi dei
commi 4-bis e 4-ter dell'articolo
4 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni,
dalla legge
11 marzo 2006, n. 81, e, limitatamente alle attività di controllo,
con il
coordinamento dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità
dei
prodotti agroalimentari, attraverso il Comando carabinieri politiche
agricole e
alimentari, il Corpo forestale dello Stato e il Corpo delle capitanerie
di
porto-guardia costiera, nell'ambito delle rispettive competenze.
3. Al fine di garantire la qualità e una migliore
valorizzazione
commerciale dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura italiani non
destinati
all'esportazione devono essere fornite, per tutte le partite, da
soggetti
d'impresa esercenti la pesca, almeno le seguenti informazioni:
a) il numero di identificazione di ogni partita;
b) il nome commerciale e il nome scientifico di ogni
specie;
c) il peso vivo espresso in chilogrammi;
d) la data della cattura, della raccolta ovvero la data
d'asta del
prodotto;
e) il nome del peschereccio ovvero il sito di acquacoltura;
f) il nome e l'indirizzo dei fornitori;
g) l'attrezzo da pesca.
4. A ciascuna partita è applicato, a cura dei soggetti
esercenti la
pesca, un sistema specifico di marcatura ed etichettatura, individuato
con
successivo decreto ministeriale, contenente le informazioni di cui al
comma 3,
adottato previa comunicazione alla Commissione europea ai sensi della
direttiva
98/ 34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998.
5. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano ai
soggetti e
alle imprese titolari di licenze di imbarcazioni inferiori a 15 metri e
comunque
alle partite di peso inferiore a 15 chilogrammi.
6. Dall'applicazione dei commi 3, 4 e 5 non derivano nuovi o
maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato.
7. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Ministero delle
politiche
agricole alimentari e forestali trasmette alle Camere una relazione
nella quale
illustra, con riferimento all'anno precedente, le iniziative assunte a
tutela
della qualità delle produzioni agroalimentari, della pesca e
dell'acquacoltura,
con specifico riguardo:
a) alle iniziative di formazione e di informazione;
b) alle attività di controllo effettuate, distinguendo
quelle rivolte
alle produzioni di qualità regolamentata e quelle effettuate nei singoli
settori
produttivi;
c) agli illeciti riscontrati nelle attività di controllo,
indicando
le contestazioni amministrative sollevate, i sequestri effettuati e le
notizie
di reato inviate, anche con specifico riguardo al reato di cui all'articolo
517-quater del codice penale, introdotto dall'articolo
15, comma 1, lettera e), della presente legge.
8. Nella relazione di cui al comma 7, il Ministero dà un
quadro
complessivo delle tendenze del settore agroalimentare italiano nel
contesto
internazionale, prospettando le modifiche alla normativa vigente che
ritenga
necessarie per garantire la qualità delle produzioni e dei prodotti.
9. Per potenziare l'azione di contrasto alle frodi e di
monitoraggio
della produzione dell'olio di oliva e delle olive da tavola, tenuto
conto di
quanto previsto nel regolamento (CE) n. 2153/2005 della Commissione, del
23
dicembre 2005, i frantoi oleari hanno l'obbligo di comunicare
all'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA), nell'ambito di quanto previsto dall'articolo
20 della legge 6 febbraio 2007, n. 13, anche le informazioni
relative
all'origine del prodotto trasformato.
10. L'AGEA, quale organismo di coordinamento e controllo ai
sensi del
regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005,
definisce il
dettaglio dei dati da fornire per ciascuna azienda agricola nonchè le
regole di
registrazione e di controllo delle informazioni di cui al comma 9 e,
nell'ambito
dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), realizza e
mette
a disposizione dei soggetti della filiera interessati alla tracciabilità
del
prodotto le funzioni di alimentazione e fruizione dei dati sopra
individuati,
provvedendo, anche mediante specifici accordi di servizio con le unioni
riconosciute dei frantoiani e dei produttori, alla diffusione dei
servizi.
11. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 sono autorizzate la
spesa di 7
milioni di euro per l'anno 2009 per iniziative volte a garantire la
qualità e il
monitoraggio delle produzioni agroalimentari e la spesa di 2 milioni di
euro per
l'anno 2009 per iniziative volte a garantire le attività di controllo
per la
qualità e di monitoraggio della filiera ittica. Le suddette risorse
vengono
assegnate dall'AGEA secondo le modalità di cui al comma
4-ter dell'articolo 4 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2,
convertito,
con modificazioni, dalla legge
11 marzo 2006, n. 81.
12. Per l'attuazione dei commi 9 e 10 è istituito, nello
stato di
previsione dell'AGEA, un fondo denominato «Fondo per la tracciabilità
dei
prodotti olio d'oliva e olive da tavola », con una dotazione di 5
milioni di
euro per l'anno 2009.
13. Agli oneri derivanti dai commi 11 e 12, pari a 14
milioni di euro
per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle
risorse di
cui all'articolo
1- bis, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2,
convertito, con
modificazioni, dalla legge
11 marzo 2006, n. 81.
14. Le risorse di cui ai commi 11 e 12 possono essere
incrementate
mediante corrispondente riassegnazione all'AGEA dei contributi versati
all'entrata del bilancio dello Stato da parte delle regioni e di altri
enti e
organismi pubblici, secondo modalità stabilite con apposite convenzioni.
15. Per attività di controllo sulla pesca e
sull'acquacoltura è
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e
2011,
da destinare a favore del Corpo delle capitanerie di porto-guardia
costiera al
fine di garantire lo svolgimento delle relative attività operative. Al
relativo
onere si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo
5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge
24 luglio 2008, n. 126, come rideterminato ai sensi dell'articolo
60, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con
modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133.
Articolo 19
(Proprietà industriale)
Art. 19.
1. All'articolo
47 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
«3-bis. Per i brevetti di invenzione e per i modelli di
utilità, il
deposito nazionale in Italia dà luogo al diritto di priorità anche
rispetto a
una successiva domanda nazionale depositata in Italia, in relazione a
elementi
già contenuti nella domanda di cui si rivendica la priorità».
2. All'articolo 120 del citato codice di cui al decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 1 è sostituito dal
seguente:
«1. Le azioni in materia di proprietà industriale i cui
titoli sono
concessi o in corso di concessione si propongono avanti l'autorità
giudiziaria
dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio o la residenza
delle
parti. Se l'azione di nullità o quella di con traffazione sono proposte
quando
il titolo non è stato ancora concesso, la sentenza puo` essere
pronunciata solo
dopo che l'Ufficio italiano brevetti e marchi ha provveduto sulla
domanda di
concessione, esaminandola con precedenza rispetto a domande presentate
in data
anteriore. Il giudice, tenuto conto delle circostanze, dispone la
sospensione
del processo, per una o piu` volte, fissando con il medesimo
provvedimento
l'udienza in cui il processo deve proseguire».
3. All'articolo 122 del citato codice di cui al decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 118, comma 4,
l'azione
diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullità di un
titolo di
proprietà industriale puo` essere esercitata da chiunque vi abbia
interesse e
promossa d'ufficio dal pubblico ministero. In deroga all'articolo 70 del
codice di
procedura civile l'intervento del pubblico ministero non è
obbligatorio»;
b) ai commi 6 e 8, la parola: «diritti» è sostituita dalla
seguente:
«titoli».
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge.
5. L'articolo 134 del citato codice di cui al decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:
«Art. 134. - (Norme in materia di competenza). - 1. Sono
devoluti
alla cognizione delle sezioni specializzate previste dal decreto
legislativo 27 giugno 2003, n. 168:
a) i procedimenti giudiziari in materia di proprietà
industriale e di
concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non
interferiscono, neppure indirettamente, con l'esercizio dei diritti di
proprietà
industriale, nonchè in materia di illeciti afferenti all'esercizio dei
diritti
di proprietà industriale ai sensi della legge
10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato che
istituisce la Comunità europea, la cui cognizione è del giudice
ordinario, e in
generale in materie che presentano ragioni di connessione, anche
impropria, con
quelle di competenza delle sezioni specializzate;
b) le controversie nelle materie disciplinate dagli
articoli 64, 65,
98 e 99 del presente codice;
c) le controversie in materia di indennità di
espropriazione dei
diritti di proprietà industriale, di cui conosce il giudice ordinario;
d) le controversie che abbiano ad oggetto i provvedimenti
del
Consiglio dell'ordine di cui al capo VI di cui conosce il giudice
ordinario».
6. L'articolo 239 del citato codice di cui al decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:
«Art. 239. - (Limiti alla protezione accordata dal diritto
d'autore).
- 1. La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo
2, numero 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, non opera nei
soli
confronti di coloro che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001,
hanno
intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione di
prodotti
realizzati in conformità con disegni o modelli che erano oppure erano
divenuti
di pubblico dominio. L'attività in tale caso puo` proseguire nei limiti
del
preuso. I diritti di fabbricazione, di offerta e di commercializzazione
non
possono essere trasferiti separatamente dall'azienda».
7. All'articolo 245 del citato codice di cui al decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le controversie in grado d'appello nelle materie di cui
all'articolo 134, iniziate dopo la data di entrata in vigore del
presente
codice, restano devolute alla cognizione delle sezioni specializzate di
cui al
decreto
legislativo 27 giugno 2003, n. 168, anche se il giudizio di primo
grado o il
giudizio arbitrale sono iniziati o si sono svolti secondo le norme
precedentemente in vigore, a meno che non sia già intervenuta
nell'ambito di
essi una pronuncia sulla competenza»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le procedure di reclamo e le cause di merito nelle
materie di cui
all'articolo 134, iniziate dopo la data di entrata in vigore del
presente
codice, restano devolute alla cognizione delle sezioni specializzate di
cui al
decreto
legislativo 27 giugno 2003, n. 168, anche se riguardano misure
cautelari
concesse secondo le norme precedentemente in vigore».
8. La disposizione di cui all'articolo 120, comma 1, del
citato
codice di cui al decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come sostituito dal comma 2 del
presente articolo, si applica anche ai procedimenti in corso alla data
di
entrata in vigore della presente legge.
La disposizione di cui all'articolo 134 del citato codice
di cui al
decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come sostituito dal comma 5 del
presente articolo, si applica anche ai procedimenti in corso alla data
di
entrata in vigore della presente legge, a meno che non sia già
intervenuta
nell'ambito di essi una pronuncia sulla competenza.
9. L'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 3
ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre
2007, è
abrogato.
10. Presso il Ministero dello sviluppo economico è
istituito il
Consiglio nazionale anticontraffazione, con funzioni di indirizzo,
impulso e
coordinamento delle azioni strategiche intraprese da ogni
amministrazione, al
fine di migliorare l'insieme dell'azione di contrasto della
contraffazione a
livello nazionale.
11. Il Consiglio nazionale anticontraffazione è presieduto
dal
Ministro dello sviluppo economico o da un rappresentante da lui
designato. Al
fine di garantire la rappresentanza degli interessi pubblici e privati e
assicurare le necessarie sinergie tra amministrazione pubblica e
imprese, il
Consiglio è composto da un rappresentante del Ministero dello sviluppo
economico, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle
finanze, da
un rappresentante del Ministero degli affari esteri, da un
rappresentante del
Ministero della difesa, da un rappresentante del Ministero delle
politiche
agricole alimentari e forestali, da un rappresentante del Ministero
dell'interno, da un rappresentante del Ministero della giustizia, da un
rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali e da un
rappresentante del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali.
Il Consiglio può invitare a partecipare ai propri lavori,
in ragione
dei temi trattati, rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche
nonchè
delle categorie di imprese, lavoratori e consumatori.
12. Le modalità di funzionamento del Consiglio nazionale
anticontraffazione sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze,
degli
affari esteri, della difesa, delle politiche agricole alimentari e
forestali,
dell'interno, della giustizia, per i beni e le attività culturali e del
lavoro,
della salute e delle politiche sociali. Le attività di segreteria sono
svolte
dalla Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio
italiano
brevetti e marchi.
13. La partecipazione al Consiglio nazionale
anticontraffazione non
dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o
rimborsi
spese. All'attuazione dei commi da 10 a 12 si provvede nell'ambito delle
risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
14. L'articolo
7 della legge 10 marzo 1969, n. 96, è abrogato.
15. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla
data di
entrata in vigore della presente legge, disposizioni correttive o
integrative,
anche con riferimento all'aspetto processuale, del citato codice di cui
al decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come modificato dalla presente
legge,
secondo le modalità e i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo
20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e
previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari, nonchè nel rispetto
dei
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) correggere gli errori materiali e i difetti di
coordinamento
presenti nel codice;
b) armonizzare la normativa con la disciplina comunitaria e
internazionale, in particolare con quella intervenuta successivamente
all'emanazione del medesimo codice di cui al decreto
legislativo n. 30 del 2005, e definire le sanzioni da applicare in
caso di
violazione delle disposizioni recate in materia di protezione giuridica
delle
invenzioni biotecnologiche dall'articolo 5 del decretolegge 10 gennaio
2006, n.
3, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 febbraio 2006, n. 78;
c) introdurre strumenti di semplificazione e di riduzione
degli
adempimenti amministrativi;
d) prevedere che, nel caso di invenzioni realizzate da
ricercatori
universitari o di altre strutture pubbliche di ricerca, l'università o
l'amministrazione attui la procedura di brevettazione, acquisendo il
relativo
diritto sull'invenzione;
e) riconoscere ai comuni la possibilità di ottenere il
riconoscimento
di un marchio e utilizzarlo per fini commerciali per identificare con
elementi
grafici distintivi il patrimonio culturale, storico, architettonico,
ambientale
del relativo territorio; lo sfruttamento del marchio a fini commerciali
può
essere esercitato direttamente dal comune anche attraverso lo
svolgimento di
attività di merchandising, vincolando in ogni caso la destinazione dei
proventi
ad esso connessi al finanziamento delle attività istituzionali o alla
copertura
dei disavanzi pregressi dell'ente.
16. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti
previsti dal
presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Articolo 20
(Bollo virtuale)
Art. 20.
1. La lettera a) del comma 1-quater dell'articolo 1 della
tariffa
dell'imposta di bollo, parte I, allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come
sostituita dal
decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1972, n. 642, come
sostituita dal
decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel
supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e
successive
modificazioni, è sostituita dalla seguente:
«a) per ogni domanda di concessione o di registrazione di
marchi
d'impresa, novità vegetali, certificati complementari di protezione e
topografie
di prodotti per semiconduttori: euro 42,00».
2. Dopo la lettera a) del comma 1-quater dell'articolo 1
della citata
tariffa dell'imposta di bollo, parte I, è inserita la seguente:
«a-bis) per ogni domanda di concessione o di registrazione
di
brevetto per invenzione, modello di utilità, disegno e modello ove alla
stessa
risulti allegato uno o piu` dei seguenti documenti:
1) lettera di incarico a consulente di proprietà
industriale o
riferimento alla stessa;
2) richiesta di copia autentica del verbale di deposito;
3) rilascio di copia autentica del verbale di deposito:
euro 20,00».
Articolo 21
(Iniziative a favore dei consumatori e della trasparenza dei
prezzi)
Art. 21.
1. I gestori dei servizi dell'energia elettrica, del gas
naturale e
delle telecomunicazioni forniscono all'utente indicazioni trasparenti
circa le
offerte proposte sul mercato, affinchè sia possibile per il cliente
interessato
dall'offerta di servizi effettuare valutazioni e confronti, anche in
relazione
ad eventuali offerte alternative di altri gestori.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente
legge, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e l'Autorità per le
garanzie
nelle comunicazioni predispongono le disposizioni regolamentari
necessarie per
l'attuazione delle misure di cui al comma 1.
3. Al primo comma dell'articolo 1899
del codice
civile, il secondo periodo è sostituito dai seguenti:
«L'assicuratore, in
alternativa ad una copertura di durata annuale, puo` proporre una
copertura di
durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello
previsto per la stessa copertura dal contratto annuale. In questo caso,
se il
contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio,
ha
facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con
effetto
dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è
stata
esercitata».
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai
contratti
stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente
legge.
Articolo 22
(Introduzione dell'articolo 22-bis del codice del consumo, in
materia
di tutela dei consumatori contro la pubblicità ingannevole delle
compagnie
marittime)
Art. 22.
1. Dopo l'articolo
22 del codice del consumo, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente:
«Art. 22-bis. - (Pubblicità ingannevole delle tariffe
marittime). -
1. E' considerata ingannevole la pubblicità che, riguardando le tariffe
praticate da compagnie marittime che operano sul territorio italiano
direttamente o in code-sharing, reclamizzi il prezzo del biglietto
dovuto alla
compagnia marittima separatamente dagli oneri accessori, dalle tasse
portuali e
da tutti gli oneri comunque destinati a gravare sul consumatore, dovendo
la
compagnia marittima pubblicizzare un unico prezzo che includa tutte
queste
voci».
Articolo 23
(Modifica alla legge
24 dicembre 2007, n. 244)
Art. 23.
1. Al comma 199 dell'articolo
2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni,
dopo il
primo periodo è inserito il seguente: «Nell'ambito delle indagini
conoscitive
avviate dal Garante, la Guardia di finanza agisce con i poteri di
indagine ad
essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore
aggiunto e
delle imposte dirette, anche ai sensi del combinato disposto dei commi
2,
lettera m), e 4 dell'articolo
2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68».
Articolo 24
(Iniziative a favore dei consumatori e dell'emittenza locale)
Art. 24.
1. Le risorse di cui all'articolo
148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni,
mantenute nella disponibilità del fondo di cui al medesimo articolo
148 della predetta legge n. 388 del 2000, ai sensi dell'articolo
17 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge
27 febbraio 2009, n. 14, al netto di quanto previsto dal comma 2 del
presente articolo nonchè dall'articolo
3, comma 6, della presente legge, sono destinate ad incrementare il
Fondo di
cui all'articolo
81, comma 30, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con
modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133.
2. Gli incentivi previsti dall'articolo
52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive
rideterminazioni, sono incrementati di 40 milioni di euro, a valere
sulle
risorse iscritte nello stato di previsione della spesa in attuazione
dell'articolo
148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni,
mantenute nella disponibilità del fondo di cui al medesimo articolo
148 della predetta legge n. 388 del 2000 ai sensi dell'articolo 17
del
decretolegge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni,
dalla legge
27 febbraio 2009, n. 14.
Articolo 25
(Delega al Governo in materia nucleare)
Art. 25.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla
data di
entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle norme in tema
di
valutazione di impatto ambientale e di pubblicità delle relative
procedure, uno
o piu` decreti legislativi di riassetto normativo recanti la disciplina
della
localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di
energia
elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile
nucleare, dei
sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti
radioattivi,
nonchè dei sistemi per il deposito definitivo dei materiali e rifiuti
radioattivi e per la definizione delle misure compensative da
corrispondere e da
realizzare in favore delle popolazioni interessate.
I decreti sono adottati, secondo le modalità e i princìpi
direttivi
di cui all'articolo
20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni,
nonchè nel
rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2 del presente
articolo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa acquisizione del
parere
della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, e successivamente delle Commissioni parlamentari
competenti per
materia e per le conseguenze di carattere finanziario.
I pareri delle Commissioni parlamentari sono espressi entro
sessanta
giorni dalla data di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi.
Con i medesimi decreti sono altresì stabiliti le procedure
autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività
di
costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti di cui al
primo
periodo.
