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Pubblichiamo per esteso la recente e ormai notissima sentenza del Consiglio di Stato con cui si è dato il via libera alla coltivazione di mais geneticamente modificato.
La vicenda muoveva dalla richiesta che una azienda agricola aveva rivolto al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per ottenere l’autorizzazione alla messa in coltura di varietà di mais geneticamente modificato iscritte nel catalogo comune europeo.
Il Ministero rispondeva negativamente sostenendo di non potere autorizzare quanto richiesto almeno fino a che le Regioni non avessero emanato le norme idonee a garantire la coesistenza tra colture convenzionali, biologiche e transgeniche (piani regionali), come previsto anche dalla circolare MiPAAF del 31/03/2006.
La sentenza che qui si riporta ha ritenuto ingiustificato il “no” del Ministero sulla base di una duplice considerazione: in primo luogo perché le varietà di mais geneticamente modificate per le quali era stata richiesta l’autorizzazione alla messa a coltura risultavano già iscritte nel catalogo comune europeo e dunque erano da escludersi ostacoli di carattere sanitario o ambientale che potessero giustificare un intervento precauzionale dello Stato membro in termini di divieto o di limitazione della coltivazione. Inoltre la mancata adozione dei piani regionali di coesistenza, indicata dal Ministero come ostativa all’autorizzazione, si rivela non rilevante.
Infatti, osserva la sentenza, a tali piani sono estranei i profili ambientali e sanitari riguardando semmai profili economici.
Infine, osserva ancora il Consiglio di Stato, non appare più discutibile il principio comunitario (ormai recepito nell’ordinamento nazionale)
“costituito dalla facoltà di impiego di OGM in agricoltura, purché autorizzati”.
Ne discende quindi che il blocco generalizzato dei procedimenti di autorizzazione, in attesa dei cosiddetti piani di coesistenza regionali, esporrebbe lo Stato italiano a responsabilità sul piano comunitario, rendendo di fatto inapplicabile nell’ordinamento nazionale
quello che è un principio imposto, appunto, dal diritto comunitario.
NOTA DI APPROFONDIMENTO:
si riporta qui di seguito la sentenza integraledel Consiglio di Stato in data 19.1.2010 sopra commentata:
N. 00183/2010 REG.DEC.
N. 08239/2008 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I
A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
sul ricorso numero di
registro generale 8239 del 2008, proposto da
Azienda Agricola ...,
rappresentato e difeso dall'avv.
contro
Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato,
per la riforma
della sentenza del TAR LAZIO
- ROMA, sez. II-ter, n. 2893/2008.
Visto il ricorso in appello
con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della
causa;
Relatore nell'udienza
pubblica del giorno ...
Ritenuto e considerato in
fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L'Azienda agricola odierna
appellante chiedeva al Ministero delle
politiche agricole,
alimentari e forestali l'autorizzazione alla messa in
coltura di varietà di mais
geneticamente modificate iscritte nel catalogo
comune europeo.
Stante l'inerzia dell'Amministrazione,
l'Azienda con nota del 10 marzo
2007 notificava atto di
diffida e messa in mora.
Con la nota 18 aprile 2007 il
Ministero delle politiche agricole, alimentari
e forestali, in persona del
capo del dipartimento delle politiche di
sviluppo, ha comunicato di
"non poter procedere all'istruttoria della
richiesta di autorizzazione
nelle more dell'adozione, da parte delle
regioni, delle norme idonee a
garantire la coesistenza tra colture
convenzionali, biologiche e
transgeniche (piani regionali), come previsto
anche dalla circolare MiPAAF
del 31/03/2006".
2. Con il ricorso di primo
grado è stata impugnata detta nota, nonché
tutti gli atti prodromici ivi
compresa la circolare ministeriale del 31
marzo 2006.
