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Un imprenditore del settore agro-alimentare mi chiede la ragione per cui è stato chiamato a rispondere penalmente per la messa in commercio di un singolo prodotto non conforme sebbene avesse conferito una specifica delega di funzioni al responsabile dello stabilimento (facente parte dell’impresa medesima) dove il prodotto stesso era stato materialmente realizzato. In particolare la ragione dello stupore è dovuta al fatto che tale
imprenditore è il legale rappresentante di una società di notevoli
dimensioni
e che dalle indagini esperite dal Pubblico Ministero non emergerebbe che la non conformità (cattivo stato di conservazione - lett. b L.283/62) sia riconducibile a difetti organizzativi e strutturali.Casi di questo tipo sono effettivamente abbastanza frequenti.
La difesa penale consiste proprio nel mettere in rilievo che non è direttamente dominabile e giuridicamente riconducibile al vertice ogni fatto accaduto, sia in considerazione della complessità dell’assetto aziendale, sia in virtù dl fatto che determinati compiti sono stati delegati a soggetto idoneo e dotato di risorse e strumenti adeguati.
La giurisprudenza ormai da tempo ha chiarito quando e in presenza di quali circostanze la cosiddetta delega di funzioni ha validità ed efficacia: il trasferimento delle funzioni deve essere giustificato da effettive esigenze organizzative dell’impresa, al delegato devono risultare trasferiti specifici poteri decisionali per l’esercizio dei quali deve altresì potere disporre di adeguate risorse, la delega deve essere specifica, espressa e accettata, il soggetto preposto deve essere tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per lo svolgimento del compito affidatogli; la delega, poi, non può comprendere attività attenenti all’assetto organizzativo dell’impresa.Inoltre si è ritenuto che il “capo”, perché la delega conferita operi, non deve intromettersi nelle scelte operate dal delegato, nè essere a conoscenza della negligenza o sopravvenuta inidoneità del preposto.
Si deve aggiungere, per completezza espositiva, che la possibilità di delega è stata recentemente espressamente prevista e regolata in ambito di sicurezza sul lavoro (si veda in particolare l’art. 16 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008).
Tale norma ha sostanzialmente indicato quali requisiti della delega proprio quelli specificati dalla giurisprudenza, affermandone così, implicitamente, la correttezza ed l’efficacia.
Quindi, in risposta al quesito formulato, ritengo che nell’instaurato processo penale, l’imprenditore potrà difendersi producendo la delega conferita e accettata dal preposto e dimostrando che la ragione dell’eventuale non conformità del prodotto non è riconducibile a situazioni strutturali (che risulterebbero comunque a lui attribuibili).
Dovrebbe inoltre evidenziare la sussistenza di tutte quei requisiti che rendono valida ed efficace l’effettuata consegna dei compiti.
NOTA DI APPROFONDIMENTO:
Riporto alcune importanti sentenze della Suprema Corte che hanno trattato l'argomento indicando le relative linee guida:
"L'invalidità della delega - in base al principio di effettività - impedisce che il delegante possa essere esonerato da responsabilità ma non esclude la responsabilità del delegato che, di fatto, abbia svolto le funzioni delegate. Il delegato che ritenga di non essere stato posto in grado di svolgere le funzioni delegate (ovvero non si ritenga in grado di svolgere adeguatamente quelle funzioni), per andare esente da responsabilità, deve chiedere al delegante di porlo in grado di svolgerle e, in caso di rifiuto o mancato adempimento, rifiutare il conferimento della delega".
(Cassazione penale , sez. III, 21 ottobre 2009, n. 44890).
"In tema di tutela dei prodotti alimentari, destinatario degli obblighi connessi al controllo del rispetto delle condizioni igienico - sanitarie degli stessi, è, nelle società di capitali aventi organizzazione e struttura complessa, la persona che riveste, a termini statutari, il ruolo di legale rappresentante della società, fatto salvo il trasferimento di responsabilità in forza di delega delle funzioni correttamente attuata. (Fattispecie nella quale il legale rappresentante di società di gestione di un supermercato, con molteplici articolazioni e una complessa struttura organizzativa, è stato ritenuto responsabile del reato di detenzione di alimenti in stato di cattiva conservazione provocata da "black out" elettrico a livello nazionale per avere omesso di far dotare l'esercizio di un generatore autonomo di energia e di impartire permanenti disposizioni di comportamento in caso di mancanza di energia)".
(Cassazione penale , sez. III, 16 ottobre 2007, n. 4067).