2. La delega di cui al comma 1 è esercitata nel rispetto
dei seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) previsione della possibilità di dichiarare i siti aree
di
interesse strategico nazionale, soggette a speciali forme di vigilanza e
di
protezione;
b) definizione di elevati livelli di sicurezza dei siti,
che
soddisfino le esigenze di tutela della salute della popolazione e
dell'ambiente;
c) riconoscimento di benefìci diretti alle persone
residenti, agli
enti locali e alle imprese operanti nel territorio circostante il sito,
con
oneri a carico delle imprese coinvolte nella costruzione o
nell'esercizio degli
impianti e delle strutture, alle quali è fatto divieto di trasferire
tali oneri
a carico degli utenti finali;
d) previsione delle modalità che i titolari di
autorizzazioni di
attività devono adottare per la sistemazione dei rifiuti radioattivi e
dei
materiali nucleari irraggiati e per lo smantellamento degli impianti a
fine
vita;
e) acquisizione di dati tecnico-scientifici predisposti da
enti
pubblici di ricerca, ivi incluso l'Istituto superiore per la protezione e
la
ricerca ambientale (ISPRA), e università;
f) determinazione delle modalità di esercizio del potere
sostitutivo
del Governo in caso di mancato raggiungimento delle necessarie intese
con i
diversi enti locali coinvolti, secondo quanto previsto dall'articolo 120
della
Costituzione;
g) previsione che la costruzione e l'esercizio di impianti
per la
produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per la messa in
sicurezza
dei rifiuti radioattivi o per lo smantellamento di impianti nucleari a
fine vita
e tutte le opere connesse siano considerati attività di preminente
interesse
statale e, come tali, soggette ad autorizzazione unica rilasciata, su
istanza
del soggetto richiedente e previa intesa con la Conferenza unificata di
cui
all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
h) previsione che l'autorizzazione unica sia rilasciata a
seguito di
un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni
interessate,
svolto nel rispetto dei princì pi di semplificazione e con le modalità
di cui
alla legge
7 agosto 1990, n. 241; l'autorizzazione deve comprendere la
dichiarazione di
pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere, l'eventuale
dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del vincolo preordinato
all'esproprio dei beni in essa compresi; l'autorizzazione unica
sostituisce ogni
provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza,
nulla osta,
atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, ad eccezione
delle
procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione
ambientale
strategica (VAS) cui si deve obbligatoriamente ottemperare, previsti
dalle norme
vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire le infrastrutture in
conformità del progetto approvato;
i) previsione che le approvazioni relative ai requisiti e
alle
specifiche tecniche degli impianti nucleari, già concesse negli ultimi
dieci
anni dalle Autorità competenti di Paesi membri dell'Agenzia per
l'energia
nucleare dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
(AENOCSE) o dalle autorità competenti di Paesi con i quali siano
definiti
accordi bilaterali di cooperazione tecnologica e industriale nel settore
nucleare, siano considerate valide in Italia, previa approvazione
dell'Agenzia
per la sicurezza nucleare;
l) previsione che gli oneri relativi ai controlli di
sicurezza e di
radioprotezione, che devono comunque assicurare la massima trasparenza
nei
confronti dei cittadini e delle amministrazioni locali, siano a titolo
oneroso a
carico degli esercenti le attività nucleari e possano essere svolti, in
tempi
certi e compatibili con la programmazione complessiva delle attività,
avvalendosi anche del supporto e della consulenza di esperti di analoghe
organizzazioni di sicurezza europee;
m) individuazione degli strumenti di copertura finanziaria e
assicurativa contro il rischio di prolungamento dei tempi di costruzione
per
motivi indipendenti dal titolare dell'autorizzazione unica;
n) previsione delle modalità attraverso le quali i
produttori di
energia elettrica nucleare dovranno provvedere alla costituzione di un
fondo per
il «decommissioning»;
o) previsione di opportune forme di informazione diffusa e
capillare
per le popolazioni, e in particolare per quelle coinvolte, al fine di
creare le
condizioni idonee per l'esecuzione degli interventi e per la gestione
degli
impianti;
p) previsione di sanzioni per la violazione delle norme
prescrittive
previste nei decreti legislativi;
q) previsione, nell'ambito delle risorse di bilancio
disponibili allo
scopo, di una opportuna campagna di informazione alla popolazione
italiana
sull'energia nucleare, con particolare riferimento alla sua sicurezza e
alla sua
economicità.
3. Nei giudizi davanti agli organi di giustizia
amministrativa che
comunque riguardino le procedure di progettazione, approvazione e
realizzazione
delle opere, infrastrutture e insediamenti produttivi concernenti il
settore
dell'energia nucleare e relative attività di espropriazione, occupazione
e
asservimento si applicano le disposizioni di cui all'articolo
246 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
4. Al comma 4 dell'articolo
11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo le parole:
«fonti
energetiche rinnovabili» sono inserite le seguenti: «, energia nucleare
prodotta
sul territorio nazionale».
5. Disposizioni correttive e integrative dei decreti
legislativi di
cui al comma 1 possono essere emanate, nel rispetto delle modalità e dei
princìpi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2, entro un anno dalla
data
della loro entrata in vigore.
6. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti
si
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
7. All'articolo
3 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, dopo il comma 2 è
inserito
il seguente:
«2-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico
di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro
dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, è regolamentata la garanzia
finanziaria di cui al numero 1) della lettera d) del comma 2».
Articolo 26
(Energia nucleare)
Art. 26.
1. Con delibera del CIPE, da adottare entro sei mesi dalla
data di
entrata in vigore della presente legge e previo parere della Conferenza
unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, su proposta del Ministro dello sviluppo economico,
sentito il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite
le
Commissioni parlamentari competenti, sono definite le tipologie degli
impianti
per la produzione di energia elettrica nucleare che possono essere
realizzati
nel territorio nazionale.
La Conferenza unificata si esprime entro sessanta giorni
dalla
richiesta, trascorsi i quali il parere si intende acquisito.
2. Con delibera del CIPE, su proposta del Ministro dello
sviluppo
economico, sono individuati, senza nuovi o maggiori oneri nè minori
entrate a
carico della finanza pubblica, i criteri e le misure atti a favorire la
costituzione di consorzi per la costruzione e l'esercizio degli impianti
di cui
al comma 1, formati da soggetti produttori di energia elettrica e da
soggetti
industriali anche riuniti in consorzi.
Articolo 27
(Misure per la sicurezza e il potenziamento del settore
energetico)
Art. 27.
1. Per lo svolgimento dei servizi specialistici in campo
energetico,
le amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive
modificazioni, possono rivolgersi, nell'ambito delle risorse
disponibili, al
Gestore dei servizi elettrici Spa e alle società da esso controllate. Il
Gestore
dei servizi elettrici Spa e le società da esso controllate forniscono
tale
supporto secondo modalità stabilite con atto di indirizzo del Ministro
dello
sviluppo economico e, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della
presente legge, adeguano lo statuto societario.
2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas si avvale
del Gestore
dei servizi elettrici Spa e dell'Acquirente unico Spa per il
rafforzamento delle
attività di tutela dei consumatori di energia, anche con riferimento
alle
attività relative alle funzioni di cui all'articolo
2, comma 12, lettere l) e m), della legge 14 novembre 1995, n. 481,
nonchè
per l'espletamento di attività tecniche sottese all'accertamento e alla
verifica
dei costi posti a carico dei clienti come maggiorazioni e ulteriori
componenti
del prezzo finale dell'energia.
Dall'avvalimento del Gestore dei servizi elettrici Spa e
dell'Acquirente unico Spa da parte dell'Autorità per l'energia elettrica
e il
gas non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
3. Al fine di consentire la razionalizzazione e
l'efficienza delle
strutture di natura pubblicistica operanti nei settori dell'energia
elettrica e
del gas naturale e la loro semplificazione gestionale mediante
l'accorpamento
funzionale con altre strutture a totale partecipazione pubblica
esistenti, il
fondo bombole per metano, di cui alla legge
8 luglio 1950, n. 640, e l'Agenzia nazionale delle scorte di
riserva, di cui
all'articolo
8 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, sono soppressi
dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
4. Per incentivare l'utilizzazione dell'energia elettrica
prodotta
con fonti rinnovabili, i comuni con popolazione fino a 20.000 residenti
possono
usufruire del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica
prodotta,
secondo quanto stabilito dall'articolo
2, comma 150, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per
gli
impianti di cui sono proprietari di potenza non superiore a 200 kW, a
copertura
dei consumi di proprie utenze, senza tener conto dell'obbligo di
coincidenza tra
il punto di immissione e il punto di prelievo dell'energia scambiata con
la rete
e fermo restando il pagamento degli oneri di rete.
5. Il Ministero della difesa, ai fini di quanto previsto
dal comma 1
dell'articolo 39, puo` usufruire per l'energia elettrica prodotta da
fonti
rinnovabili del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica
prodotta
secondo le modalità di cui al comma 4, anche per impianti di potenza
superiore a
200 kW.
6. La gestione in regime di separazione contabile ed
amministrativa
del fondo bombole per metano, di cui alla legge
8 luglio 1950, n. 640, e le funzioni dell'Agenzia nazionale delle
scorte di
riserva, di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, sono attribuite
alla
cassa conguaglio GPL (gas di petrolio liquefatto), di cui al
provvedimento del
Comitato interministeriale dei prezzi n. 44/1977 del 28 ottobre 1977.
7. Il soggetto indicato al comma 6 succede a titolo
universale agli
enti soppressi in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le
risorse
finanziarie, strumentali e di personale, senza oneri per la finanza
pubblica.
8. Con atto di indirizzo strategico del Ministro dello
sviluppo
economico e del Ministro dell'economia e delle finanze sono ridefiniti i
compiti
e le funzioni della società Sogin Spa, prevedendo le modalità per
disporre il
conferimento di beni o rami di azienda della società Sogin Spa ad una o
piu`
società, partecipate dallo Stato in misura non inferiore al 20 per
cento,
operanti nel settore energetico.
9. Ai fini dell'attuazione dell'atto di indirizzo
strategico di cui
al comma 8 e fino alla sua completa esecuzione, con decreto del
Presidente del
Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in
vigore della presente legge, si provvede alla nomina di un commissario e
di due
vicecommissari per la società Sogin Spa, mantenendo in capo ad essa in
fase
transitoria gli attuali compiti, dipendenze e fonti di finanziamento,
che
saranno ridefiniti al fine di assicurare una maggiore efficienza nel
settore. Il
consiglio di amministrazione della società Sogin Spa in carica alla data
di
entrata in vigore della presente legge decade alla medesima data.
10. Al fine di accelerare e assicurare l'attuazione dei
programmi per
l'efficienza e il risparmio energetico, nei limiti di stanziamento a
legislazione vigente, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con la
Conferenza
unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, predispone un piano straordinario per l'efficienza e il
risparmio
energetico entro il 31 dicembre 2009 e lo trasmette alla Commissione
europea.
Il piano straordinario, predisposto con l'apporto
dell'Agenzia di cui
all'articolo
4 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, contiene in
particolare:
a) misure per favorire il coordinamento e l'armonizzazione
tra le
funzioni e i compiti in materia di efficienza energetica svolti dallo
Stato,
dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali;
b) misure volte ad assicurare la promozione di nuova
edilizia a
rilevante risparmio energetico e la riqualificazione energetica degli
edifici
esistenti;
c) valutazioni di efficacia dei programmi e delle
iniziative attuati
e in fase di avvio, con definizione di strumenti per la raccolta
centralizzata
delle informazioni;
d) meccanismi e incentivi per l'offerta di servizi
energetici da
parte di categorie professionali, organismi territoriali, imprese e loro
associazioni, ESCO e soggetti fornitori di servizi energetici come
definiti
dall'articolo
2 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e grandi centri
commerciali;
e) meccanismi e incentivi per lo sviluppo dei sistemi di
microcogenerazione e di piccola cogenerazione;
f) sostegno e sviluppo della domanda di titoli di
efficienza
energetica e dei certificati verdi attraverso un ampliamento ed in
sostegno
della domanda;
g) misure di semplificazione amministrativa tali da
permettere lo
sviluppo reale del mercato della generazione distribuita;
h) definizione di indirizzi per l'acquisto e
l'installazione di
prodotti nuovi e per la sostituzione di prodotti, apparecchiature e
processi con
sistemi ad alta efficienza, anche estendendo l'applicazione dei
certificati
bianchi e di standard di efficienza, anche prevedendo forme di
detassazione e
l'istituzione di fondi di rotazione per il finanziamento tramite terzi
nei
settori dell'edilizia per uso civile abitativo o terziario, delle
infrastrutture, dell'industria e del trasporto;
i) misure volte a favorire le piccole e medie imprese e
agevolare
l'accesso delle medesime all'autoproduzione, con particolare riferimento
alla
microgenerazione distribuita, all'utilizzo delle migliori tecnologie per
l'efficienza energetica e alla cogenerazione.
11. Dall'attuazione delle lettere e) e f) del comma 10 non
devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica nè minori
entrate per
l'erario.
12. Al comma 152 dell'articolo
2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «31 dicembre
2008» sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2009, termine non prorogabile ».
13. All'attuazione della disposizione di cui al comma 12 si
provvede,
nel limite massimo di 300.000 euro per l'anno 2009, mediante
corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con
modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi
strutturali di
politica economica.
14. All'articolo
2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'ultimo periodo è
sostituito dai seguenti: «I criteri per l'erogazione del Fondo di
sviluppo delle
isole minori sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, di
concerto
con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle
finanze,
sentite l'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori (ANCIM) e
la
Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni. Con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni,
di
concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze,
sono
individuati gli interventi ammessi al relativo finanziamento, previa
intesa con
gli enti locali interessati».
15. All'articolo
81, comma 18, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«e
dispone per l'adozione di meccanismi volti a semplificare
sostanzialmente gli
adempimenti cui sono chiamate le imprese con fatturato inferiore a
quello
previsto dall'articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della legge
10 ottobre 1990, n. 287».
16. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente
legge, al fine di agevolare e promuovere lo sviluppo delle fonti
rinnovabili di
energia, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro
delle
infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con la Conferenza unificata di
cui
all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, con proprio decreto, definisce norme, criteri e procedure
standardizzate che le amministrazioni responsabili adottano ai fini
dell'individuazione delle risorse rinnovabili disponibili e
dell'autorizzazione
alla costruzione e all'esercizio delle diverse tipologie di impianti che
utilizzano le fonti rinnovabili di energia, fatti salvi gli impianti
idroelettrici e geotermoelettrici con potenza superiore a 10 MWe. Il
decreto
stabilisce criteri e meccanismi per migliorare la raccolta e lo scambio
delle
informazioni. Le norme e le procedure standardizzate sono definite nel
rispetto
dei princìpi della semplificazione, della certezza e della trasparenza
dell'azione amministrativa e della salvaguardia della salute dei
cittadini e
della tutela ambientale, nonchè nel rispetto delle competenze delle
regioni e
delle amministrazioni locali.
17. A decorrere dal 1º gennaio 2007, il segno zonale non
concorre
alla determinazione dei corrispettivi di conguaglio e di rettifiche, già
effettuate in corso d'anno, degli oneri di dispacciamento dovuti al
gestore
della rete elettrica nazionale.
18. Allo scopo di rendere piu' efficiente il sistema di
incentivazione delle fonti rinnovabili, l'obbligo, di cui all'articolo
11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è
trasferito
ai soggetti che concludono con la società Terna Spa uno o piu' contratti
di
dispacciamento di energia elettrica in prelievo ai sensi della
deliberazione
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 9 giugno 2006, n. 111/06.
19. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da
adottare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono
definite le modalità con cui, a decorrere dall'anno 2012 e sulla base
dell'energia elettrica prelevata nell'anno precedente, si procede
all'attuazione
di quanto stabilito dal comma 18. Con il medesimo decreto sono
rimodulati gli
incrementi della quota minima di cui all'articolo
11, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sulla
base degli
effetti del trasferimento di cui al comma 18 e coerentemente con gli
impegni di
sviluppo delle fonti rinnovabili assunti a livello nazionale e
comunitario (1).
20. L'installazione e l'esercizio di unità di
microcogenerazione così
come definite dall'articolo
2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20,
sono
assoggettati alla sola comunicazione da presentare alla autorità
competente ai
sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia
edilizia, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
L'installazione e
l'esercizio di unità di piccola cogenerazione, così come definite dall'articolo
2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20,
sono
assoggettati alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui
agli
articoli 22
e 23
del citato testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
21. Allo scopo di promuovere l'utilizzo di fonti
rinnovabili per la
produzione di energia e di incentivare la costruzione di impianti
fotovoltaici,
ai sensi degli articoli 6
e 7
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e delle relative
disposizioni di attuazione, i comuni possono destinare aree appartenenti
al
proprio patrimonio disponibile alla realizzazione degli impianti per
l'erogazione in «conto energia» e dei servizi di «scambio sul posto»
dell'energia elettrica prodotta, da cedere a privati cittadini che
intendono
accedere agli incentivi in «conto energia» e sottoscrivere contratti di
scambio
energetico con il gestore della rete.
22. Al comma 2 dell'articolo
26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, come sostituito dall'articolo
7 del decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, dopo le parole:
«maggioranza semplice delle quote millesimali» sono aggiunte le
seguenti:
«rappresentate dagli intervenuti in assemblea».
23. Il termine previsto dall'articolo
14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, per l'entrata in
esercizio degli impianti di cogenerazione è prorogato di un anno, al
fine di
salvaguardare i diritti acquisiti ai sensi dell'articolo
1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239.
24. All'articolo
1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con
modificazioni, dalla legge
27 ottobre 2003, n. 290, e successive modificazioni, sono apportate
le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «sono
soggetti a
un'autorizzazione unica» sono inserite le seguenti: «comprendente tutte
le opere
connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi»,
dopo le
parole: «la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e
atti di
assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti» sono inserite
le
seguenti: «e comprende ogni opera o intervento necessari alla
risoluzione delle
interferenze con altre infrastrutture esistenti» e dopo le parole:
«costituendo
titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture» sono inserite le
seguenti:
«, opere o interventi,»;
b) al comma 3, dopo il secondo periodo sono inseriti i
seguenti:
«Dalla data della comunicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento
ai
comuni interessati, è sospesa ogni determinazione comunale in ordine
alle
domande di permesso di costruire nell'ambito delle aree potenzialmente
impegnate, fino alla conclusione del procedimento autorizzativo. In ogni
caso la
misura di salvaguardia perde efficacia decorsi tre anni dalla data della
comunicazione dell'avvio del procedimento»;
c) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
«4-bis. In caso di mancata definizione dell'intesa con la
regione o
le regioni interessate per il rilascio dell'autorizzazione, entro i
novanta
giorni successivi al termine di cui al comma 3, si provvede al rilascio
della
stessa previa intesa da concludere in un apposito comitato
interistituzionale, i
cui componenti sono designati, in modo da assicurare una composizione
paritaria,
rispettivamente dai Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e
della
tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti e
dalla
regione o dalle regioni interessate. Ove non si pervenga ancora alla
definizione
dell'intesa, entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al
primo
periodo, si provvede all'autorizzazione con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, integrato
con la
partecipazione del presidente della regione o delle regioni interessate,
su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro
delle
infrastrutture e dei trasporti. Entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore
della presente disposizione, con decreto del Ministro dello sviluppo
economico,
previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le
regole
di funzionamento del comitato di cui al presente comma. Ai componenti
del
comitato interistituzionale non spetta alcun compenso o rimborso spese
comunque
denominati. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi
o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
d) dopo il comma 4-quater sono inseriti i seguenti:
«4-quinquies. Non richiedono alcuna autorizzazione gli
interventi di
manutenzione su elettrodotti esistenti, consistenti nella riparazione,
nella
rimozione e nella sostituzione di componenti di linea, quali, a titolo
esemplificativo, sostegni, conduttori, funi di guardia, catene,
isolatori,
morsetteria, sfere di segnalazione, impianti di terra, con elementi di
caratteristiche analoghe, anche in ragione delle evoluzioni
tecnologiche.
4-sexies. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio
attività gli
interventi sugli elettrodotti che comportino varianti di lunghezza non
superiore
a metri lineari 1.500 e che utilizzino il medesimo tracciato, ovvero se
ne
discostino per un massimo di 40 metri lineari, e componenti di linea,
quali, a
titolo esemplificativo, sostegni, conduttori, funi di guardia, catene,
isolatori, morsetteria, sfere di segnalazione, fondazioni, impianti di
terra,
aventi caratteristiche analoghe, anche in ragione delle evoluzioni
tecnologiche.
Sono altresì realizzabili mediante denuncia di inizio attività varianti
all'interno delle stazioni elettriche che non comportino aumenti della
cubatura
degli edifici. Tali interventi sono realizzabili mediante denuncia di
inizio
attività a condizione che non siano in contrasto con gli strumenti
urbanistici
vigenti e rispettino le norme in materia di elettromagnetismo e di
progettazione, costruzione ed esercizio di linee elettriche, nonchè le
norme
tecniche per le costruzioni.
4-septies. La denuncia di inizio attività costituisce parte
integrante del provvedimento di autorizzazione alla costruzione e
all'esercizio
dell'opera principale.