Si lamentava:
1) illegittimità del provvedimento
di diniego e a monte della disciplina
legislativa nazionale, nella
parte in cui subordina ad autorizzazione
l'utilizzo di sementi
geneticamente modificate che sono già state
autorizzate a livello
comunitario e iscritte nel catalogo comune;
2) illegittimità del
provvedimento e della disciplina legislativa nazionale,
nella parte in cui estende
agli aspetti sanitari e ambientali le valutazioni
relative all'autorizzazione
all'immissione in commercio di sementi
geneticamente modificate, che
attengono alla materia della coesistenza;
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3) violazione del diritto
comunitario sotto il profilo che vi sarebbe
nell'ordinamento italiano un
divieto di utilizzo di OGM assunto in
violazione degli obblighi
comunitari, non essendo stato previamente
notificato alla Commissione
CE;
4) illegittimità del diniego
di autorizzazione nella parte in cui si
subordina il rilascio
dell'autorizzazione alla previa adozione dei piani
regionali di coesistenza; solo
poche Regioni hanno avviato l'iter di
approvazione delle norme di
attuazione del principio di coesistenza,
restando le altre inerti;
alcune leggi regionali reiterano divieti assoluti di
impiego di OGM in agricoltura
in contrasto con il diritto comunitario;
tali leggi mal interpretano
il principio di coesistenza che atterrebbe ad
aspetti economici e non a
quelli socio-sanitari.
Il ricorso di primo grado si
conclude con la richiesta di annullamento
dell'atto impugnato e di
risarcimento del danno per non aver potuto
coltivare sementi
geneticamente modificate nell'anno 2007.
3. Il Tar adito (Tar Lazio -
Roma, sez. II-ter), con la sentenza 7 aprile
2008 n. 2893 ha dichiarato il
ricorso inammissibile per mancata
notificazione ad almeno un
controinteressato, dovendosi intendere per
tali le Regioni a cui si
imputa di non aver adottato i piani di coesistenza.
4. Ha proposto appello l'originaria ricorrente, osservando
che le Regioni
non possono essere
considerate controinteressate, perché non si può
ipotizzare che una pubblica
Amministrazione abbia un legittimo
interesse alla mancata
attuazione di norme comunitarie. Inoltre il
procedimento autorizzatorio è
di esclusiva competenza statale, in quanto
il principio di coesistenza
attiene ad aspetti esclusivamente commerciali.
Nel merito, vengono
riproposte le censure di cui al ricorso di primo
grado.
5. Il Consiglio di Stato, con
ordinanza 18 novembre 2008 n. 6132,
ha
chiesto chiarimenti al
Ministero, forniti con nota depositata il 2 gennaio
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2009.
6. Il mezzo di appello con
cui si contesta la declaratoria di
inammissibilità del ricorso
di primo grado è fondato.
Il procedimento
autorizzatorio è di esclusiva competenza statale, e le
Regioni non intervengono in
esso né come amministrazioni competenti,
né come destinatarie di
comunicazioni o informative.
Le Regioni non possono
pertanto essere considerate né nella veste di
amministrazioni resistenti né
nella veste di controinteressati.
Né si possono qualificare le
Regioni come controinteressate in base
all'assunto che avrebbero
interesse al mancato rilascio delle
autorizzazioni alla
coltivazione di OGM nelle more dell'adozione dei
piani di coesistenza, perché
si tratterebbe di un interesse illegittimo, in
contrasto con le direttive
comunitarie in materia, e dunque di un
interesse di mero fatto che
non le fa assurgere al rango di
controinteressati.
7. Occorre pertanto passare
all'esame nel merito del ricorso di primo
grado.
Giova in diritto considerare
che la direttiva 2001/18/CE costituisce il
testo normativo fondamentale,
in punto sia di "immissione in
commercio" di OGM (tale
essendo, ai sensi dell'art. 2, comma 1, numero
2, di detta direttiva «un
organismo, diverso da un essere umano, il cui
materiale genetico è stato
modificato in modo diverso da quanto avviene
in natura con l'accoppiamento
e/o la ricombinazione genetica naturale»),
sia di "emissione deliberata"
di OGM nell'ambiente.