"La delega di funzioni al dipendente, in materia ambientale, ha rilevanza in presenza di precisi requisiti: la delega deve essere puntuale ed espressa, senza che siano trattenuti in capo al delegante poteri residuali di tipo discrezionale; il soggetto delegato deve essere tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per lo svolgimento del compito affidatogli; il trasferimento delle funzioni deve essere giustificato in base alle dimensioni dell'impresa o quanto meno alle esigenze organizzative della stessa; unitamente alle funzioni devono essere trasferiti i correlativi poteri decisionali e di spesa; l'esistenza della delega deve essere giudizialmente provata in modo certo".
(Cassazione penale , sez. III, 07 novembre 2007, n. 6420).
"In tema di normativa antinfortunistica, nelle imprese di grandi dimensioni, si pone la questione, attinente all'individuazione del soggetto che assume su di sé, in via immediata e diretta, la posizione di garanzia, la cui soluzione precede, logicamente e giuridicamente, quella della (eventuale) delega di funzioni. In imprese di tal genere, infatti, non può individuarsi questo soggetto, automaticamente, in colui o in coloro che occupano la posizione di vertice, occorrendo un puntuale accertamento, in concreto, dell'effettiva situazione della gerarchia delle responsabilità all'interno dell'apparato strutturale, così da verificare l'eventuale predisposizione di un adeguato organigramma dirigenziale ed esecutivo il cui corretto funzionamento esonera l'organo di vertice da responsabilità di livello intermedio e finale. In altri termini, nelle imprese di grandi dimensioni non è possibile attribuire tout court all'organo di vertice la responsabilità per l'inosservanza della normativa di sicurezza, occorrendo sempre apprezzare l'apparato organizzativo che si è costituito, sì da poter risalire, all'interno di questo, al responsabile di settore. Diversamente opinando, del resto, si finirebbe con l'addebitare all'organo di vertice quasi una sorta di responsabilità oggettiva rispetto a situazioni ragionevolmente non controllabili, perché devolute alla cura e alla conseguente responsabilità di altri".
(Cassazione penale , sez. IV, 10 dicembre 2008, n. 4123).
"In materia di infortuni sul lavoro, l'invalidità della delega (nella specie, argomentata dal delegato sul mancato accertamento delle sue qualità tecnico-professionali, della sua accettazione della delega e della facoltà di impegnare la spesa in nome e per conto dell'azienda), laddove sussistente, impedirebbe che il delegante possa essere esonerato da responsabilità, ma non escluderebbe comunque la responsabilità del delegato che, di fatto, abbia svolto le funzioni delegate, e ciò in base al principio di effettività che presiede l'individuazione dei soggetti responsabili del rispetto della normativa prevenzionale.Infatti, il delegato che ritenga di non essere stato posto in grado di svolgere le funzioni delegate o, a maggiore ragione, che non si ritenga in grado di svolgere adeguatamente queste funzioni, per andare esente da responsabilità deve chiedere al delegato di porlo in grado di svolgerle e, in caso di rifiuto o mancato adempimento, rifiutare il conferimento della delega".
(Cassazione penale , sez. IV, 27 novembre 2008, n. 48295).
"In materia di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro può trasferire la propria posizione di garanzia, relativa agli obblighi di prevenzione e sorveglianza impostigli dalle norme antinfortunistiche, solo attraverso un formale provvedimento di delega ad altro soggetto subentrante, con esplicita indicazione delle funzioni e accettazione della delega, che preveda l'attribuzione al delegato di poteri autoritativi e decisori autonomi, pari a quelli dell'imprenditore, e che consenta anche l'accesso ai mezzi finanziari; fermo restando, poi, l'obbligo per il datore di lavoro delegante di vigilare e controllare che il delegato usi concretamente la delega secondo quanto la legge prescrive".
(Cassazione penale , sez. IV, 08 maggio 2007, n. 36121).
"In tema di operatività della delega di funzioni in azienda, rientra tra i compiti dell'amministratore della società l'organizzazione dell'impresa e la vigilanza sull'intero andamento aziendale all'interno di una struttura semplice, atteso che in tali ipotesi non sussiste la necessità di decentrare, in funzione partecipativa di professionalità ed esperienze differenziate, l'esercizio dei poteri di direzione e controllo dell'attività produttiva. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto la responsabilità dell'amministratore di un supermercato con 24 dipendenti per la violazione della l. n. 283 del 1962 per avere detenuto alimenti in cattivo stato di conservazione in quanto con termine di validità già scaduto)".
(Cassazione penale , sez. III, 22 febbraio 2006, n. 11909).
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