4-octies. Il gestore dell'elettrodotto, almeno trenta
giorni prima
dell'effettivo inizio dei lavori, presenta al Ministero dello sviluppo
economico
e, in copia, ai comuni interessati la denuncia di inizio attività,
accompagnata
da una dettagliata relazione, sottoscritta da un progettista abilitato, e
dal
progetto definitivo, che assevera la conformità delle opere da
realizzare agli
strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati e
ai
regolamenti edilizi vigenti, nonchè il rispetto della normativa in
materia di
elettromagnetismo e di progettazione, costruzione ed esercizio delle
linee
elettriche e delle norme tecniche per le costruzioni.
4-novies. Qualora la variante interessi aree sottoposte ad
un
vincolo, il termine di trenta giorni decorre dalla data del rilascio del
relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è
priva
di effetti.
4-decies. La sussistenza del titolo è provata con la copia
della
denuncia di inizio attività da cui risultino la data di ricevimento
della
denuncia stessa, l'elenco dei documenti presentati a corredo del
progetto,
l'attesta zione del professionista abilitato, nonchè gli atti di assenso
eventualmente necessari.
4-undecies. Il comune interessato, ove entro il termine
indicato al
comma 4-octies riscontri l'assenza di una o piu` delle condizioni
stabilite,
informa il Ministero dello sviluppo economico e notifica all'interessato
l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento.
4-duodecies. è fatta salva la facoltà di ripresentare la
denuncia di
inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per
renderla
conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.
4-terdecies. Ultimato l'intervento, il soggetto incaricato
del
collaudo rilascia un certificato di collaudo finale, da presentare al
Ministero
dello sviluppo economico, con il quale attesta la conformità dell'opera
al
progetto presentato con la denuncia di inizio attività.
4-quaterdecies. Le varianti da apportare al progetto
definitivo
approvato, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase
di
realizzazione delle opere, ove non assumano rilievo sotto l'aspetto
localizzativo, sono sottoposte al regime di inizio attività già previsto
al
comma 4-sexies. Non assumono rilievo localizzativo le varianti di
tracciato
contenute nell'ambito del corridoio individuato in sede di approvazione
del
progetto ai fini urbanistici. In mancanza di diversa individuazione
costituiscono corridoio di riferimento a fini urbanistici le fasce di
rispetto
previste dalla normativa in materia di elettromagnetismo. Non assumono
rilievo
localizzativo, inoltre, le varianti all'interno delle stazioni
elettriche che
non comportino aumenti della cubatura degli edifici. Le eventuali
modificazioni
del piano di esproprio connesse alle varianti di tracciato prive di
rilievo
localizzativo sono approvate ai fini della dichiarazione di pubblica
utilità
dall'autorità espropriante ai sensi del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica
utilità,
di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e non
richiedono
nuova apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Ove assumano
rilievo
localizzativo, le varianti sono approvate dal Ministero dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e
con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
con il
consenso dei presidenti delle regioni e province autonome interessate.
Sono
fatte salve le norme in tema di pubblicità».
25. All'articolo
1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge
9 aprile 2002, n. 55, dopo le parole: «la costruzione e l'esercizio
degli
impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, gli
interventi di modifica o ripotenziamento, nonchè le opere connesse e le
infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi» sono inserite
le
seguenti: «, ivi compresi gli interventi di sviluppo e adeguamento della
rete
elettrica di trasmissione nazionale necessari all'immissione in rete
dell'energia prodotta».
26. All'articolo
179, comma 6, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e
forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Le predette funzioni comprendono anche quelle relative
all'esercizio
dei poteri espropriativi previsti dal testo unico delle disposizioni
legislative
e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di
cui al decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e quelle
relative
alle autorizzazioni delle varianti da apportare al progetto definitivo
approvato
dal CIPE, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di
realizzazione delle opere, che non assumono rilievo sotto l'aspetto
localizzativo ai sensi dell'articolo 169, comma 3, quarto periodo, del
presente
codice e non comportano altre sostanziali modificazioni rispetto al
progetto
approvato ».
27. Agli impianti di produzione di energia elettrica
alimentati con
carbon fossile di nuova generazione, se allocati in impianti industriali
dismessi, nonchè agli impianti di produzione di energia elettrica a
carbon
fossile, qualora sia stato richiesto un aumento della capacità
produttiva, si
applicano, alle condizioni ivi previste, le disposizioni di cui all'articolo
5-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge
9 aprile 2009, n. 33.
28. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta
giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro
dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del
territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o
piu`
decreti legislativi al fine di determinare un nuovo assetto della
normativa in
materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche che
garantisca, in
un contesto di sviluppo sostenibile del settore e assicurando la
protezione
ambientale, un regime concorrenziale per l'utilizzo delle risorse
geotermiche ad
alta temperatura e che semplifichi i procedimenti amministrativi per
l'utilizzo
delle risorse geotermiche a bassa e media temperatura. La delega è
esercitata,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e con le risorse
umane,
strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, secondo i
seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) garantire, in coerenza con quanto già previsto all'articolo
10, comma 3, della legge 9 dicembre 1986, n. 896, l'allineamento
delle
scadenze delle concessioni in essere facendo salvi gli accordi
intercorsi tra
regioni ed operatori, gli investimenti programmati e i diritti
acquisiti;
b) stabilire i requisiti organizzativi e finanziari da
prendere a
riferimento per lo svolgimento, da parte delle regioni, delle procedure
concorrenziali ad evidenza pubblica per l'assegnazione di nuovi permessi
di
ricerca e per il rilascio di nuove concessioni per la coltivazione di
risorse
geotermiche ad alta temperatura;
c) individuare i criteri per determinare, senza oneri nè
diretti nè
indiretti per la finanza pubblica, l'indennizzo del concessionario
uscente
relativamente alla valorizzazione dei beni e degli investimenti
funzionali
all'esercizio delle attività oggetto di permesso o concessione, nel caso
di
subentro di un nuovo soggetto imprenditoriale;
d) definire procedure semplificate per lo sfruttamento del
gradiente
geotermico o di fluidi geotermici a bassa e media temperatura;
e) abrogare regolamenti e norme statali in materia di
ricerca e
coltivazione di risorse geotermiche incompatibili con la nuova
normativa.
29. Con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 28, sono abrogati gli articoli 3,
commi 3 e 6, e 10, comma 2, secondo periodo, della legge
9 dicembre 1986, n. 896.
30. All'articolo 1, comma 2, del decretolegge 7 febbraio
2002, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge
9 aprile 2002, n. 55, dopo il primo periodo è inserito il seguente:
«L'eventuale rifiuto regionale dell'intesa deve essere
espresso con
provvedimento motivato, che deve specificatamente tenere conto delle
risultanze
dell'istruttoria ed esporre in modo chiaro e dettagliato le ragioni del
dissenso
dalla proposta ministeriale di intesa».
31. L'articolo 46 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n.
159,
convertito, con modificazioni, dalla legge
29 novembre 2007, n. 222, è sostituito dal seguente:
«Art. 46. - (Procedure di autorizzazione per la costruzione
e
l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale
liquefatto). - 1.
Gli atti amministrativi relativi alla costruzione e all'esercizio di
terminali
di rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle opere connesse,
ovvero
all'aumento della capacità dei terminali esistenti, sono rilasciati a
seguito di
procedimento unico ai sensi della legge
7 agosto 1990, n. 241, con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare
e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con la
regione
interessata, previa valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il procedimento di autorizzazione
si
conclude nel termine massimo di duecento giorni dalla data di
presentazione
della relativa istanza. L'autorizzazione, ai sensi dell'articolo
14-ter, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, sostituisce ogni autorizzazione, concessione o atto di
assenso
comunque denominato, ivi compresi la concessione demaniale e il permesso
di
costruire, fatti salvi la successiva adozione e l'aggiornamento delle
relative
condizioni economiche e tecnico-operative da parte dei competenti organi
del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 sostituisce, anche ai
fini
urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme
di
sicurezza, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e
nulla
osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio
dei
terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle opere
connesse
o all'aumento della capacità dei terminali esistenti. L'intesa con la
regione
costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti o degli
strumenti di
pianificazione e di coordinamento comunque denominati o sopraordinati
alla
strumentazione vigente in ambito comunale. Per il rilascio della
autorizzazione,
ai fini della verifica della conformità urbanistica dell'opera, è fatto
obbligo
di richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui territorio
ricadono
le opere da realizzare.
3. Nei casi in cui gli impianti di cui al comma 1 siano
ubicati in
area portuale o in area terrestre ad essa contigua e la loro
realizzazione
comporti modifiche sostanziali del piano regolatore portuale, il
procedimento
unico di cui al comma 1 considera contestualmente il progetto di
variante del
piano regolatore portuale e il progetto di terminale di rigassificazione
e il
relativo complessivo provvedimento è reso anche in mancanza del parere
del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui all'articolo
5, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84. Negli stessi casi,
l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata di concerto anche con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e costituisce anche
approvazione
della variante del piano regolatore portuale».
32. Le disposizioni del presente articolo si applicano, su
richiesta
del proponente, da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata
in
vigore della presente legge, ai procedimenti amministrativi in corso
alla
medesima data.
33. L'articolo
8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, è abrogato, fatta salva la
sua
applicazione ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore
della
presente legge per i quali non è esercitata l'opzione di cui al comma 32
del
presente articolo.
34. I commi da 77 a 82 dell'articolo
1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono sostituiti dai seguenti:
«77. Il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e
gassosi in
terraferma, di cui all'articolo
6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni, è
rilasciato
a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le
amministrazioni
statali e regionali interessate, svolto nel rispetto dei princì pi di
semplificazione e con le modalità di cui alla legge
7 agosto 1990, n. 241. Esso consente lo svolgimento di attività di
prospezione consistente in rilievi geologici, geofisici e geochimici,
eseguiti
con qualunque metodo o mezzo, e ogni altra operazione volta al
rinvenimento di
giacimenti, escluse le perforazioni dei pozzi esplorativi. Del rilascio
del
permesso di ricerca è data comunicazione ai comuni interessati.
78. L'autorizzazione alla perforazione del pozzo
esplorativo, alla
costruzione degli impianti e delle opere necessari, delle opere connesse
e delle
infrastrutture indispensabili all'attività di perforazione, che sono
dichiarati
di pubblica utilità, è concessa, previa valutazione di impatto
ambientale, su
istanza del titolare del permesso di ricerca, da parte dell'ufficio
territoriale
minerario per gli idrocarburi e la geotermia competente, a seguito di un
procedimento unico, al quale partecipano la regione e gli enti locali
interessati, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con
le
modalità di cui alla legge
7 agosto 1990, n. 241.
79. Il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi
in mare,
di cui all'articolo
6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni, è
rilasciato
a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le
amministrazioni
statali interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione
e con
le modalità di cui alla legge
7 agosto 1990, n. 241. Esso consente lo svolgimento di attività di
prospezione consistente in rilievi geologici, geofisici e geochimici,
eseguiti
con qualunque metodo o mezzo, e ogni altra operazione volta al
rinvenimento di
giacimenti, escluse le perforazioni dei pozzi esplorativi.
80. L'autorizzazione alla perforazione del pozzo
esplorativo, alla
costruzione degli impianti e delle opere necessari, delle opere connesse
e delle
infrastrutture indispensabili all'attività di perforazione è concessa,
previa
valutazione di impatto ambientale, su istanza del titolare del permesso
di
ricerca di cui al comma 79, da parte dell'ufficio territoriale minerario
per gli
idrocarburi e la geotermia competente.
81. Nel caso in cui l'attività di prospezione di cui al
comma 79 non
debba essere effettuata all'interno di aree marine a qualsiasi titolo
protette
per scopi di tutela ambientale, di ripopolamento, di tutela biologica o
di
tutela archeologica, in virtu` di leggi nazionali o in attuazione di
atti e
convenzioni internazionali, essa è sottoposta a verifica di
assoggettabilità
alla valutazione di impatto ambientale, di cui all'articolo
20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni.
82. Alle autorizzazioni di cui al comma 78 si applicano le
disposizioni dell'articolo
8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con
modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133.
82-bis. Qualora le opere di cui al comma 78 comportino
variazione
degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione di cui al
medesimo
comma 78 ha effetto di variante urbanistica.
82-ter. La concessione di coltivazione di idrocarburi
liquidi e
gassosi, di cui all'articolo
9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni, è
rilasciata
a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le
amministrazioni
competenti ai sensi del comma 7, lettera n), del presente articolo,
svolto nel
rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge
7 agosto 1990, n. 241. Con decreto dei Ministri dello sviluppo
economico,
delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare sono individuate le attività preliminari che non
comportano effetti significativi e permanenti sull'ambiente che, in
attesa della
determinazione conclusiva della conferenza di servizi, l'Ufficio
nazionale
minerario per gli idrocarburi e la geotermia è competente ad
autorizzare.
82-quater. La concessione di coltivazione di idrocarburi in
terraferma costituisce titolo per la costruzione degli impianti e delle
opere
necessari, degli interventi di modifica, delle opere connesse e delle
infrastrutture indispensabili all'esercizio, che sono conside rati di
pubblica
utilità ai sensi della legislazione vigente.
82-quinquies. Qualora le opere di cui al comma 82-quater
comportino
variazioni degli strumenti urbanistici, il rilascio della concessione di
cui al
medesimo comma 82-quater ha effetto di variante urbanistica. Nel
procedimento
unico di cui ai commi da 77 a 82-ter, è indetta la conferenza di servizi
ai
sensi della legge
7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito della quale si considera
acquisito
l'assenso dell'amministrazione convocata se questa non partecipa o se il
suo
rappresentante non ne esprime in tale sede definitivamente la volontà.
82-sexies. Le attività finalizzate a migliorare le
prestazioni degli
impianti di coltivazione di idrocarburi, compresa la perforazione, se
effettuate
a partire da opere esistenti e nell'ambito dei limiti di produzione ed
emissione
dei programmi di lavoro già approvati, sono soggette ad autorizzazione
rilasciata dall'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la
geotermia».
35. Le disposizioni di cui ai commi da 77 a 82-sexies dell'articolo
1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, come sostituiti dal comma 34
del
presente articolo, si applicano anche ai procedimenti in corso alla data
di
entrata in vigore della presente legge, nonchè ai procedimenti relativi
ai
titoli minerari vigenti, eccetto quelli per i quali sia completata la
procedura
per il rilascio dell'intesa da parte della regione competente.
36. Il Comitato centrale metrico istituito dall'articolo
7 del regio decreto 9 gennaio 1939, n. 206, e successive
modificazioni, è
soppresso.
37. Laddove per disposizione di legge o di regolamento è
previsto che
debba essere acquisito il parere tecnico del Comitato centrale metrico,
il
Ministero dello sviluppo economico può chiedere un parere facoltativo
agli
istituti metrologici primari, di cui all'articolo
2 della legge 11 agosto 1991, n. 273, ovvero ad istituti
universitari, con i
quali stipula convenzioni senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio
dello
Stato.
38. Lo svolgimento di attività di analisi e statistiche nel
settore
dell'energia, previste dalla proposta di regolamento del Parlamento
europeo e
del Consiglio COM(2006)850 def., nonchè l'avvio e il monitoraggio, con
il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
dell'attuazione della strategia energetica nazionale di cui all'articolo
7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni,
dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, sono effettuati dal Ministero dello sviluppo
economico entro il limite massimo di 3 milioni di euro per il 2009. Al
relativo
onere si provvede, per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con
modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi
strutturali di
politica economica.
39. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente
legge, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro
delle
infrastrutture e dei trasporti, di intesa con la Conferenza unificata di
cui
all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, emana un decreto
volto a
definire le prescrizioni relative alla posa in opera degli impianti di
produzione di calore da risorsa geotermica, ovvero sonde geotermiche,
destinati
al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici, per cui è necessaria
la sola
dichiarazione di inizio attività.
40. Il comma 1 dell'articolo
9 della legge 9 dicembre 1986, n. 896, è sostituito dal seguente:
«1. L'esecuzione dei pozzi di profondità fino a 400 metri
per
ricerca, estrazione e utilizzazione di acque calde, comprese quelle
sgorganti da
sorgenti, per potenza termica complessiva non superiore a 2.000
chilowatt
termici, anche per eventuale produzione di energia elettrica con
impianti a
ciclo binario ad emissione nulla, è autorizzata dalla regione
territorialmente
competente con le modalità previste dal testo unico delle disposizioni
di legge
sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775».
41. All'articolo
1 della legge 9 dicembre 1986, n. 896, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 4, le parole: «25 gradi centigradi » sono
sostituite
dalle seguenti: «15 gradi centigradi»;
b) al comma 5, le parole: «25 gradi centigradi » sono
sostituite
dalle seguenti: «15 gradi centigradi».
42. All'articolo
12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo il comma 4
è
inserito il seguente:
«4-bis. Per la realizzazione di impianti alimentati a
biomassa e per
impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure
conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel
corso del
procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del
suolo
su cui realizzare l'impianto».
43. All'allegato
IV alla Parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 2, lettera c), dopo le parole: «energia,
vapore ed acqua
calda» sono aggiunte le seguenti: «con potenza complessiva superiore a 1
MW»;
b) al numero 2, lettera e), dopo le parole: «sfruttamento
del vento»
sono aggiunte le seguenti: «con potenza complessiva superiore a 1 MW».
44. Il secondo periodo del comma 4 dell'articolo
12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive
modificazioni, è soppresso.
45. Il comma 2 dell'articolo
6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è sostituito dal
seguente:
«2. Nell'ambito della disciplina di cui al comma 1,
l'energia
elettrica prodotta puo` essere remunerata a condizioni economiche di
mercato per
la parte immessa in rete e nei limiti del valore eccedente il costo
sostenuto
per il consumo dell'energia».
46. Ai fini del miglior perseguimento delle finalità di
incremento
della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sull'intero
territorio nazionale nel rispetto delle attribuzioni costituzionali
delle
regioni, l'articolo
9-ter del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con
modificazioni, dalla legge
30 dicembre 2008, n. 210, è sostituito dal seguente:
«Art. 9-ter. - (Coordinamento dei piani regionali degli
impianti di
incenerimento dei rifiuti urbani). - 1. Ai fini di prevenire le
emergenze nel
settore dello smaltimento dei rifiuti, di contribuire al raggiungimento
degli
obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto e di incrementare la
produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili, nel rispetto delle attribuzioni
delle
regioni e della normativa europea sulla gestione dei rifiuti, è
istituita la
Cabina di regia nazionale per il coordinamento dei piani regionali degli
inceneritori dei rifiuti urbani residuati dalla raccolta differenziata,
la cui
organizzazione e il cui funzionamento sono disciplinati con decreto del
Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con
il
Ministro dello sviluppo economico e d'intesa con la Conferenza unificata
di cui
all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, utilizzando allo
scopo le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente».
47. Al fine di contribuire al raggiungimento degli
obiettivi
derivanti dal Protocollo di Kyoto e per il miglior perseguimento delle
finalità
di incremento della produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili, all'articolo
8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive
modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. E' istituito il Comitato nazionale per la gestione
della
direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di
progetto
del Protocollo di Kyoto, come definite dall'articolo 3. Il Comitato ha
sede
presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare che
ne assicura l'adeguato supporto logistico e organizzativo»;
b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. Il Comitato di cui al comma 1 svolge la funzione di
Autorità
nazionale competente»;
c) al comma 2, la lettera t-quater) è sostituita dalla
seguente:
«t-quater) svolgere attività di supporto al Ministero
dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare attraverso la partecipazione, con
propri
componenti all'uopo delegati, alle riunioni del Comitato di cui all'articolo
23 della direttiva 2003/87/CE e alle riunioni in sede comunitaria o
internazionale concernenti l'applicazione del Protocollo di Kyoto»;
d) al comma 2-bis, alinea, le parole: «svolge, altresì,
attività di
indirizzo al fine di coordinare» sono sostituite dalle seguenti:
«propone al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;
e) il comma 5-ter è abrogato.
(1) Comma modificato dall'articolo
7, comma 2-bis, del D.L. 25 settembre 2009, n. 135.
Articolo 28
(Ridefinizione dei poteri dell'Autorità per l'energia
elettrica e il
gas)
Art. 28.