Tali nozioni, benché distinte
e fondate su separate previsioni normative
sono nel loro insieme
sufficientemente ampie per ricomprendervi ogni
fase dell'impiego di OGM in
agricoltura, una volta superate le complesse
fasi di autorizzazione
previste dalla medesima direttiva: tali procedure
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comportano una penetrante
valutazione, caso per caso, degli eventuali
rischi per l'ambiente e la
salute umana, connessi all'immissione in
commercio, ovvero anche
all'emissione di ciascun OGM ai fini dell'uso
agricolo.
Le originarie disposizioni in
tema di coltivazione degli OGM sono state
specificate dalla decisione
della Commissione n. 2002/623/CE del 24
luglio 2002 (recante note
orientative ad integrazione dell'Allegato II
della direttiva 2001/18/CE)
che ha ulteriormente arricchito i criteri cui
attenersi per la valutazione
del rischio ambientale, anche con particolare
ed espresso riferimento alle
"pratiche agricole".
Sulla base di tali
presupposti, il regolamento n. 1829/2003 del 22
settembre 2003 (Regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo agli alimenti ed ai
mangimi geneticamente modificati),
disciplinando con analoghe
forme di tutela il regime degli alimenti
geneticamente modificati, ha
chiarito (art. 7, comma 5) che
«l'autorizzazione concessa
secondo la procedura [...] è valida in tutta la
Comunità», ed ha introdotto
nel corpo della direttiva 2001/18/CE l'art.
26 bis, secondo il quale «gli
Stati membri possono adottare tutte le
misure opportune per evitare
la presenza involontaria di OGM in altri
prodotti». Questa stessa
disposizione si riferisce espressamente anche alla
«coesistenza tra culture
transgeniche, convenzionali ed organiche».
Con ciò si viene a completare
il quadro di tutela approntato dalla
normativa comunitaria in tema
di OGM a presidio dell'ambiente e della
salute.
Su un piano connesso, ma
distinto, la raccomandazione 2003/556/CE
del 23 luglio 2003
(Raccomandazione della Commissione recante
orientamenti per lo sviluppo
di strategie nazionali e migliori pratiche per
garantire la coesistenza tra
culture transgeniche, convenzionali e
biologiche) disciplina in
modo espresso ed analitico la coesistenza tra
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culture transgeniche,
convenzionali e biologiche nell'ambito della
produzione agricola, ponendo
inoltre come sua esplicita premessa il
principio che «nell'Unione
europea non deve essere esclusa alcuna forma
di agricoltura,
convenzionale, biologica e che si avvale di OGM» (primo
"considerando").
Tale raccomandazione,
muovendo dalla premessa secondo cui "gli
aspetti ambientali e
sanitari" connessi alla coltivazione di OGM sono
affrontati e risolti
esaustivamente alla luce del regime autorizzatorio
disciplinato dalla direttiva
2001/18/CE, circoscrive espressamente il
proprio campo applicativo ai
soli "aspetti economici connessi alla
commistione tra culture
transgeniche e non transgeniche", in relazione
alle "implicazioni" che
l'impiego di OGM può comportare sulla
"organizzazione della
produzione agricola" (introduzione, paragrafo
1.1).
Si tratta di «orientamenti,
sotto forma di raccomandazioni non
vincolanti rivolte agli Stati
membri», il cui campo di applicazione si
estende dalla produzione
agricola a livello dell'azienda al primo punto di
vendita, ossia "dal seme al
silo" (punto 1.5).
Il fatto che l'impiego di OGM
autorizzati in agricoltura sia garantito
dalla normativa comunitaria
ha trovato ulteriore conferma nella
decisione 2003/653/CE della
Commissione europea del 2 settembre
2003 (relativa alle
disposizioni nazionali sul divieto di impiego di
organismi geneticamente
modificati nell'Austria superiore, notificate
dalla Repubblica d'Austria a
norma dell'art. 95, par. 5, del Trattato CE),
con cui, ai sensi dell'art.