1. All'articolo
2, comma 5, della legge 14 novembre 1995, n. 481, è aggiunto, in
fine, il
seguente periodo: «Per i settori dell'energia elettrica e del gas, al
fine di
tutelare i clienti finali e di garantire mercati effettivamente
concorrenziali,
le competenze ricomprendono tutte le attività della relativa filiera».
2. All'articolo
1, comma 12, della legge 23 agosto 2004, n. 239, è aggiunto, in
fine, il
seguente periodo: «L'Autorità per l'energia elettrica e il gas
riferisce, anche
in relazione alle lettere c) ed i) del comma 3, entro il 30 gennaio di
ogni anno
alle Commissioni parlamentari competenti sullo stato del mercato
dell'energia
elettrica e del gas naturale e sullo stato di utilizzo ed integrazione
degli
impianti alimentati da fonti rinnovabili».
3. Ai compiti attribuiti ai sensi del presente articolo
l'Autorità
per l'energia elettrica e il gas provvede con le risorse umane,
strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
4. Alla lettera c) del comma 20 dell'articolo
2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, le parole: «lire 50 milioni»
sono
sostituite dalle seguenti: «euro 2.500».
Articolo 29
(Agenzia per la sicurezza nucleare)
Art. 29.
1. E' istituita l'Agenzia per la sicurezza nucleare.
L'Agenzia svolge le funzioni e i compiti di autorità
nazionale per la
regolamentazione tecnica, il controllo e l'autorizzazione ai fini della
sicurezza delle attività concernenti gli impieghi pacifici dell'energia
nucleare, la gestione e la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei
materiali
nucleari provenienti sia da impianti di produzione di elettricità sia da
attività mediche ed industriali, la protezione dalle radiazioni, nonchè
le
funzioni e i compiti di vigilanza sulla costruzione, l'esercizio e la
salvaguardia degli impianti e dei materiali nucleari, comprese le loro
infrastrutture e la logistica.
2. L'Agenzia è composta dalle strutture dell'attuale
Dipartimento
nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA e dalle risorse
dell'Ente
per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), attualmente
preposte
alle attività di competenza dell'Agenzia che le verranno associate.
3. L'Agenzia svolge le funzioni di cui al comma 1 senza
nuovi o
maggiori oneri nè minori entrate a carico della finanza pubblica e nel
limite
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione
vigente di cui al comma 17.
4. L'Agenzia vigila sulla sicurezza nucleare e sulla
radioprotezione
nel rispetto delle norme e delle procedure vigenti a livello nazionale,
comunitario e internazionale, applicando le migliori efficaci ed
efficienti
tecniche disponibili, nell'ambito di priorità e indirizzi di politica
energetica
nazionale e nel rispetto del diritto alla salute e all'ambiente ed in
ossequio
ai princìpi di precauzione suggeriti dagli organismi comunitari.
L'Agenzia presenta annualmente al Parlamento una relazione
sulla
sicurezza nucleare.
L'Agenzia mantiene e sviluppa relazioni con le analoghe
agenzie di
altri Paesi e con le organizzazioni europee e internazionali d'interesse
per lo
svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnati, anche concludendo
accordi di
collaborazione.
5. L'Agenzia è la sola autorità nazionale responsabile per
la
sicurezza nucleare e la radioprotezione.
In particolare:
a) le autorizzazioni rilasciate da amministrazioni
pubbliche in
riferimento alle attività di cui al comma 1 sono soggette al preventivo
parere
obbligatorio e vincolante dell'Agenzia;
b) l'Agenzia ha la responsabilità del controllo e della
verifica
ambientale sulla gestione dei rifiuti radioattivi;
c) l'Agenzia svolge ispezioni sugli impianti nucleari
nazionali e
loro infrastrutture, al fine di assicurare che le attività non producano
rischi
per le popolazioni e l'ambiente e che le condizioni di esercizio siano
rispettate;
d) gli ispettori dell'Agenzia, nell'esercizio delle loro
funzioni,
sono legittimati ad accedere agli impianti e ai documenti e a
partecipare alle
prove richieste;
e) ai fini della verifica della sicurezza e delle garanzie
di
qualità, l'Agenzia richiede ai soggetti responsabili del progetto, della
costruzione e dell'esercizio degli impianti nucleari, nonchè delle
infrastrutture pertinenziali, la trasmissione di dati, informazioni e
documenti;
f) l'Agenzia emana e propone regolamenti, standard e
procedure
tecniche e pubblica rapporti sulle nuove tecnologie e metodologie, anche
in
conformità alla normativa comunitaria e internazionale in materia di
sicurezza
nucleare e di radioprotezione;
g) l'Agenzia puo` imporre prescrizioni e misure correttive,
diffidare
i titolari delle autorizzazioni e, in caso di inosservanza dei propri
provvedimenti, o in caso di mancata ottemperanza da parte dei medesimi
soggetti
alle richieste di esibizione di documenti ed accesso agli impianti o a
quelle
connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le
informazioni
o i documenti acquisiti non siano veritieri, irrogare, salvo che il
fatto
costituisca reato, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel
minimo a
25.000 euro e non superiori nel massimo a 150 milioni di euro, nonchè
disporre
la sospensione delle attività di cui alle autorizzazioni e proporre alle
autorità competenti la revoca delle autorizzazioni medesime. Alle
sanzioni non
si applica quanto previsto dall'articolo
16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
Gli
importi delle sanzioni irrogate dall'Agenzia sono versati, per il
funzionamento
dell'Agenzia stessa, al conto di tesoreria unica, ad essa intestato, da
aprire
presso la tesoreria dello Stato ai sensi dell'articolo
1, primo comma, della legge 29 ottobre 1984, n. 720. L'Agenzia
comunica
annualmente all'Amministrazione vigilante e al Ministero dell'economia e
delle
finanze gli importi delle sanzioni complessivamente incassati. Il
finanziamento
ordinario annuale a carico del bilancio dello Stato di cui ai commi 17 e
18 del
presente articolo è corrispondentemente ridotto per pari importi.
L'Agenzia è tenuta a versare, nel medesimo esercizio, anche
successivamente all'avvio dell'ordinaria attività, all'entrata del
bilancio
dello Stato le somme rivenienti dal pagamento delle sanzioni da essa
incassate
ed eccedenti l'importo del finanziamento ordinario annuale ad essa
riconosciuto
a legislazione vigente;
h) l'Agenzia informa il pubblico con trasparenza circa gli
effetti
sulla popolazione e sull'ambiente delle radiazioni ionizzanti dovuti
alle
operazioni degli impianti nucleari ed all'utilizzo delle tecnologie
nucleari,
sia in situazioni ordinarie che straordinarie;
i) l'Agenzia definisce e controlla le procedure che i
titolari
dell'autorizzazione all'esercizio o allo smantellamento di impianti
nucleari o
alla detenzione e custodia di materiale radioattivo devono adottare per
la
sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari irraggiati
e lo
smantellamento degli impianti a fine vita nel rispetto dei migliori
standard
internazionali, fissati dall'Agenzia internazionale dell'energia atomica
(AIEA);
l) l'Agenzia ha il potere di proporre ad altre istituzioni
l'avvio di
procedure sanzionatorie.
6. Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'Agenzia puo`
avvalersi,
previa la stipula di apposite convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri
per la
finanza pubblica, della collaborazione delle agenzie regionali per
l'ambiente.
7. Per l'esercizio delle attività connesse ai compiti ed
alle
funzioni dell'Agenzia, gli esercenti interessati sono tenuti al
versamento di un
corrispettivo da determinare, sulla base dei costi effettivamente
sostenuti per
l'effettuazione dei servizi, con decreto del Ministro dell'economia e
delle
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il
Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il
parere delle
competenti Commissioni parlamentari.
8. L'Agenzia è organo collegiale composto dal presidente e
da quattro
membri. I componenti dell'Agenzia sono nominati con decreto del
Presidente della
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,
previa
deliberazione del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio
dei
ministri designa il presidente dell'Agenzia, due membri sono designati
dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e due
dal
Ministro dello sviluppo economico.
Prima della deliberazione del Consiglio dei ministri, le
competenti
Commissioni parlamentari esprimono il loro parere e possono procedere
all'audizione delle persone individuate.
In nessun caso le nomine possono essere effettuate in
mancanza del
parere favorevole espresso dalle predette Commissioni.
Il presidente e i membri dell'Agenzia sono scelti tra
persone di
indiscusse moralità e indipendenza, di comprovata professionalità ed
elevate
qualificazione e competenza nel settore della tecnologia nucleare, della
gestione di impianti tecnologici, della sicurezza nucleare, della
radioprotezione, della tutela dell'ambiente e della sicurezza sanitaria.
La
carica di componente dell'Agenzia è incompatibile con incarichi politici
elettivi, nè possono essere nominati componenti coloro che abbiano
interessi di
qualunque natura in conflitto con le funzioni dell'Agenzia. Il Governo
trasmette
annualmente al Parlamento una relazione sulla sicurezza nucleare
predisposta
dall'Agenzia.
9. Il presidente dell'Agenzia ha la rappresentanza legale
dell'Agenzia, ne convoca e presiede le riunioni. Per la validità delle
riunioni
è richiesta la presenza del presidente e di almeno due membri. Le
decisioni
dell'Agenzia sono prese a maggioranza dei presenti.
10. Sono organi dell'Agenzia il presidente e il collegio
dei revisori
dei conti. Il direttore generale è nominato collegialmente dall'Agenzia
all'unanimità dei suoi componenti e svolge funzioni di direzione,
coordinamento
e controllo della struttura. Il collegio dei revisori dei conti,
nominato dal
Ministro dell'economia e delle finanze, è composto da tre componenti
effettivi,
di cui uno con funzioni di presidente scelto tra dirigenti del
Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e
delle
finanze, e da due componenti supplenti. Il collegio dei revisori dei
conti
vigila, ai sensi dell'articolo 2403
del codice
civile, sull'osservanza delle leggi e verifica la regolarità della
gestione.
11. I compensi spettanti ai componenti dell'Agenzia e dei
suoi organi
sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro
dello
sviluppo economico. Con il medesimo decreto è definita e individuata
anche la
sede dell'Agenzia.
Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono
coperti
con le risorse dell'ISPRA e dell'ENEA allo stato disponibili ai sensi
del comma
18.
12. Gli organi dell'Agenzia e i suoi componenti durano in
carica
sette anni.
13. A pena di decadenza il presidente, i membri
dell'Agenzia e il
direttore generale non possono esercitare, direttamente o
indirettamente, alcuna
attività professionale o di consulenza, essere amministratori o
dipendenti di
soggetti pubblici o privati nè ricoprire altri uffici pubblici di
qualsiasi
natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei
partiti
politici, nè avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti
nel
settore. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati
fuori ruolo
o in aspettativa, in ogni caso senza assegni, per l'intera durata
dell'incarico.
14. Per almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico,
il
presidente, i membri dell'Agenzia e il direttore generale non possono
intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione,
di
consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di
competenza, nè
con le relative associazioni. La violazione di tale divieto è punita,
salvo che
il fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria
pari ad
un'annualità dell'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore
che
abbia violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria pari
allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a euro
150.000 e non
superiore a euro 10 milioni, e, nei casi piu` gravi o quando il
comportamento
illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto autorizzativo. I
limiti
massimo e minimo di tali sanzioni sono rivalutati secondo il tasso di
variazione
annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati
rilevato dall'ISTAT.
15. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente
legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del
Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle
finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è
approvato lo statuto dell'Agenzia, che stabilisce i criteri per
l'organizzazione, il funzionamento, la regolamentazione e la vigilanza
della
stessa in funzione dei compiti istituzionali definiti dalla legge.
16. Entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto di
cui al
comma 15 e secondo i criteri da esso stabiliti, con decreto del
Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela
del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico,
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
pubblica
amministrazione e l'innovazione, è approvato il regolamento che
definisce
l'organizzazione e il funzionamento interni dell'Agenzia.
17. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del
territorio e del mare sono individuate le risorse di personale
dell'organico del
Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA, che
verranno trasferite all'Agenzia nel limite di 50 unità. Con decreto del
Ministro
dello sviluppo economico sono individuate le risorse di personale
dell'organico
dell'ENEA e di sue società partecipate, che verranno trasferite
all'Agenzia nel
limite di 50 unità. Il personale conserva il trattamento giuridico ed
economico
in godimento all'atto del trasferimento.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto
con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il
Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro
dello
sviluppo economico, sono trasferite all'Agenzia le risorse finanziarie,
attualmente in dotazione alle amministrazioni cedenti, necessarie alla
copertura
degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, assicurando in
ogni
caso l'invarianza della spesa mediante corrispondente riduzione delle
autorizzazioni di spesa di cui al comma 18. Con lo stesso decreto sono
apportate
le corrispondenti riduzioni della dotazione organica delle
amministrazioni
cedenti.
18. Nelle more dell'avvio dell'ordinaria attività
dell'Agenzia e del
conseguente afflusso delle risorse derivanti dai diritti che l'Agenzia è
autorizzata ad applicare e introitare in relazione alle prestazioni di
cui al
comma 5, agli oneri relativi al funzionamento dell'Agenzia, determinati
in
500.000 euro per l'anno 2009 e in 1.500.000 euro per ciascuno degli anni
2010 e
2011, si provvede, quanto a 250.000 euro per l'anno 2009 e a 750.000
euro per
ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge
22 dicembre 2008, n. 203, e, quanto a 250.000 euro per l'anno 2009 e
a
750.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante
corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge
25 agosto 1991, n. 282, come rideterminata dalla Tabella C allegata
alla legge
22 dicembre 2008, n. 203.
19. Per l'amministrazione e la contabilità dell'Agenzia si
applicano
le disposizioni del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97. I bilanci
preventivi, le relative variazioni e i conti consuntivi sono trasmessi
al
Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione
finanziaria è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo ed è
soggetto al
controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto
della
gestione finanziaria sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
20. Fino alla data di pubblicazione del regolamento di cui
al comma
16, le funzioni trasferite all'Agenzia per la sicurezza nucleare per
effetto del
presente articolo continuano ad essere esercitate dal Dipartimento
nucleare,
rischio tecnologico e industriale dell'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e
per i servizi tecnici già disciplinata dall'articolo
38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, o dall'articolazione organizzativa dell'ISPRA nel
frattempo
eventualmente individuata con il decreto di cui all'articolo
28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con
modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133. Sono fatti salvi gli atti adottati e i
procedimenti
avviati o conclusi dallo stesso Dipartimento o dall'articolazione di cui
al
precedente periodo sino alla medesima data.
21. L'Agenzia puo` essere sciolta per gravi e motivate
ragioni,
inerenti al suo corretto funzionamento e al perseguimento dei suoi fini
istituzionali, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri
dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico.
In tale ipotesi, con decreto del Presidente del Consiglio
dei
ministri, è nominato un commissario straordinario, per un periodo non
superiore
a diciotto mesi, che esercita le funzioni del presidente e dei membri
dell'Agenzia, eventualmente coadiuvato da due vice commissari.
22. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 30
(Misure per l'efficienza del settore energetico)
Art. 30.
1. La gestione economica del mercato del gas naturale è
affidata in
esclusiva al Gestore del mercato elettrico di cui all'articolo
5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Il Gestore organizza
il
mercato del gas naturale secondo criteri di neutralità, trasparenza,
obiettività, nonchè di concorrenza. La disciplina del mercato del gas
naturale,
predisposta dal Gestore, è approvata con decreto del Ministro dello
sviluppo
economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari e l'Autorità
per
l'energia elettrica e il gas.
2. Il Gestore del mercato elettrico, entro sei mesi dalla
data di
entrata in vigore della presente legge, assume la gestione delle offerte
di
acquisto e di vendita del gas naturale e di tutti i servizi connessi
secondo
criteri di merito economico.
3. Le garanzie a copertura delle obbligazioni assunte dagli
operatori
ammessi ai mercati organizzati e gestiti dal Gestore del mercato
elettrico, in
qualunque forma prestate, non possono essere distratte dalla
destinazione
prevista, nè essere soggette ad azioni ordinarie, cautelari o
conservative da
parte dei creditori dei singoli partecipanti o del Gestore del mercato
elettrico, anche in caso di apertura di procedure concorsuali. Non
opera, nei
confronti dell'ammontare garantito, la compensazione legale e giudiziale
e non
puo` essere pattuita la compensazione volontaria.
4. Il Gestore del mercato elettrico definisce le modalità e
i tempi
di escussione delle garanzie prestate nonchè il momento in cui i
contratti
conclusi sui mercati, la compensazione e i conseguenti pagamenti
diventano
vincolanti tra i partecipanti ai mercati organizzati e gestiti dal
Gestore e,
nel caso di apertura di una procedura concorsuale nei confronti di un
partecipante, opponibili ai terzi, compresi gli organi preposti alla
procedura
medesima. Nessuna azione, compresa quella di nullità, puo` pregiudicare
la
definitività di cui al periodo precedente. Le società di gestione di
sistemi di
garanzia di cui agli articoli 69 e 70 del testo unico delle disposizioni
in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni,
possono
svolgere i servizi di compensazione, garanzia e liquidazione anche con
riferimento ai contratti conclusi nelle piattaforme di mercato
organizzate e
gestite dal Gestore ai sensi del presente comma.
5. Al fine di assicurare elevati livelli di tutela per i
clienti
finali del settore del gas, la società Acquirente unico Spa quale
fornitore di
ultima istanza garantisce la fornitura di gas ai clienti finali
domestici con
consumi annui fino a 200.000 metri cubi in condizioni di continuità,
sicurezza
ed efficienza del servizio.
6. Al fine di garantire la competitività dei clienti
industriali
finali dei settori dell'industria manifatturiera italiana caratterizzati
da
elevato e costante utilizzo di gas, il Governo è delegato ad adottare,
entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) procedere alla revisione delle norme previste ai commi 2
e 3
dell'articolo
19 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, al fine di
rendere il
mercato del gas naturale maggiormente concorrenziale;
b) definire misure che promuovano l'incontro della domanda
di gas dei
clienti finali industriali e di loro aggregazioni con l'offerta, al fine
di
garantire l'effettivo trasferimento dei benefìci della concorrenzialità
del
mercato anche agli stessi clienti finali industriali.
7. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della
presente
legge, lo schema del decreto legislativo di cui al comma 6 è trasmesso
alle
Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti
Commissioni
parlamentari. In caso di ritardo nella trasmissione, il termine per
l'esercizio
della delega è differito di un periodo corrispondente al ritardo
medesimo,
comunque non eccedente i tre mesi dalla scadenza del termine di cui al
comma 6.
Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro
sessanta giorni
dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del
parere
decorra inutilmente, il decreto legislativo puo` comunque essere
emanato.
8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della
presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità
per
l'energia elettrica e il gas, adotta gli indirizzi ai quali si attiene
la
società Acquirente unico Spa al fine di salvaguardare la sicurezza e
l'economicità degli approvvigionamenti di gas per i clienti finali di
cui al
comma 5. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico è
stabilita la data di assunzione da parte della società Acquirente unico
Spa
della funzione di garante della fornitura di gas per i clienti finali di
cui al
medesimo comma 5.
9. Al fine di elevare il livello di concorrenza del mercato
elettrico
nella regione Sardegna, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas,
entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e
sulla base
di indirizzi emanati dal Ministro dello sviluppo economico, adotta
misure
temporanee finalizzate ad ampliare l'offerta di energia nella medesima
regione
mediante l'individuazione di un meccanismo di mercato che consenta
l'acquisizione e la cessione di capacità produttiva virtuale sino alla
completa
realizzazione delle infrastrutture energetiche di integrazione con la
rete
nazionale.
10. Trascorsi novanta giorni dall'avvio del meccanismo di
cui al
comma 9, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina le
modalità per
la cessazione, entro il 31 dicembre 2009, dell'applicazione delle
condizioni
tariffarie per le forniture di energia elettrica di cui ai commi
11 e 12 dell'articolo 11 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito,
con modificazioni, dalla legge
14 maggio 2005, n. 80.
11. Il regime di sostegno previsto per la cogenerazione ad
alto
rendimento di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo
6 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, è riconosciuto per
un
periodo non inferiore a dieci anni, limitatamente alla nuova potenza
entrata in
esercizio dopo la data di entrata in vigore del medesimo decreto
legislativo, a
seguito di nuova costruzione o rifacimento nonchè limitatamente ai
rifacimenti
di impianti esistenti. Il medesimo regime di sostegno è riconosciuto
sulla base
del risparmio di energia primaria, anche con riguardo all'energia
autoconsumata
sul sito di produzione, assicurando che il valore economico dello stesso
regime
di sostegno sia in linea con quello riconosciuto nei principali Stati
membri
dell'Unione europea al fine di perseguire l'obiettivo
dell'armonizzazione ed
evitare distorsioni della concorrenza. Con decreto del Ministro dello
sviluppo
economico, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della
presente legge, sono de finiti i criteri e le modalità per il
riconoscimento dei
benefìci di cui al presente comma , nonché, con decreto del Ministro
dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del
territorio e del mare, da adottare entro la medesima data, dei benefìci
di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20,
garantendo la
non cumulabilità delle forme incentivanti (1).
12. Sono prorogati di un anno i termini previsti dall'articolo
14, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 8 febbraio 2007,
n.
20, per l'entrata in esercizio degli impianti di cogenerazione, al
fine di
salvaguardare i diritti acquisiti ai sensi dell'articolo
1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239. Per effetto di
detta
proroga, i diritti acquisiti da soggetti titolari di impianti
realizzati, o in
fase di realizzazione, in attuazione dell'articolo
1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239, nel testo vigente
al 31
dicembre 2006, sono fatti salvi purchè i medesimi impianti:
a) siano già entrati in esercizio nel periodo intercorrente
tra la
data di entrata in vigore della legge
23 agosto 2004, n. 239, e la data del 31 dicembre 2006;
b) siano stati autorizzati dopo la data di entrata in
vigore della legge
23 agosto 2004, n. 239, e prima della data del 31 dicembre 2006 ed
entrino
in esercizio entro il 31 dicembre 2009;
c) entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2009, purchè i
lavori di
realizzazione siano stati effettivamente iniziati prima della data del
31
dicembre 2006.
13. All'articolo
2, comma 152, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono aggiunte,
in fine,
le seguenti parole: «assegnati dopo il 31 dicembre 2007». All'articolo
2, comma 173, della medesima legge n. 244 del 2007, dopo le parole:
«enti
locali» sono inserite le seguenti: «o regioni».
14. Alla lettera d) del numero 1 della sezione 4 della
parte II
dell'allegato
X alla Parte quinta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «esclusivamente
meccanica» sono inserite le seguenti: «e dal trattamento con aria,
vapore o
acqua anche surriscaldata».
15. In conformità a quanto previsto dall'articolo
2, comma 141, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere
dall'anno
2009, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta
dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, è aggiornato
trimestralmente il
valore della componente del costo evitato di combustibile di cui al
provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6/92 del 29
aprile
1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 marzo 1992, da
riconoscere in acconto fino alla fissazione del valore annuale di
conguaglio.
Tali aggiornamenti sono effettuati sulla base di periodi trimestrali di
registrazione delle quotazioni dei prodotti del paniere di riferimento
della
componente convenzionale relativa al valore del gas naturale di cui al
punto 3
della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n.
154/08 del
21 ottobre 2008 per tener conto delle dinamiche di prezzo dei prodotti
petroliferi, tenendo altresì conto dell'evoluzione dell'efficienza di
conversione e fermi restando i criteri di calcolo del costo evitato di
combustibile di cui alla deliberazione della medesima Autorità n. 249/06
del 15
novembre 2006.
16. Per gli impianti di microcogenerazione ad alto
rendimento ai
sensi della normativa vigente, con decreto del Ministro dell'economia e
delle
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono
stabilite
norme per la semplificazione degli adempimenti relativi
all'installazione dei
dispositivi e alle misure di carattere fiscale e per la definizione di
procedure
semplificate in materia di versamento delle accise e degli altri oneri
tributari
e fiscali.
17. Il decreto di cui al comma 16 non deve comportare
minori entrate
o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
18. Anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo
32, comma 8, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce
entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i criteri e le
modalità per l'assegnazione delle risorse interrompibili istantaneamente
e
interrompibili con preavviso, da assegnare con procedure di gara a
ribasso, cui
partecipano esclusivamente le società utenti finali. Le maggiori entrate
eventualmente derivanti dall'applicazione del presente comma sono
destinate
all'ammodernamento della rete elettrica. Le assegnazioni rimangono in
capo agli
attuali beneficiari per i sei mesi successivi alla data di entrata in
vigore
della presente legge.
19. I clienti finali che prestano servizi di
interrompibilità
istantanea o di emergenza sono esentati, relativamente ai prelievi di
energia
elettrica nei siti che hanno contrattualizzato una potenza
interrompibile non
inferiore a 40 MW per sito e solo per la quota parte sottesa alla
potenza
interrompibile, dall'applicazione dei corrispettivi di cui agli articoli
44, 45,
48 e 73 dell'allegato A della deliberazione dell'Autorità per l'energia
elettrica e il gas n. 111/06 del 9 giugno 2006.
20. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della
presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas propone al
Ministro
dello sviluppo economico adeguati meccanismi per la risoluzione
anticipata delle
convenzioni CIP 6/92, da disporre con decreti del medesimo Ministro, con
i
produttori che volontariamente aderiscono a detti meccanismi. Gli oneri
derivanti dalla risoluzione anticipata da liquidare ai produttori
aderenti
devono essere inferiori a quelli che si realizzerebbero nei casi in cui
non si
risolvano le convenzioni.
21. La validità temporale dei bolli metrici e della
marcatura «CE»
apposti sui misuratori di gas con portata massima fino a 10 metri cubi/h
è di
quindici anni, decorrenti dall'anno della loro apposizione, in sede di
verificazione o accertamento della conformità prima della loro
immissione in
commercio.
22. Con proprio decreto di natura non regolamentare il
Ministro dello
sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas,
puo`
stabilire una maggiore validità temporale rispetto a quella di cui al
comma 21,
comunque non superiore a venti anni, per particolari tipologie di
misuratori di
gas che assicurano maggiori efficienza e garanzie per i consumatori
rispetto a
quelli attualmente installati in prevalenza.
23. Non può essere apposto un nuovo bollo recante l'anno di
verificazione o di fabbricazione o di apposizione della marcatura «CE»
ai
misuratori di gas sottoposti a verificazione dopo la loro riparazione o
rimozione.
24. Con decreto di natura non regolamentare, il Ministro
dello
sviluppo economico stabilisce, con riferimento alle diverse tipologie di
misuratori e alla relativa normativa nazionale e comunitaria, le
modalità di
individuazione dell'anno di apposizione dei bolli metrici e della
marcatura
«CE».
25. Ai fini di una graduale applicazione della prescrizione
sul
limite temporale dei bolli metrici, l'Autorità per l'energia elettrica e
il gas
stabilisce, con proprio provvedimento, le modalità e i tempi per
procedere alla
sostituzione dei misuratori volumetrici di gas a pareti deformabili
soggetti a
rimozione, assicurando che i costi dei misuratori da sostituire non
vengano
posti a carico dei consumatori nè direttamente nè indirettamente.
Al fine di consentire l'innovazione tecnologica del parco
contatori
gas, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas potrà prevedere la
sostituzione
dei misuratori volumetrici di gas a pareti deformabili mediante
contatori
elettronici che adottino soluzioni tecnologicamente avanzate quali la
telelettura e la telegestione, che assicurino vantaggi ai consumatori
finali
quali una maggiore informazione al cliente circa l'andamento reale dei
propri
consumi nonchè riduzioni tariffarie conseguenti ai minori costi
sostenuti dalle
imprese. Con il medesimo provvedimento sono determinate le sanzioni
amministrative pecuniarie che l'Autorità puo` irrogare in caso di
violazioni,
nella misura minima e massima di cui all'articolo
2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481.
26. Al comma 1 dell'articolo
23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«Sono
fatte salve le disposizioni del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e dell'articolo 46-bis del
decretolegge
1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 novembre 2007, n. 222, in materia di distribuzione di gas
naturale. Gli
ambiti territoriali minimi di cui al comma 2 del citato articolo 46-bis
sono
determinati dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro
per i rapporti con le regioni, sentite la Conferenza unificata di cui
all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, tenendo
anche
conto delle interconnessioni degli impianti di distribuzione e con
riferimento
alle specificità territoriali e al numero dei clienti finali. In ogni
caso
l'ambito non puo` essere inferiore al territorio comunale».
27. Al fine di garantire e migliorare la qualità del
servizio
elettrico ai clienti finali collegati, attraverso reti private con
eventuale
produzione interna, al sistema elettrico nazionale di cui all'articolo
2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il Ministero dello
sviluppo
economico determina, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore
della presente legge, nuovi criteri per la definizione dei rapporti
intercorrenti fra il gestore della rete, le società di distribuzione in
concessione, il proprietario delle reti private ed il cliente finale
collegato a
tali reti. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas è incaricata
dell'attuazione dei suddetti criteri al fine del contemperamento e della
salvaguardia dei diritti acquisiti, anche con riferimento alla necessità
di un
razionale utilizzo delle risorse esistenti.
28. Il comma 1 dell'articolo
8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, è sostituito dal
seguente:
«1. Le miscele combustibili diesel-biodiesel con contenuto
in
biodiesel inferiore o uguale al 7 per cento, che rispettano le
caratteristiche
del combustibile diesel previste dalla norma CEN prEN 590 - Settembre
2008,
possono essere immesse in consumo sia presso utenti extra rete che in
rete. Le
miscele con contenuto in biodiesel in misura superiore al 7 per cento
possono
essere avviate al consumo solo presso utenti extra rete e impiegate
esclusivamente in veicoli omologati per l'utilizzo di tali miscele».
29. Nel regolamento di cui al decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 3 settembre 2008, n. 156,
recante
la disciplina per l'applicazione dell'accisa agevolata sul biodiesel, il
limite
del 5 per cento del contenuto sul biodiesel di cui agli articoli 7
e 9
è elevato al 7 per cento.
(1) Comma modificato dall'articolo
4, comma 5-bis, del D.L. 25 settembre 2009, n. 135.
Articolo 31
(Semplificazione di procedure)
Art. 31.
1. All'articolo
1, comma 24, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le
parole: «e
al comma 346 del medesimo articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «e
ai
commi 346 e 347 del medesimo articolo 1».
Articolo 32
(Impulso alla realizzazione del mercato unico dell'energia
elettrica
attraverso lo sviluppo di interconnector con il coinvolgimento di
clienti finali
energivori)
Art. 32.
1. Al fine di contribuire alla realizzazione del mercato
unico
dell'energia elettrica, la società Terna Spa provvede, a fronte di
specifico
finanziamento da parte di soggetti investitori terzi, a programmare,
costruire
ed esercire a seguito di specifici mandati dei medesimi soggetti uno o
piu`
potenziamenti delle infrastrutture di interconnessione con l'estero
nella forma
di «interconnector» ai sensi del regolamento (CE) n. 1228/2003 del
Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, nonchè le necessarie opere
di
decongestionamento interno della rete di trasmissione nazionale, in modo
che
venga posto in essere un incremento globale fino a 2000 MW della
complessiva
capacità di trasporto disponibile con i Paesi esteri, in particolare con
quelli
confinanti con il nord dell'Italia.
2. Terna Spa comunica un elenco di massima di possibili
infrastrutture da realizzare ai sensi del comma 1 e delle relative opere
al
Ministro dello sviluppo economico ed all'Autorità per l'energia
elettrica e il
gas entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
3. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 2,
Terna Spa
organizza una procedura concorsuale per la selezione dei soggetti che
intendono
sostenere il finanziamento dei singoli interconnector, specificando nel
bando le
misure ed i corrispettivi di cui al comma 6 per il singolo
interconnector, le
condizioni del contratto di mandato da stipulare con i soggetti
aggiudicatari
per la programmazione e la progettazione dell'opera e l'impegno che i
medesimi
soggetti devono assumere a stipulare un successivo contratto di mandato
per la
costruzione e l'esercizio dell'interconnector, il cui perfezionamento è
subordinato al rilascio di apposita esenzione, per una durata pari a
venti anni,
dall'accesso a terzi sulla capacità di trasporto che tali infrastrutture
rendono
disponibile, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro delle
attività
produttive 21 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256
del 3
novembre 2005.
4. Ciascun interconnector che ottiene l'esenzione di cui al
comma 3
deve entrare in servizio entro trentasei mesi dalla data di
pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del decreto di rilascio dell'esenzione stessa; in
difetto, è
riconosciuto il diritto, da esercitare entro i sessanta giorni
successivi alla
scadenza del suddetto termine, a ciascuno dei soggetti selezionati di
rinunciare
alla realizzazione dell'infrastruttura ed ai relativi diritti di
utilizzazione
della connessa capacità di trasporto, fermo restando il pagamento degli
oneri
già sostenuti da Terna Spa in esecuzione dei contratti di mandato di cui
al
comma 3.
5. In considerazione dell'impatto che il significativo
incremento
della capacità complessiva di interconnessione indotto dalle
disposizioni del
presente articolo puo` avere sulla gestione del sistema elettrico
italiano e sui
relativi livelli di sicurezza, alle procedure concorsuali di cui al
comma 3
possono partecipare esclusivamente clienti finali, anche raggruppati in
forma
consortile fra loro, che siano titolari di punti di prelievo ciascuno
con
potenza impegnata non inferiore a 10 MW, caratterizzati da un fattore di
utilizzazione della potenza impegnata mediamente nel triennio precedente
non
inferiore al 40 per cento escludendo i quindici giorni di minori
prelievi di
energia elettrica su base annua e che si impegnino a riduzioni del
proprio
prelievo dalla rete, secondo modalità definite da Terna Spa, nelle
situazioni di
criticità in relazione al potenziamento del sistema di interconnessione.
Ciascun
cliente che soddisfa i requisiti di cui al precedente periodo puo`
partecipare
alle procedure concorsuali di cui al comma 3 per una quota non superiore
al
valore della potenza disponibile complessiva dei predetti punti di
prelievo.
La perdita di titolarità di punti di prelievo di cui al
presente
comma comporta la decadenza dai relativi diritti, ferme restando le
eventuali
obbligazioni assunte nei confronti di Terna Spa.
6. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con
provvedimenti da
adottare entro trenta giorni dal termine di cui al comma 2, disciplina
misure
volte a consentire, a partire dalla conclusione del contratto di mandato
per la
programmazione e la progettazione di cui al comma 3 e fino alla messa in
servizio dell'interconnector e comunque per un periodo non superiore a
sei anni,
l'esecuzione, nei limiti della capacità di trasporto oggetto della
richiesta di
esenzione di cui al comma 3, degli eventuali contratti di
approvvigionamento
all'estero di energia elettrica per la fornitura ai punti di prelievo
dei
clienti finali selezionati. A tal fine, l'Autorità per l'energia
elettrica e il
gas determina i corrispettivi che i clienti finali selezionati sono
tenuti a
riconoscere, in ragione del costo efficiente per la realizzazione e la
gestione
di efficaci infrastrutture di potenziamento, a Terna Spa a fronte delle
predette
misure, individuando nel contempo la modalità di riequilibrio, a favore
dei
clienti finali diversi da quelli selezionati, degli eventuali vantaggi
originati
dalle predette misure nell'ambito del periodo ventennale di esenzione di
cui al
comma 3, nonchè le modalità per la copertura delle eventuali differenze
maturate
in capo a Terna Spa tra detti corrispettivi ed i costi conseguenti al
rendere
possibile l'esecuzione dei contratti di approvvigionamento all'estero
nell'ambito delle medesime misure.
7. Per i casi in cui i soggetti selezionati esercitano il
diritto di
rinunciare alla realizzazione dell'infrastruttura ai sensi del comma 4, i
provvedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas di cui al
comma 6
prevedono il diritto dei soggetti stessi di avvalersi delle misure di
cui al
medesimo comma, a fronte dei relativi corrispettivi, non oltre
l'esercizio del
diritto di rinuncia.
8. Ai clienti finali selezionati nelle procedure di cui al
presente
articolo vengono ridotte, se esistenti, le obbligazioni di erogazione
dei
servizi di interrompibilità istantanea e con preavviso resi a Terna Spa
nella
misura del 20 per cento rispetto agli ammontari vigenti alla data di
entrata in
vigore della presente legge, con conseguente riduzione del corrispettivo
cui i
medesimi clienti hanno diritto per il periodo rimanente sotteso alle
succitate
obbligazioni. Le quote non coperte dei servizi di interrompibilità a
seguito
delle suddette riduzioni vengono eventualmente riallocate da Terna Spa,
esperita
una rivalutazione delle necessità di sistema, a soggetti diversi dai
predetti
clienti finali. Con l'estinguersi delle suddette obbligazioni, i clienti
finali
selezionati non sono ammessi all'erogazione dei servizi di
interrompibilità
istantanea e con preavviso eventualmente richiesti da Terna Spa che
potranno
invece essere resi, con le medesime modalità attualmente in vigore, da
clienti
finali diversi da quelli selezionati.
9. Terna Spa provvede ad assegnare le obbligazioni di
erogazione dei
servizi di interrompibilità, che si rendessero eventualmente
disponibili, ai
migliori offerenti selezionati mediante un'asta al ribasso a valere sul
corrispettivo per il servizio da rendere, disciplinata dall'Autorità per
l'energia elettrica e il gas che opera per minimizzare il corrispettivo
di
dispacciamento imposto all'utenza finale a remunerazione del complessivo
servizio di interrompibilità, anche ai fini della riallocazione di cui
al comma
8.
Articolo 33
(Reti interne di utenza)
Art. 33.
1. Nelle more del recepimento nell'ordinamento nazionale
della
normativa comunitaria in materia, è definita Rete interna di utenza
(RIU) una
rete elettrica il cui assetto è conforme a tutte le seguenti condizioni:
a) è una rete esistente alla data di entrata in vigore
della presente
legge, ovvero è una rete di cui, alla medesima data, siano stati avviati
i
lavori di realizzazione ovvero siano state ottenute tutte le
autorizzazioni
previste dalla normativa vigente;
b) connette unità di consumo industriali, ovvero connette
unità di
consumo industriali e unità di produzione di energia elettrica
funzionalmente
essenziali per il processo produttivo industriale, purchè esse siano
ricomprese
in aree insistenti sul territorio di non piu` di tre comuni adiacenti,
ovvero di
non piu` di tre province adiacenti nel solo caso in cui le unità di
produzione
siano alimentate da fonti rinnovabili;
c) è una rete non sottoposta all'obbligo di connessione di
terzi,
fermo restando il diritto per ciascuno dei soggetti ricompresi nella
medesima
rete di connettersi, in alternativa alla rete con obbligo di connessione
di
terzi;
d) è collegata tramite uno o piu` punti di connessione a
una rete con
obbligo di connessione di terzi a tensione nominale non inferiore a 120
kV;
e) ha un soggetto responsabile che agisce come unico
gestore della
medesima rete. Tale soggetto puo` essere diverso dai soggetti titolari
delle
unità di consumo o di produzione, ma non puo` essere titolare di
concessioni di
trasmissione e dispacciamento o di distribuzione di energia elettrica.
2. Ai fini della qualità del servizio elettrico e
dell'erogazione dei
servizi di trasmissione e di distribuzione, la responsabilità del
gestore di
rete con obbligo di connessione di terzi è limitata, nei confronti delle
unità
di produzione e di consumo connesse alle RIU, al punto di connessione
con la
rete con obbligo di connessione di terzi, ferma restando l'erogazione,
da parte
della società Terna Spa, del servizio di dispacciamento alle singole
unità di
produzione e di consumo connesse alla RIU. Resta in capo al soggetto
responsabile della RIU il compito di assicurare la sicurezza di persone e
cose,
in relazione all'attività svolta.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della
presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas:
a) individua i casi di cui al comma 1 e li comunica al
Ministero
dello sviluppo economico;
b) stabilisce le modalità con le quali è assicurato il
diritto dei
soggetti connessi alla RIU di accedere direttamente alle reti con
obbligo di
connessione di terzi;
c) fissa le condizioni alle quali le singole unità di
produzione e di
consumo connesse nella RIU fruiscono del servizio di dispacciamento;
d) definisce le modalità con le quali il soggetto
responsabile della
RIU provvede alle attività di misura all'interno della medesima rete, in
collaborazione con i gestori di rete con obbligo di connessione di terzi
deputati alle medesime attività;
e) ai sensi dell'articolo
2, comma 12, lettere a) e b), della legge 14 novembre 1995, n. 481,
formula
proposte al Ministero dello sviluppo economico concernenti eventuali
esigenze di
aggiornamento delle vigenti concessioni di distribuzione, trasmissione e
dispacciamento.
4. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas effettua il
monitoraggio ai fini del rispetto delle condizioni di cui al presente
articolo.
5. Fatto salvo quanto previsto al comma 6, a decorrere
dalla data di
entrata in vigore della presente legge i corrispettivi tariffari di
trasmissione
e di distribuzione, nonchè quelli a copertura degli oneri generali di
sistema di
cui all'articolo
3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli
oneri ai
sensi dell'articolo
4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito,
con
modificazioni, dalla legge
24 dicembre 2003, n. 368, sono determinati facendo esclusivo
riferimento al
consumo di energia elettrica dei clienti finali o a parametri relativi
al punto
di connessione dei medesimi clienti finali.
6. Limitatamente alle RIU di cui al comma 1, i
corrispettivi
tariffari di cui al comma 5 si applicano esclusivamente all'energia
elettrica
prelevata nei punti di connessione.
7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della
presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas adegua le
proprie
determinazioni tariffarie per dare attuazione a quanto disposto dai
commi 5 e 6
del presente articolo.
Articolo 34
(Misure per il risparmio energetico)
Art. 34.
1. Al fine di adeguare la normativa nazionale in tema di
risparmio
energetico a quella comunitaria, alla parte II dell'allegato
IX alla Parte quinta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al numero 2.7, dopo le parole: «fenomeni di condensa»
sono
inserite le seguenti: «con esclusione degli impianti termici alimentati
da
apparecchi a condensazione conformi ai requisiti previsti dalla
direttiva 92/
42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa ai requisiti di
rendimento,
nonchè da generatori d'aria calda a condensazione a scambio diretto e
caldaie
affini come definite dalla norma UNI 11071»;
b) al numero 2.10 sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «Le
presenti disposizioni non si applicano agli impianti termici a
condensazione
conformi ai requisiti previsti dalla direttiva 90/396/CE del Consiglio,
del 29
giugno 1990, concernente gli apparecchi a gas»;
c) al numero 3.4 sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «Le
presenti disposizioni non si applicano agli impianti termici alimentati
da
apparecchi a condensazione conformi ai requisiti previsti dalla
direttiva 92/
42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa ai requisiti di
rendimento,
nonchè da generatori d'aria calda a condensazione a scambio diretto e
caldaie
affini come definite dalla norma UNI 11071»;
d) al numero 3.6 sono soppresse le parole: «esclusivamente
metallici,».
Articolo 35
(Efficienza energetica degli edifici)
Art. 35.
1. Al decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, all'allegato A sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al numero 14, sono soppresse le parole: «, scaldacqua
unifamiliari»;
b) dopo il numero 14 è inserito il seguente:
«14-bis. Impianto tecnologico idrico sanitario è un
impianto di
qualsiasi natura o specie destinato al servizio di produzione di acqua
calda
sanitaria non incluso nel numero 14 e comprendente sistemi di accumulo,
distribuzione o erogazione dell'acqua calda sanitaria ».
Articolo 36
(Misure per lo sviluppo della programmazione negoziata)
Art. 36.
1. Le richieste di rimodulazione, presentate dai patti
territoriali
entro il 31 dicembre 2008 ai sensi dell'articolo
2, comma 191, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, devono
riguardare
iniziative comprese nel medesimo patto sentito il parere, sul bando di
rimodulazione, della regione o provincia autonoma interessata, che si
deve
esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del Ministero dello
sviluppo
economico.
2. All'articolo
8-bis, comma 6, lettera b), del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81,
convertito, con modificazioni, dalla legge
3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni, le parole: «31
dicembre
2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».
Articolo 37
(Istituzione dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA)
Art. 37.
1. E' istituita, sotto la vigilanza del Ministro dello
sviluppo
economico, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
sviluppo
economico sostenibile (ENEA).
2. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e
lo
sviluppo economico sostenibile (ENEA) è un ente di diritto pubblico
finalizzato
alla ricerca e all'innovazione tecnologica nonchè alla prestazione di
servizi
avanzati nei settori dell'energia, con particolare riguardo al settore
nucleare,
e dello sviluppo economico sostenibile.
3. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e
lo
sviluppo economico sostenibile (ENEA) opera in piena autonomia per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali ad essa assegnate, secondo le
disposizioni previste dal presente articolo e sulla base degli indirizzi
definiti dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca. L'Agenzia nazionale
per le
nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA)
svolge le
rispettive funzioni con le risorse finanziarie, strumentali e di
personale
dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) di cui
al decreto
legislativo 3 settembre 2003, n. 257, che, a decorrere dalla data di
insediamento dei commissari di cui al comma 5 del presente articolo, è
soppresso.
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da
adottare di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro
per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, con il Ministro
dell'istruzione,
dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'ambiente e della
tutela
del territorio e del mare, sentite le Commissioni parlamentari
competenti, che
si esprimono entro venti giorni dalla data di trasmissione, sono
determinati, in
coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, le
specifiche
funzioni, gli organi di amministrazione e di controllo, la sede, le
modalità di
costituzione e di funzionamento e le procedure per la definizione e
l'attuazione
dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, nel rispetto
del
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di
ricerca e
della normativa vigente, nonchèper l'erogazione delle risorse
dell'Agenzia
nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico
sostenibile
(ENEA). In sede di adozione di tale decreto si tiene conto dei risparmi
conseguenti alla razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche
attraverso l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali,
e al
minor fabbisogno di risorse strumentali e logistiche.
5. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo
svolgimento delle
attività istituzionali fino all'avvio del funzionamento dell'Agenzia
nazionale
per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile
(ENEA),
il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, da emanare
entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
nomina un
commissario e due subcommissari.
6. Dall'attuazione del presente articolo, compresa
l'attività dei
commissari di cui al comma 5, non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a
carico della finanza pubblica.
Articolo 38
(Promozione dell'innovazione nel settore energetico)
Art. 38.
1. Al fine di promuovere la ricerca e la sperimentazione
nel settore
energetico, con particolare riferimento allo sviluppo del nucleare di
nuova
generazione e delle tecnologie per la cattura e il confinamento
dell'anidride
carbonica emessa dagli impianti termoelettrici, nonchè per lo sviluppo
della
generazione distribuita di energia e di nuove tecnologie per
l'efficienza
energetica, è stipulata un'apposita convenzione tra l'Agenzia per
l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, il Ministero dello
sviluppo
economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare,
nella quale sono individuate le risorse della stessa Agenzia disponibili
per la
realizzazione del piano di cui al terzo periodo del presente comma, per
ciascun
anno del triennio.
La convenzione è approvata con decreto del Ministro dello
sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Per i fini
di cui al presente comma il CIPE, su proposta del Ministro dello
sviluppo
economico, provvede all'approvazione di un piano operativo che, fermo
restando
quanto disposto al comma 2, definisce obiettivi specifici, priorità,
modalità di
utilizzo delle risorse e tipologia dei soggetti esecutori.
2. Il piano di cui al comma 1 persegue in particolare le
seguenti
finalità:
a) realizzazione di progetti dimostrativi sulla cattura e
sullo
stoccaggio definitivo del biossido di carbonio emesso dagli impianti
termoelettrici nonchè realizzazione, anche in via sperimentale, dello
stoccaggio
definitivo del biossido di carbonio in formazioni geologiche profonde e
idonee,
anche a fini di coltivazione, con sostegno finanziario limitato alla
copertura
dei costi addizionali per lo sviluppo della parte innovativa a maggiore
rischio
del progetto;
b) partecipazione attiva, con ricostruzione della capacità
di ricerca
e di sviluppo di ausilio alla realizzazione sia di apparati dimostrativi
sia di
futuri reattori di potenza, ai programmi internazionali sul nucleare
denominati
«Generation IV International Forum» (GIF), «Global Nuclear Energy
Partnership»
(GNEP), «International Project on Innovative Nuclear Reactors and Fuel
Cycles»
(INPRO), «Accordo bilaterale Italia- USA di cooperazione energetica»,
«International Thermonuclear Experimental Reactor» (ITER) e «Broader
Approach»,
ad accordi bilaterali, internazionali di cooperazione energetica e
nucleare
anche finalizzati alla realizzazione sia di apparati dimostrativi sia di
futuri
reattori di potenza, nonchè partecipazione attiva ai programmi di
ricerca, con
particolare attenzione a quelli comunitari, nel settore del trattamento e
dello
stoccaggio del combustibile esaurito, con specifica attenzione all'area
della
separazione e trasmutazione delle scorie;
c) adozione di misure di sostegno e finanziamento per la
promozione
di interventi innovativi nel settore della generazione di energia di
piccola
taglia, in particolare da fonte rinnovabile, nonchè in materia di
risparmio ed
efficienza energetica e microcogenerazione;
d) partecipazione ai progetti per la promozione delle
tecnologie «a
basso contenuto di carbonio» secondo quanto previsto dall'Accordo di
collaborazione Italia-USA sui cambiamenti climatici del luglio 2001 e
dalla
Dichiarazione congiunta sulla cooperazione per la protezione
dell'ambiente tra
l'Agenzia per la protezione dell'ambiente degli Stati Uniti d'America e
il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Al fine di garantire la continuità delle iniziative
intraprese nel
settore della ricerca di sistema elettrico, il Ministro dello sviluppo
economico
attua le disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di sistema
previste
dall'articolo
3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dal
decreto del
Ministro delle attività produttive 8 marzo 2006, pubblicato nella
Gazzetta
Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2006, per il triennio 2009-2011 anche
attraverso la
stipula di specifici accordi di programma.
4. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica, la
sicurezza
energetica e la riduzione di emissione di gas effetto serra, all'articolo
11, comma 14, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito,
con
modificazioni, dalla legge
14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo è sostituito dal seguente:
«Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8, comma 1,
del decreto
del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 pubblicato nella
Gazzetta
Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, la regione Sardegna assegna una
concessione
integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la
produzione di
energia elettrica con la cattura e lo stoccaggio dell'anidride carbonica
prodotta »;
b) al terzo periodo, le parole: «entro un anno dalla data
di entrata
in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro
il 31
dicembre 2010»;
c) le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:
«d) definizione di un piano industriale quinquennale per lo
sfruttamento della miniera e la realizzazione e l'esercizio della
centrale di
produzione dell'energia elettrica;
e) presentazione di un programma di attività per la cattura
ed il
sequestro dell'anidride carbonica emessa dall'impianto».
Articolo 39
(Valorizzazione ambientale degli immobili militari e
penitenziari)
Art. 39.
1. Il Ministero della difesa, nel rispetto del codice dei
beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, allo scopo di soddisfare le
proprie
esigenze energetiche, nonchè per conseguire significative misure di
contenimento
degli oneri connessi e delle spese per la gestione delle aree
interessate, puo`,
fatti salvi i diritti dei terzi, affidare in concessione o in locazione,
o
utilizzare direttamente, in tutto o in parte, i siti militari, le
infrastrutture
e i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso o in dotazione
alle
Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, con la finalità di
installare
impianti energetici destinati al miglioramento del quadro di
approvvigionamento
strategico dell'energia, della sicurezza e dell'affidabilità del
sistema, nonchè
della flessibilità e della diversificazione dell'offerta, nel quadro
degli
obiettivi comunitari in materia di energia e ambiente. Resta ferma
l'appartenenza al demanio dello Stato.
2. Il Ministero della giustizia, nel rispetto del codice
dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, allo scopo di soddisfare le
proprie
esigenze energetiche, nonchè per conseguire significative misure di
contenimento
degli oneri connessi e delle spese per la gestione delle aree
interessate, puo`,
fatti salvi i diritti dei terzi, utilizzare direttamente gli istituti
penitenziari con le medesime finalità di cui al comma 1.
3. Non possono essere utilizzati ai fini del comma 1 i beni
immobili
di cui all'articolo
27, comma 13-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito,
con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
4. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della difesa, di
concerto
con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero
dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e con il Ministero delle
infrastrutture e
dei trasporti, sentita la regione interessata, nel rispetto dei princìpi
e con
le modalità previsti dal codice dei contratti pubblici relativi a
lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche con particolare
riferimento
all'articolo 17 del medesimo codice, e successive modificazioni, puo`
stipulare
accordi con imprese a partecipazione pubblica o private.
All'accordo devono essere allegati un progetto preliminare e
uno
studio di impatto ambientale che attesti la conformità del progetto
medesimo
alla normativa vigente in materia di ambiente.
5. Il proponente, contemporaneamente alla presentazione del
progetto
preliminare al Ministero della difesa e al Ministero dello sviluppo
economico,
presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare,
ovvero alla regione territorialmente competente, istanza per la
valutazione di
impatto ambientale, ovvero per la verifica di assoggettabilità a
valutazione di
impatto ambientale, se previste dalla normativa vigente.
6. Il Ministero della difesa, quale amministrazione
procedente,
convoca una conferenza di servizi per l'acquisizione delle intese, dei
concerti,
dei nulla osta o degli assensi comunque denominati delle altre
amministrazioni,
che svolge i propri lavori secondo le modalità di cui agli articoli da
14 a
14-quater della legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, anche con
riferimento
alle disposizioni concernenti il raccordo con le procedure di
valutazione di
impatto ambientale. Restano ferme le competenze del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti in merito all'accertamento della
conformità delle
opere alle prescrizioni delle norme di settore e dei piani urbanistici
ed
edilizi. Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, qualora
previsto, è reso in base alla normativa vigente.
7. La determinazione finale della conferenza di servizi di
cui al
comma 6 costituisce provvedimento unico di autorizzazione, concessione,
atto
amministrativo, parere o atto di assenso comunque denominato.
Articolo 40
(Elettrodotti aerei)
Art. 40.
1. Alla lettera z) dell'allegato
III alla parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo
la
parola: «elettrodotti» è inserita la seguente: «aerei».
Articolo 41
(Tutela giurisdizionale)
Art. 41.
1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo e attribuite alla competenza del tribunale amministrativo
regionale del Lazio, con sede in Roma, tutte le controversie, anche in
relazione
alla fase cautelare e alle eventuali questioni risarcitorie, comunque
attinenti
alle procedure e ai provvedimenti dell'amministrazione pubblica o dei
soggetti
alla stessa equiparati concernenti la produzione di energia elettrica da
fonte
nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali
termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW nonchè quelle
relative ad
infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di
trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti.
2. Per le controversie di cui al presente articolo trovano
applicazione le disposizioni processuali di cui all'articolo
23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
3. Le questioni di cui al comma 1 sono rilevate d'ufficio.
4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di
competenza
territoriale di cui al comma
25 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481.
5. Le norme del presente articolo si applicano anche ai
processi in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge e l'efficacia
delle
misure cautelari emanate da un'autorità giudiziaria diversa da quella di
cui al
comma 1 permane fino alla loro modifica o revoca da parte del tribunale
amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, dinanzi al quale
la parte
interessata ha l'onere di riassumere il ricorso e l'istanza cautelare
entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Nelle ipotesi di riassunzione del ricorso di cui al
comma 5, non è
dovuto il contributo unificato di cui all'articolo
9 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia
di spese di giustizia, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive
modificazioni.
7. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo
non
derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.Agli
adempimenti
previsti dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse
umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Articolo 42
(Impianti eolici per la produzione di energia elettrica
ubicati in
mare e altre disposizioni in materia di fonti per la produzione di
energia
elettrica)
Art. 42.
1. Nell'allegato
II alla parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo
il
numero 7) è inserito il seguente:
«7-bis) Impianti eolici per la produzione di energia
elettrica
ubicati in mare».
2. Alla lettera c-bis) dell'allegato
III alla parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo
le
parole: «energia elettrica» sono inserite le seguenti: «sulla
terraferma».
3. In relazione ai progetti di cui al numero 7-bis) dell'allegato
II alla parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 1 del
presente
articolo, le procedure di valutazione di impatto ambientale avviate
prima della
data di entrata in vigore della presente legge sono concluse ai sensi
delle
norme vigenti al momento del loro avvio. Per le medesime procedure
avviate prima
della data di entrata in vigore della presente legge è fatta salva la
facoltà
dei proponenti di richiedere al Ministero dell'ambiente e della tutela
del
territorio e del mare, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della
presente legge, che la procedura di valutazione di impatto ambientale
sia svolta
in conformità a quanto disposto dal comma 1.
4. Nella tabella 2 allegata alla legge
24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 1-bis, fonte eolica offshore, il coefficiente:
«1,10» è
sostituito dal seguente: «1,50»;
b) al numero 6, rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da
quelle di
cui al punto successivo, il coefficiente: «1,10» è sostituito dal
seguente:
«1,30».
5. All'articolo
1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 382-ter è abrogato.
6. Alla tabella 3 allegata alla legge
24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il numero 6 è sostituito dal seguente:
«6. Biogas e biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi ad
eccezione
degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di
gestione
e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio,
del 19
gennaio 2009: 28»;
b) il numero 7 è abrogato;
c) il numero 8 è sostituito dal seguente:
«8. Gas di discarica, gas residuati dai processi di
depurazione e
biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili
attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal
regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009: 18».
7. All'articolo
2, comma 150, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le
parole:
«di cui alle tabelle 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti:
«di cui
alla tabella 2».
8. All'articolo
2, comma 152, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto, in
fine, il
seguente periodo: «Per gli impianti, di proprietà di aziende agricole o
gestiti
in connessione con aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e
forestali, alimentati dalle fonti di cui al numero 6 della tabella 3
allegata
alla presente legge, l'accesso, a decorrere dall'entrata in esercizio
commerciale, alla tariffa fissa onnicomprensiva è cumulabile con altri
incentivi
pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto
capitale
o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il
40 per
cento del costo dell'investimento».
Articolo 43
(Tassa automobilistica dei veicoli alimentati a GPL o a
metano)
Art. 43.
1. L'articolo 2, comma 61, del decretolegge 3 ottobre 2006,
n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2006, n. 286, è sostituito dal seguente:
«61. Le regioni possono esentare dal pagamento della tassa
automobilistica regionale per cinque annualità successive i veicoli
appartenenti
alle categorie internazionali M1 e N1 su cui viene installato un sistema
di
alimentazione a GPL o a metano, collaudato in data successiva alla data
di
entrata in vigore del presente decreto. I suddetti veicoli devono essere
conformi ad una delle seguenti direttive o regolamenti del Parlamento
europeo e
del Consiglio: direttiva 94/12/CE, del 23 marzo 1994, direttiva
98/69/CE, del 13
ottobre 1998, regolamento (CE) n. 715/ 2007, del 20 giugno 2007».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non devono comportare
nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. All'articolo 1, comma 7, del decretolegge 10 febbraio
2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge
9 aprile 2009, n. 33, nei limiti delle risorse ivi disponibili, le
parole:
«, sugli autoveicoli di categoria "euro 0", "euro 1" e "euro 2"» sono
soppresse.
Articolo 44
(Diritto annuale per le imprese esercenti attività di
distribuzione
di carburanti)
Art. 44.
1. Fatta salva la possibilità di successive disposizioni di
portata
piu' generale e di durata non limitata, anche nell'ambito dell'ordinaria
potestà
regolamentare in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del
diritto
annuale di cui al comma
3 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e
successive
modificazioni, limitatamente al versamento del diritto annuale relativo
all'anno
2009, per le imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti,
il
fatturato di cui all'articolo
1, comma 1, lettera f), numero 4), del regolamento di cui al decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 maggio
2001, n.
359, deve essere inteso al netto delle accise. Le conseguenti minori
entrate
per il sistema camerale sono compensate nella misura di 1,5 milioni di
euro da
trasferire all'Unione italiana delle camere di commercio, industria,
artigianato
e agricoltura per essere successivamente ripartite tra le singole camere
di
commercio, industria, artigianato e agricoltura in proporzione alle
minori
entrate valutate per ciascuna di esse sulla base dei dati relativi alla
riscossione del diritto annuale per l'anno 2008. All'onere derivante
dalle
disposizioni di cui al presente comma, pari a 1,5 milioni di euro per
l'anno
2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa
prevista dall'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con
modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi
strutturali di
politica economica.
Articolo 45
(Istituzione del Fondo per la riduzione del prezzo alla pompa
dei
carburanti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi
liquidi e
gassosi)
Art. 45.
1. Per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi
ottenute in
terraferma, ivi compresi i pozzi che partono dalla terraferma, a
decorrere dal
1º gennaio 2009, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna
concessione
di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo
19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è
elevata dal
7 per cento al 10 per cento. Il titolare unico o contitolare di ciascuna
concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore
dell'incremento
di aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.
Tali
somme sono interamente riassegnate al Fondo di cui al comma 2.
2. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico è
istituito il Fondo preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei
carburanti per i residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di
idrocarburi liquidi e gassosi nonchè dalle attività di rigassificazione
anche
attraverso impianti fissi offshore.
3. Il Fondo è alimentato:
a) dagli importi rivenienti dalle maggiorazioni di aliquota
di cui al
comma 1;
b) dalle erogazioni liberali da parte dei titolari di
concessione di
coltivazione e di eventuali altri soggetti, pubblici e privati.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro
novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
definiti le
modalità procedurali di utilizzo da parte dei residenti nelle regioni
interessate dei benefìci previsti dal presente articolo e i meccanismi
volti a
garantire la compensazione finalizzata all'equilibrio finanziario del
Fondo.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono annualmente
destinate,
sulla base delle disponibilità del Fondo, le somme spettanti per le
iniziative a
favore dei residenti in ciascuna regione interessata, calcolate in
proporzione
alle produzioni ivi ottenute. Tali somme dovranno compensare il minor
gettito
derivante dalle riduzioni delle accise disposte con il medesimo decreto.
Articolo 46
(Progetti di innovazione industriale e misure per il riordino
del
sistema delle stazioni sperimentali per l'industria)
Art. 46.
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente
legge, al fine di promuovere e sostenere la competitività del sistema
produttivo, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Ministro
per la
semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, puo`
aggiornare
o modificare le aree tecnologiche per i progetti di innovazione
industriale
indicate all'articolo
1, comma 842, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, ovvero individuare nuove aree tecnologiche. A decorrere
dall'anno
2009, l'aggiornamento o l'individuazione di nuove aree tecnologiche puo`
intervenire entro il 30 giugno di ogni anno.
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla
data di
entrata in vigore della presente legge, previa acquisizione del parere
della
Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, e, successivamente, dei pareri delle Commissioni
parlamentari
competenti, che sono resi entro il termine di sessanta giorni dal
ricevimento
della richiesta, un decreto legislativo per il riordino del sistema
delle
stazioni sperimentali per l'industria con riattribuzione delle
competenze e
conseguente soppressione dell'Istituto nazionale per le conserve
alimentari, nel
rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) definizione del sistema delle stazioni sperimentali in
termini di
organicità delle relazioni tra gli enti e il Ministero dello sviluppo
economico,
in funzione di obiettivi di politica economica generale di miglioramento
della
competitività del sistema produttivo nazionale attraverso la promozione e
il
sostegno all'innovazione, alla ricerca e alla formazione del personale
qualificato;
b) qualificazione delle stazioni sperimentali come enti
pubblici
economici, sottoposti alla vigilanza del Ministero dello sviluppo
economico,
considerati nell'espletamento delle loro attività di ricerca e sviluppo
precompetitivo anche come organismi di ricerca secondo la disciplina
comunitaria;
c) razionalizzazione organizzativa e funzionale mediante la
trasformazione, la fusione, lo scorporo o la soppressione delle stazioni
sperimentali già esistenti in relazione alle esigenze di promozione e
sostegno
del sistema produttivo nazionale attraverso l'individuazione o il
riordino dei
settori produttivi di riferimento per la relativa attività, in
considerazione
delle capacità ed esperienze specifiche maturate dalle stazioni
sperimentali nei
tradizionali campi di attività e in quelli connessi o funzionali alle
capacità
operative, professionali e tecniche, definendo le modalità operative per
il
trasferimento di risorse umane e finanziarie, sentite le organizzazioni
sindacali in relazione alla destinazione del personale;
d) previsione dell'adozione di un regolamento, ai sensi
dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle
finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione,
sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del
personale
in caso di trasformazione, fusione, scorporo o soppressione delle
stazioni
sperimentali già esistenti, con individuazione di modalità operative per
l'articolazione delle attività di riferimento delle stazioni
sperimentali
secondo gli obiettivi di cui alle lettere a) e c);
e) riconoscimento dell'autonomia statutaria delle stazioni
sperimentali, con previsione dell'adozione della deliberazione di
approvazione
dello statuto e delle relative modifiche a maggioranza dei due terzi dei
componenti del consiglio di amministrazione della stazione sperimentale e
relativa approvazione da parte del Ministero dello sviluppo economico,
con
determinazione del limite massimo di componenti per la composizione del
consiglio di amministrazione in funzione dell'articolazione
rappresentativa del
nuovo o diverso settore di competenza individuato secondo gli obiettivi
di cui
alle lettere a) e c) e comunque in misura non superiore a dodici;
f) previsione che ogni stazione sperimentale provveda alla
gestione
delle spese e al finanziamento delle proprie attività mediante i
proventi e i
contributi a carico delle imprese, ai sensi dell'articolo
8 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, senza nuovi o
maggiori
oneri a carico dello Stato, nonchè previsione della stipulazione di
convenzioni
tra il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia delle entrate e le
altre
amministrazioni competenti, per la regolazione dei rapporti finanziari e
delle
modalità di riscossione dei contributi previsti;
g) previsione della possibilità di stipulazione, da parte
delle
stazioni sperimentali, di convenzioni e accordi di programma con
amministrazioni, enti pubblici e privati, nazionali, comunitari e
internazionali, per le finalità di cui al comma
2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540,
secondo
le modalità e i criteri definiti nello statuto;
h) riassetto e semplificazione della normativa vigente
sulle stazioni
sperimentali, fatto salvo quanto previsto alla lettera d), modificando
le
disposizioni contenute nel decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, secondo i princìpi e criteri
direttivi
di cui al presente articolo e all'articolo
20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e
individuando espressamente le norme abrogate;
i) previsione che i rapporti di lavoro dei dipendenti delle
stazioni
sperimentali siano disciplinati dalle disposizioni del capo I del titolo
II del
libro quinto del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro
subordinato
nell'impresa;
l) definizione delle misure transitorie per assicurare la
continuità
operativa degli organismi nel processo di riordino, anche stabilendo che
i
consigli di amministrazione siano costituiti entro sessanta giorni dalla
data di
entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente comma, che
gli
statuti siano deliberati dal consiglio di amministrazione entro due mesi
dalla
data di insediamento e che, in caso di inutile decorso del termine, con
decreto
del Ministro dello sviluppo economico sia nominato un commissario
straordinario
per l'adozione degli atti richiesti.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del
decreto
legislativo di cui al comma 2, il Governo puo` adottare, nel rispetto
degli
oggetti e dei princìpi e criteri direttivi nonchè della procedura di cui
al
medesimo comma 2, uno o piu` decreti legislativi recanti disposizioni
integrative e correttive.
4. Nelle more dell'adozione e dell'attuazione del decreto
legislativo
di cui al comma 2, sono prorogate le gestioni commissariali in essere
relative
alle stazioni sperimentali per l'industria.
5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e
4 non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 47
(Legge annuale per il mercato e la concorrenza)
Art. 47.
1. Il presente articolo disciplina l'adozione della legge
annuale per
il mercato e la concorrenza, al fine di rimuovere gli ostacoli
regolatori, di
carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, di
promuovere lo
sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori.
2. Entro sessanta giorni dalla data di trasmissione al
Governo della
relazione annuale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato,
ai
sensi dell'articolo
23 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, come modificato dal comma 5
del
presente articolo, il Governo, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, tenendo conto anche delle segnalazioni eventualmente
trasmesse
agli stessi fini di cui al comma 1 del presente articolo dall'Autorità
garante
della concorrenza e del mercato, presenta alle Camere il disegno di
legge
annuale per il mercato e la concorrenza.
3. Il disegno di legge di cui al comma 2 reca, in distinte
sezioni:
a) norme di immediata applicazione, al fine, anche in
relazione ai
pareri e alle segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del
mercato, espressi ai sensi degli articoli 21,
22
e 23
della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nonchè alle indicazioni
contenute nelle
relazioni annuali dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e
delle
altre autorità amministrative indipendenti, di rimuovere gli ostacoli
all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza,
anche con
riferimento alle funzioni pubbliche e ai costi regolatori condizionanti
l'esercizio delle attività economiche private, nonchè di garantire la
tutela dei
consumatori;
b) una o piu` deleghe al Governo per l'emanazione di
decreti
legislativi, da adottare non oltre centoventi giorni dalla data di
entrata in
vigore della legge, ai fini di cui al comma 1;
c) l'autorizzazione all'adozione di regolamenti, decreti
ministeriali
e altri atti, ai fini di cui al comma 1;
d) disposizioni recanti i princìpi fondamentali nel
rispetto dei
quali le regioni e le province autonome esercitano le proprie competenze
normative, quando vengano in rilievo profili attinenti alla tutela della
concorrenza, ai sensi dell'articolo 117,
secondo
comma, lettera e), della Costituzione;
e) norme integrative o correttive di disposizioni contenute
in
precedenti leggi per il mercato e la concorrenza, con esplicita
indicazione
delle norme da modificare o abrogare.
4. Il Governo allega al disegno di legge di cui al comma 2
una
relazione di accompagnamento che evidenzi:
a) lo stato di conformità dell'ordinamento interno ai
princìpi
comunitari in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei
mercati, nonchè alle politiche europee in materia di concorrenza;
b) lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle
precedenti
leggi per il mercato e la concorrenza, indicando gli effetti che ne sono
derivati per i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione;
c) l'elenco delle segnalazioni e dei pareri dell'Autorità
garante
della concorrenza e del mercato, espressi ai sensi degli articoli 21
e 22
della legge 10 ottobre 1990, n. 287, indicando gli ambiti in cui non
si è
ritenuto opportuno darvi seguito.
5. All'articolo
23, comma 1, primo periodo, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le
parole:
«entro il 30 aprile di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro
il 31
marzo di ogni anno».
Articolo 48
(Modifiche al decreto-legge
n. 223 del 2006)
Art. 48.
1. All'articolo
13, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: «degli operatori» sono
inserite le
seguenti: «nel territorio nazionale», la parola: «esclusivamente » è
soppressa e
dopo le parole: «società o enti» sono aggiunte le seguenti: «aventi sede
nel
territorio nazionale».
Articolo 49
(Modifica dell'articolo
140-bis del codice del consumo, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206)
Art. 49.
1. L'articolo
140-bis del codice del consumo, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è sostituito dal seguente:
«Art. 140-bis. - (Azione di classe). - 1. I diritti
individuali
omogenei dei consumatori e degli utenti di cui al comma 2 sono
tutelabili anche
attraverso l'azione di classe, secondo le previsioni del presente
articolo. A
tal fine ciascun componente della classe, anche mediante associazioni
cui dà
mandato o comitati cui partecipa, puo` agire per l'accertamento della
responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle
restituzioni.
2. L'azione tutela:
a) i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e
utenti
che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione identica,
inclusi
i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice
civile;
b) i diritti identici spettanti ai consumatori finali di un
determinato prodotto nei confronti del relativo produttore, anche a
prescindere
da un diretto rapporto contrattuale;
c) i diritti identici al ristoro del pregiudizio derivante
agli
stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da
comportamenti
anticoncorrenziali.
3. I consumatori e utenti che intendono avvalersi della
tutela di cui
al presente articolo aderiscono all'azione di classe, senza ministero di
difensore. L'adesione comporta rinuncia a ogni azione restitutoria o
risarcitoria individuale fondata sul medesimo titolo, salvo quanto
previsto dal
comma 15. L'atto di adesione, contenente, oltre all'elezione di
domicilio,
l'indicazione degli elementi costitutivi del diritto fatto valere con la
relativa documentazione probatoria, è depositato in cancelleria, anche
tramite
l'attore, nel termine di cui al comma 9, lettera b). Gli effetti sulla
prescrizione ai sensi degli articoli 2943 e 2945 del codice
civile decorrono dalla notificazione della domanda e, per coloro che
hanno
aderito successivamente, dal deposito dell'atto di adesione.
4. La domanda è proposta al tribunale ordinario avente sede
nel
capoluogo della regione in cui ha sede l'impresa, ma per la Valle
d'Aosta è
competente il tribunale di Torino, per il Trentino-Alto Adige e il
Friuli-Venezia Giulia è competente il tribunale di Venezia, per le
Marche,
l'Umbria, l'Abruzzo e il Molise è competente il tribunale di Roma e per
la
Basilicata e la Calabria è competente il tribunale di Napoli. Il
tribunale
tratta la causa in composizione collegiale.
5. La domanda si propone con atto di citazione notificato
anche
all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale adìto, il quale
puo`
intervenire limitatamente al giudizio di ammissibilità.
6. All'esito della prima udienza il tribunale decide con
ordinanza
sull'ammissibilità della domanda, ma puo` sospendere il giudizio quando
sui
fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso un'istruttoria davanti a
un'autorità indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice
amministrativo.
La domanda è dichiarata inammissibile quando è manifestamente infondata,
quando
sussiste un conflitto di interessi ovvero quando il giudice non ravvisa
l'identità dei diritti individuali tutelabili ai sensi del comma 2,
nonchè
quando il proponente non appare in grado di curare adeguatamente
l'interesse
della classe.
7. L'ordinanza che decide sulla ammissibilità è reclamabile
davanti
alla corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla sua
comunicazione o notificazione se anteriore. Sul reclamo la corte
d'appello
decide con ordinanza in camera di consiglio non oltre quaranta giorni
dal
deposito del ricorso. Il reclamo dell'ordinanza ammissiva non sospende
il
procedimento davanti al tribunale.
8. Con l'ordinanza di inammissibilità, il giudice regola le
spese,
anche ai sensi dell'articolo 96 del
codice di
procedura civile, e ordina la piu` opportuna pubblicità a cura e
spese del
soccombente.
9. Con l'ordinanza con cui ammette l'azione il tribunale
fissa
termini e modalità della piu` opportuna pubblicità, ai fini della
tempestiva
adesione degli appartenenti alla classe. L'esecuzione della pubblicità è
condizione di procedibilità della domanda. Con la stessa ordinanza il
tribunale:
a) definisce i caratteri dei diritti individuali oggetto
del
giudizio, specificando i criteri in base ai quali i soggetti che
chiedono di
aderire sono inclusi nella classe o devono ritenersi esclusi
dall'azione;
b) fissa un termine perentorio, non superiore a centoventi
giorni
dalla scadenza di quello per l'esecuzione della pubblicità, entro il
quale gli
atti di adesione, anche a mezzo dell'attore, sono depositati in
cancelleria.
Copia dell'ordinanza è trasmessa, a cura della cancelleria, al Ministero
dello
sviluppo economico che ne cura ulteriori forme di pubblicità, anche
mediante la
pubblicazione sul relativo sito internet.
10. E' escluso l'intervento di terzi ai sensi dell'articolo 105 del
codice
di procedura civile.
11. Con l'ordinanza con cui ammette l'azione il tribunale
determina
altresì il corso della procedura assicurando, nel rispetto del
contraddittorio,
l'equa, efficace e sollecita gestione del processo. Con la stessa o con
successiva ordinanza, modificabile o revocabile in ogni tempo, il
tribunale
prescrive le misure atte a evitare indebite ripetizioni o complicazioni
nella
presentazione di prove o argomenti; onera le parti della pubblicità
ritenuta
necessaria a tutela degli aderenti; regola nel modo che ritiene piu`
opportuno
l'istruzione probatoria e disciplina ogni altra questione di rito,
omessa ogni
formalità non essenziale al contraddittorio.
12. Se accoglie la domanda, il tribunale pronuncia sentenza
di
condanna con cui liquida, ai sensi dell'articolo 1226
del codice
civile, le somme definitive dovute a coloro che hanno aderito
all'azione o
stabilisce il criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione di dette
somme.
In caso di accoglimento di un'azione di classe proposta nei confronti di
gestori
di servizi pubblici o di pubblica utilità, il tribunale tiene conto di
quanto
riconosciuto in favore degli utenti e dei consumatori danneggiati nelle
relative
carte dei servizi eventualmente emanate. La sentenza diviene esecutiva
decorsi
centottanta giorni dalla pubblicazione. I pagamenti delle somme dovute
effettuati durante tale periodo sono esenti da ogni diritto e
incremento, anche
per gli accessori di legge maturati dopo la pubblicazione della
sentenza.
13. La corte d'appello, richiesta dei provvedimenti di cui
all'articolo
283 del codice
di procedura civile, tiene altresì conto dell'entità complessiva
della somma
gravante sul debitore, del numero dei creditori, nonchè delle connesse
difficoltà di ripetizione in caso di accoglimento del gravame. La corte
puo`
comunque disporre che, fino al passaggio in giudicato della sentenza, la
somma
complessivamente dovuta dal debitore sia depositata e resti vincolata
nelle
forme ritenute piu` opportune.
14. La sentenza che definisce il giudizio fa stato anche
nei
confronti degli aderenti. E ` fatta salva l'azione individuale dei
soggetti che
non aderiscono all'azione collettiva. Non sono proponibili ulteriori
azioni di
classe per i medesimi fatti e nei confronti della stessa impresa dopo la
scadenza del termine per l'adesione assegnato dal giudice ai sensi del
comma 9.
Quelle proposte entro detto termine sono riunite d'ufficio se pendenti
davanti
allo stesso tribunale; altrimenti il giudice successivamente adìto
ordina la
cancellazione della causa dal ruolo, assegnando un termine perentorio
non
superiore a sessanta giorni per la riassunzione davanti al primo
giudice.
15. Le rinunce e le transazioni intervenute tra le parti
non
pregiudicano i diritti degli aderenti che non vi hanno espressamente
consentito.
Gli stessi diritti sono fatti salvi anche nei casi di estinzione del
giudizio o
di chiusura anticipata del processo».
2. Le disposizioni dell'articolo
140-bis del codice del consumo, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come sostituito dal comma 1
del
presente articolo, si applicano agli illeciti compiuti successivamente
alla data
di entrata in vigore della presente legge.
Articolo 50
(Verifica della liberalizzazione dei servizi a terra negli
aeroporti
civili)
Art. 50.
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ogni
sei mesi,
presenta alle Camere una relazione sul grado di liberalizzazione dei
servizi a
terra negli aeroporti civili, con particolare riferimento:
a) al mercato dei servizi aeroportuali a terra;
b) al miglioramento del servizio di vendita dei biglietti
aerei in
termini di reperibilità, informazione in tempo reale all'utenza, minori
costi
per i consumatori;
c) ai rapporti fra scali aeroportuali, trasporti
intermodali,
infrastrutture di trasporto e territorio;
d) alle misure e ai correttivi concreti adottati per
un'effettiva
liberalizzazione nel settore;
e) agli ulteriori eventuali provvedimenti volti a garantire
un'effettiva concorrenzialità del mercato.
Articolo 51
(Misure per la conoscibilità dei prezzi dei carburanti)
Art. 51.
1. Al fine di favorire la piu` ampia diffusione delle
informazioni
sui prezzi dei carburanti praticati da ogni singolo impianto di
distribuzione di
carburanti per autotrazione sull'intero territorio nazionale, è fatto
obbligo a
chiunque eserciti l'attività di vendita al pubblico di carburante per
autotrazione per uso civile di comunicare al Ministero dello sviluppo
economico
i prezzi praticati per ogni tipologia di carburante per autotrazione
commercializzato.
2. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio
decreto da
adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge,
individua secondo criteri di gradualità e sostenibilità le decorrenze
dell'obbligo di cui al comma 1 e definisce i criteri e le modalità per
la
comunicazione delle informazioni di prezzo da parte dei gestori degli
impianti,
per l'acquisizione ed il trattamento dei suddetti prezzi dei carburanti,
nonchè
per la loro pubblicazione sul sito internet del Ministero medesimo
ovvero anche
attraverso altri strumenti di comunicazione atti a favorire la piu`
ampia
diffusione di tali informazioni presso i consumatori. Dall'applicazione
delle
disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o
maggiori oneri
per la finanza pubblica e le attività ivi previste devono essere svolte
con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
3. In caso di omessa comunicazione o quando il prezzo
effettivamente
praticato sia superiore a quello comunicato dal singolo impianto di
distribuzione di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria di cui all'articolo
22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, da
irrogare con
le modalità ivi previste.
Articolo 52
(SACE Spa)
Art. 52.
1. Al fine di ottimizzare l'efficienza dell'attività della
società
SACE Spa a sostegno dell'internazionalizzazione dell'economia italiana e
la sua
competitività rispetto agli altri organismi che operano con le stesse
finalità
sui mercati internazionali, il Governo è delegato ad adottare, sentito
il parere
delle Commissioni parlamentari competenti per materia, entro sei mesi
dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o piu` decreti
legislativi
secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) separazione tra le attività che la società SACE Spa
svolge a
condizioni di mercato dall'attività che, avendo ad oggetto rischi non di
mercato, beneficia della garanzia dello Stato secondo la normativa
vigente;
b) possibilità che le due attività di cui alla lettera a)
siano
esercitate da organismi diversi, determinandone la costituzione e i
rapporti;
c) possibilità che all'organismo destinato a svolgere
l'attività a
condizioni di mercato partecipino anche soggetti interessati
all'attività o
all'investimento purchè non in evidente conflitto di interessi;
d) previsione, nell'ambito della separazione delle attività
della
società, e anche nelle ipotesi di cui alla lettera a), di opportune
forme di
trasparenza, ed eventuali procedure di verifica e controllo
indipendente, delle
attività svolte sia dal suddetto organismo che dalle imprese assicurate.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 53
(Delega al Governo per la riforma della disciplina in materia
di
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)
Art. 53.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla
data di
entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, ai sensi
dell'articolo
14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dello
sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la
riforma
della disciplina in materia di camere di commercio, industria,
artigianato e
agricoltura, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) riordino della disciplina in materia di vigilanza sulle
camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di assicurare
uniformità e coerenza nelle funzioni e nei compiti esercitati, nel
rispetto del
riparto di competenze tra lo Stato e le regioni, e revisione della
disciplina
relativa ai segretari generali delle camere di commercio;
b) semplificazione e rafforzamento delle procedure di
nomina degli
organi camerali al fine di consentire un efficace funzionamento degli
stessi;
c) previsione di una maggiore trasparenza nelle procedure
relative
alla rilevazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni
imprenditoriali, sindacali e delle associazioni di consumatori, ai fini
della
designazione dei componenti delle stesse nei consigli camerali;
d) valorizzazione del ruolo delle camere di commercio quali
autonomie
funzionali nello svolgimento dei propri compiti di interesse generale
per il
sistema delle imprese nell'ambito delle economie locali, nel contesto
del
sistema regionale delle autonomie locali;
e) previsione di limitazioni per la costituzione di nuove
camere di
commercio ai fini del raggiungimento di un sufficiente equilibrio
economico;
f) valorizzazione e rafforzamento del ruolo delle camere di
commercio
a sostegno dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di
alternanza scuola-lavoro e di orientamento al lavoro e alle professioni;
g) miglioramento degli assetti organizzativi in coerenza
con i
compiti assegnati alle camere di commercio sul territorio, nonchè
valorizzazione
del ruolo dell'Unioncamere con conseguente razionalizzazione e
semplificazione
del sistema contrattuale;
h) previsione che all'attuazione del presente comma si
provveda nei
limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione
vigente.
2. Al comma 1 dell'articolo
23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, dopo la lettera g) è
aggiunta
la seguente:
«g-bis) i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo
12, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580».
3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato
previa
acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Articolo 54
(Internazionalizzazione delle imprese e sostegno alla rete
estera
dell'Istituto nazionale per il commercio estero)
Art. 54.
1. Le risorse di cui all'articolo
2, comma 554, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive
modificazioni, fatto salvo quanto previsto dal comma 12 dell'articolo
2 della presente legge, sono altresì destinate agli interventi
individuati
dal Ministro dello sviluppo economico per garantire il mantenimento
dell'operatività della rete estera degli uffici dell'Istituto nazionale
per il
commercio estero, subordinatamente alla verifica, da parte del Ministero
dell'economia e delle finanze, della provenienza delle stesse risorse,
fermo
restando il limite degli effetti stimati per ciascun anno in termini di
indebitamento netto, ai sensi del comma 556 dell'articolo
2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Articolo 55
(Interpretazione autentica in materia di esercizio di
autotrasporto
in forma associata)
Art. 55.
1. L'espressione «in forma associata» di cui all'articolo
2, comma 227, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si interpreta
nel senso
che le imprese, in possesso dei requisiti di onorabilità, capacità
finanziaria e
professionale ed iscritte all'albo degli autotrasportatori per conto di
terzi,
che intendono esercitare la professione di autotrasportatore di cose per
conto
di terzi attraverso tale tipologia di accesso al mercato, devono
aderire, ferme
le condizioni di dettaglio stabilite con provvedimento del Dipartimento
per i
trasporti terrestri e il trasporto intermodale - Direzione generale per
il
trasporto stradale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a
un
consorzio o a una cooperativa a proprietà divisa, esistente o di nuova
costituzione, che:
a) sia iscritto o venga iscritto alla sezione speciale,
prevista dal
regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 19 aprile 1990, n. 155, dell'albo
degli
autotrasportatori per conto di terzi;
b) gestisca e coordini effettivamente a livello
centralizzato e in
tutte le sue fasi l'esercizio dell'autotrasporto da parte delle imprese
aderenti.
Articolo 56
(Editoria)
Art. 56.
1. Il regolamento di delegificazione previsto dal comma 1
dell'articolo 44 del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con
modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133, entra in vigore, relativamente ai contributi
previsti
dalla legge
7 agosto 1990, n. 250, a decorrere dal bilancio di esercizio delle
imprese
beneficiarie successivo a quello in corso alla data di pubblicazione
nella
Gazzetta Ufficiale del regolamento stesso.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 70 milioni di
euro per
ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante quota parte delle
maggiori
entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 3 e 4.
3. All'articolo
81, comma 16, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito,
con
modificazioni, dalla legge
n. 133 del 2008, le parole: «5,5 punti percentuali» sono sostituite
dalle
seguenti: «6,5 punti percentuali ».
4. Nelle more della liberalizzazione dei servizi postali, e
fino alla
rideterminazione delle tariffe agevolate per la spedizione di prodotti
editoriali di cui ai decreti del Ministro delle comunicazioni in data 13
novembre 2002, a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge
il costo unitario cui si rapporta il rimborso in favore della società
Poste
italiane Spa nei limiti dei fondi stanziati sugli appositi capitoli di
bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo
3 del decreto- legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con
modificazioni, dalla legge
27 febbraio 2004, n. 46, è pari a quello riveniente dalla
convenzione in
essere in analoga materia piu` favorevole al prenditore.
Articolo 57
(Distruzione delle armi chimiche)
Art. 57.
1. E' autorizzata, a decorrere dall'anno 2009 e fino
all'anno 2023,
la spesa di euro 1.200.000 annui per la distruzione delle armi chimiche,
in
attuazione della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo,
produzione,
immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con
annessi,
fatta a Parigi il 13 gennaio 1993, ratificata ai sensi della legge
18 novembre 1995, n. 496.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione
di cui al
comma 1, pari a 1.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009 e fino
all'anno
2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2009- 2011,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze
per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti
indicati
nell'Allegato 2.
Articolo 58
(Requisiti per lo svolgimento di servizi ferroviari
passeggeri in
ambito nazionale)
Art. 58.
1. Per lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri
aventi origine
e destinazione nel territorio nazionale, per i quali sia necessario
l'accesso
alla infrastruttura ferroviaria nazionale, le imprese ferroviarie devono
essere
in possesso di apposita licenza valida in ambito nazionale rilasciata
con le
procedure previste dal decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 188.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente
legge, sono individuati i requisiti in termini di capacità finanziaria e
professionale che le imprese richiedenti devono possedere ai fini del
rilascio
della licenza, nonchè i servizi minimi che le stesse devono assicurare
in
termini di servizi complementari all'utenza.
3. Il rilascio della licenza per i servizi nazionali
passeggeri puo`
avvenire esclusivamente nei confronti di imprese aventi sede legale in
Italia e,
qualora siano controllate, ai sensi dell'articolo
7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, da imprese aventi sede
all'estero,
nei limiti dei medesimi princìpi di reciprocità previsti per il rilascio
del
titolo autorizzatorio di cui all'articolo
131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
4. Le imprese che alla data di entrata in vigore della
presente legge
siano già in possesso del titolo autorizzatorio di cui all'articolo
131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, entro dodici
mesi dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 possono
richiedere la
conversione dello stesso in licenza nazionale, previa dimostrazione
dell'avvio
delle attività finalizzate all'ottenimento del certificato di sicurezza.
5. Le imprese già in possesso di titolo autorizzatorio e
che abbiano
già iniziato la loro attività continuano ad avere accesso
all'infrastruttura
nazionale, ferma restando la necessità di richiedere entro il termine di
cui al
comma 4 la conversione dello stesso in licenza nazionale.
Articolo 59
(Limitazioni ai servizi ferroviari passeggeri in ambito
nazionale)
Art. 59.
1. Dal 1º gennaio 2010, le imprese ferroviarie che
forniscono servizi
di trasporto internazionale di passeggeri hanno il diritto di far salire
e
scendere passeggeri tra stazioni nazionali situate lungo il percorso del
servizio internazionale, senza il possesso della licenza nazionale di
cui all'articolo
58, a condizione che la finalità principale del servizio sia il
trasporto di
passeggeri tra stazioni situate in Stati membri diversi. Il rispetto di
tale
condizione è valutato in base a criteri, determinati con provvedimento
dell'Organismo di regolazione di cui all'articolo
37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, quali la
percentuale del
volume di affari e di carico, rappresentata rispettivamente dai
passeggeri sulle
tratte nazionali e sulle tratte internazionali, nonchè la percorrenza
coperta
dal servizio.
2. Lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri in
ambito
nazionale, ivi compresa la parte di servizi internazionali svolta sul
territorio
italiano, puo` essere soggetto a limitazioni nel diritto di far salire e
scendere passeggeri in stazioni situate lungo il percorso del servizio,
nei casi
in cui il loro esercizio possa compromettere l'equilibrio economico di
un
contratto di servizio pubblico in termini di redditività di tutti i
servizi
coperti da tale contratto, incluse le ripercussioni sul costo netto per
le
competenti autorità pubbliche titolari del contratto, domanda dei
passeggeri,
determinazione dei prezzi dei biglietti e relative modalità di
emissione,
ubicazione e numero delle fermate, orario e frequenza del nuovo servizio
proposto.
3. L'Organismo di regolazione di cui al comma 1, entro due
mesi dal
ricevimento di tutte le informazioni necessarie, stabilisce se un
servizio
ferroviario rispetta le condizioni ed i requisiti di cui ai commi 1 e 2
e, se
del caso, dispone le eventuali limitazioni al servizio, in base ad
un'analisi
economica oggettiva e a criteri prestabiliti, previa richiesta:
a) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) del gestore dell'infrastruttura;
c) della o delle regioni titolari del contratto di servizio
pubblico;
d) della impresa ferroviaria che fornisce il servizio
pubblico.
4. L'Organismo di regolazione motiva la sua decisione e ne
informa
tutte le parti interessate, precisando il termine entro il quale le
medesime
possono richiedere il riesame della decisione e le relative condizioni
cui
questo è assoggettato.
Articolo 60
(Modifiche al decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422)
Art. 60.
1. Al decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 18:
1) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. I servizi di trasporto pubblico ferroviario,
qualora debbano
essere svolti anche sulla rete infrastrutturale nazionale, sono affidati
dalle
regioni ai soggetti in possesso del titolo autorizzatorio di cui all'articolo
3, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188,
ovvero della apposita licenza valida in ambito nazionale rilasciata con
le
procedure previste dal medesimo decreto
legislativo n. 188 del 2003»;
2) al comma 2, lettera a), dopo il secondo periodo è
inserito il
seguente: «Tale esclusione non si applica alle imprese ferroviarie
affidatarie
di servizi pubblici relativamente all'espletamento delle prime gare
aventi ad
oggetto servizi già forniti dalle stesse»;
3) al comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«g-bis) relativamente ai servizi di trasporto pubblico
ferroviario,
la definizione di meccanismi certi e trasparenti di aggiornamento
annuale delle
tariffe in coerenza con l'incremento dei costi dei servizi, che tenga
conto del
necessario miglioramento dell'efficienza nella prestazione dei servizi,
del
rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, di cui all'articolo
19, comma 5, del tasso di inflazione programmato, nonchè del
recupero di
produttività e della qualità del servizio reso»;
b) all'articolo 19, comma 3, lettera d), sono aggiunte, in
fine, le
seguenti parole: «ed i criteri di aggiornamento annuale di cui all'articolo
18, comma 2, lettera g-bis)».
Articolo 61
(Ulteriori disposizioni in materia di trasporto pubblico
locale)
Art. 61.
1. Al fine di armonizzare il processo di liberalizzazione e
di
concorrenza nel settore del trasporto pubblico regionale e locale con le
norme
comunitarie, le autorità competenti all'aggiudicazione di contratti di
servizio,
anche in deroga alla disciplina di settore, possono avvalersi delle
previsioni
di cui all'articolo
5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e all'articolo
8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento
europeo e
del Consiglio, del 23 ottobre 2007. Alle società che, in Italia o
all'estero,
risultino aggiudicatarie di contratti di servizio ai sensi delle
previsioni del
predetto regolamento (CE) n. 1370/2007 non si applica l'esclusione di
cui all'articolo
18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.
422.
Articolo 62
(Modifiche al decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 188)
Art. 62.
1. Al decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, lettera r), sono aggiunte, in
fine, le
seguenti parole: «ai sensi dell'articolo
7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287»;
b) all'articolo 6, comma 2, la lettera a) è abrogata e alla
lettera
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «limitatamente ai servizi
a
committenza pubblica»;
c) all'articolo 9, dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. Nei casi di cui al comma 7, il Ministero delle
infrastrutture
e dei trasporti verifica altresì la permanenza delle condizioni per il
rilascio
del titolo autorizzatorio di cui all'articolo
131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con particolare
riferimento alla condizione di reciprocità qualora si tratti di imprese
aventi
sede all'estero o loro controllate ai sensi dell'articolo
7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287»;
d) all'articolo 12, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria mette a
disposizione delle imprese ferroviarie, nei termini e con le modalità
previste
dal presente decreto, l'infrastruttura ferro viaria e presta i servizi
di cui
all'articolo
20, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione e di equità,
allo scopo
di garantire un'efficiente gestione della rete, nonchè di conseguire la
massima
utilizzazione della relativa capacità»;
e) all'articolo 17:
1) al comma 3, primo periodo, le parole: «di circolazione»
sono
sostituite dalle seguenti: «dei servizi di gestione d'infrastruttura
forniti»;
2) al comma 10, le parole: «e comunque non oltre il 31
dicembre 2008»
sono soppresse;
3) dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:
«11-bis. Relativamente alla corrente di trazione di cui
alla lettera
e) del comma 5, il relativo prezzo di fornitura è determinato secondo i
seguenti
princìpi:
a) applicazione delle condizioni di approvvigionamento a
minor costo
ai servizi oggetto di contratti di servizio pubblico, al fine di
minimizzare il
costo del servizio universale;
b) computo dei consumi medi per tipologia di treno;
c) calcolo del costo dell'energia per fasce orarie;
d) applicazione di meccanismi di adeguamento alle
condizioni del
mercato dell'energia elettrica, anche tramite conguagli alle imprese
ferroviarie, sulla base dei costi di approvvigionamento effettivamente
sostenuti
dal gestore dell'infrastruttura e comunicati alle imprese ferroviarie»;
f) all'articolo 20:
1) al comma 2, le lettere g), h) e i) sono abrogate;
2) al comma 5, dopo la lettera c) sono aggiunte le
seguenti:
«c-bis) servizi di manovra;
c-ter) controllo della circolazione di treni che effettuano
trasporti
di merci pericolose, previa sottoscrizione di contratti specifici con il
gestore
dell'infrastruttura;
c-quater) assistenza alla circolazione di treni speciali,
previa
sottoscrizione di contratti specifici con il gestore dell'infrastruttura
»;
3) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. Il gestore dell'infrastruttura, ove decida di
fornire alcuni
dei servizi di cui al comma 5 ma non intenda prestarli direttamente,
provvede ad
affidarne la gestione a sue società controllate ovvero, con procedure
trasparenti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, a
soggetti
terzi, nel rispetto delle esigenze di accesso equo, trasparente e non
discriminatorio da parte delle imprese ferroviarie»;
4) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. I raccordi ferroviari di accesso e, ove disponibile, la
prestazione di servizi connessi con attività ferroviarie nei terminali,
nei
porti e negli interporti che servono o potrebbero servire piu` di un
cliente
finale, sono forniti a tutte le imprese ferroviarie in maniera equa, non
discriminatoria e trasparente e le richieste da parte delle imprese
ferroviarie
possono essere soggette a restrizioni soltanto se esistono alternative
valide a
condizioni di mercato»;
g) all'articolo 23:
1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «delle
tracce orarie
richieste» sono inserite le seguenti: «e degli eventuali servizi
connessi»;
2) al comma 5, al terzo periodo, le parole: «, e comunque
non
superiore a dieci anni,» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il
seguente
periodo: «Un periodo superiore ai dieci anni è possibile solo in casi
particolari, in presenza di cospicui investimenti a lungo termine e
soprattutto
se questi costituiscono l'oggetto di impegni contrattuali»;
3) al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «sotto
forma di
tracce orarie» sono inserite le seguenti: «e dei servizi connessi »;
h) all'articolo 24, comma 1, le parole: «sotto forma di
tracce
orarie» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«sotto
forma di tracce orarie e dei connessi servizi di cui all'articolo
20, comma 2, lettere b) e c)»;
i) all'articolo 25, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Le imprese ferroviarie e le associazioni
internazionali di
imprese ferroviarie devono, preliminarmente alla sottoscrizione del
contratto
per la concessione dei diritti di utilizzo, essere in possesso del
certificato
di sicurezza ».
Articolo 63
(Ulteriori misure in materia di trasporti ferroviari)
Art. 63.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge i
servizi ferroviari di interesse locale di cui all'articolo
9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, svolti nelle
regioni a
statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano sono
attribuiti, anche in attesa dell'adozione delle norme di attuazione
degli
statuti di cui all'articolo
1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 422 del 1997, alla
competenza
delle medesime regioni e province autonome. A tal fine il Ministro
dell'economia
e delle finanze provvede al trasferimento delle risorse, in conformità
agli
ordinamenti finanziari delle singole regioni e province autonome, nei
limiti
degli stanziamenti di bilancio, utilizzando le risorse già destinate a
tale
titolo al pagamento dei corrispettivi in favore di Trenitalia Spa
derivanti dal
contratto di servizio in essere con lo Stato, sulla base di un piano di
riparto
predisposto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le
regioni e le
province autonome interessate.
Articolo 64
(Disposizioni in materia di farmaci)
Art. 64.
1. La disposizione di cui alla lettera g) del comma 796
dell'articolo
1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applica, fino al 31
dicembre
2009, su richiesta delle imprese interessate, anche ai farmaci immessi
in
commercio dopo il 31 dicembre 2006. Entro trenta giorni dalla data di
entrata in
vigore della presente legge l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA)
definisce le
modalità tecniche applicative della disposizione di cui al primo periodo
(1).
(1) Per la proroga delle disposizioni di cui al presente
comma vedi
l'articolo
6, comma 6, del D.L.30 dicembre 2009, n. 194, non ancora convertito
in
legge.
Allegato 1
Allegato 1
(articolo 12, comma 2)
ENTI OPERANTI NEL SETTORE
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE
ICE (Istituto nazionale per il commercio estero)
SIMEST Spa (Società italiana per le imprese all'estero)
INFORMEST
Allegato 2
Allegato 2
(articolo 57, comma 2)
==============================================================================
| | 2009 | 2010 | 2011 |
|----------------------------------------------------------------------------|
|Ministero dell'economia e delle finanze | 357.000 | 343.000 | 313.000 |
|----------------------------------------------------------------------------|
|Ministero degli affari esteri | 128.000 | 0 | 0 |
|----------------------------------------------------------------------------|
|Ministero dell'interno | 0 | 171.000 | 261.000 |
|----------------------------------------------------------------------------|
|Ministero della difesa | 715.000 | 686.000 | 626.000 |
|----------------------------------------------------------------------------|
| TOTALE . . . | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
==============================================================================
|