95 del Trattato, è stato respinto un progetto di
legge del Land dell'Austria
superiore, inteso a vietare in via generale sul
proprio territorio l'utilizzo
di OGM, al fine di proteggere i sistemi di
produzione agricola
tradizionali. In questa decisione si è affermato che,
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in presenza delle
disposizioni comunitarie in materia miranti a
"ravvicinare la legislazione
degli Stati membri", questi ultimi non
possono impedire la
coltivazione delle sementi OGM autorizzate, ma
semmai eventualmente
utilizzare la apposita "clausola di salvaguardia" di
cui all'art. 23 della
medesima direttiva, peraltro sempre in riferimento
all'impiego di singoli OGM.
Per ciò che riguarda la
normativa italiana in questa materia, il decreto
legislativo 8 luglio 2003 n.
224, recependo la direttiva 2001/18/CE, pone
un'analitica e complessa
disciplina di tutela allo specifico fine di
«proteggere la salute umana,
animale e l'ambiente relativamente alle
attività di rilascio di
organismi geneticamente modificati» (art. 1, co. 1).
In tale contesto è stato
approvato il d.l. n. 279/2004, conv. in l. n.
5/2005, testo normativo che
esplicitamente si dichiara attuativo della
raccomandazione 2003/556/CE,
al fine di disciplinare il «quadro
normativo minimo per la
coesistenza tra le colture transgeniche, e quelle
convenzionali e biologiche»
ed esclude, invece, dalla propria area di
competenza le colture per
fini di ricerca e sperimentazione autorizzate ai
sensi del d.m. 19 gennaio
2005.
Tale decreto legge, come
convertito, con modificazioni, dalla legge
n.5/2005, detta una
disciplina volta ad assicurare la «coesistenza» tra
colture «transgeniche» (art.
1, comma 1: «escluse quelle per fini di ricerca
e sperimentazione,
autorizzate ai sensi del decreto del ministro delle
politiche agricole e
forestali adottato, d'intesa con il ministro
dell'ambiente e della tutela
del territorio, in base all'art. 8, co. 6, d.lgs. 8
luglio 2003 n. 224»),
«biologiche» (che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett.
b, «adottano metodi di
produzione di cui al regolamento (Cee) n.
2092/91 del consiglio, del 24
giugno 1991») e «convenzionali» («che non
rientrano in quelle definite
alle lett. a e b»). Siffatte colture, infatti,
devono essere «praticate
senza che l'esercizio di una di esse possa
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compromettere lo svolgimento
delle altre» (art. 2, comma 1). Ciò al fine
di tutelare le peculiarità e
le specificità produttive ed evitare ogni forma
di commistione tra le sementi
transgeniche e quelle convenzionali e
biologiche (art. 2, comma 2).
In particolare, l'introduzione di colture
transgeniche (che, ex art. 1,
comma 2, lett. a, «fanno uso di organismi
geneticamente modificati,
secondo la definizione di cui all'art. 3, d.lgs. 8
luglio 2003 n. 224») deve
avvenire «senza alcun pregiudizio per le attività
agricole preesistenti e senza
comportare per esse l'obbligo di modificare
o adeguare le normali
tecniche di coltivazione e allevamento» (art. 2,
comma 2 bis).
L'intervento del legislatore
italiano fa seguito alla raccomandazione della
Commissione europea del 23
luglio 2003 2003/556, nella quale vengono
formulati gli orientamenti
(non vincolanti) concernenti gli aspetti più
strettamente economici della
coesistenza. Secondo la Commissione, «gli
agricoltori dovrebbero poter
scegliere liberamente quale tipo di coltura
praticare, convenzionale,
transgenica o biologica e nessuna di queste
forme di agricoltura dovrebbe
essere esclusa nell'Unione europea. [...] La
coesistenza si riferisce alla
possibilità per i conduttori agricoli di
praticare una scelta tra
colture geneticamente modificate, produzione
convenzionale e biologica,
nel rispetto degli obblighi regolamentari in
materia di etichettatura o di
standard di purezza» (all. raccomandazione
2003/556 Ce, par. 1.1).
Il d.l. n. 279/2004 è stato
espressamente adottato «in attuazione della
raccomandazione della
Commissione 2003/556/CE del 23 luglio 2003»
(art. 1), atto comunitario
che disciplina
"[l']organizzazione della
produzione agricola" per gli aspetti
"economici" conseguenti
all'utilizzo in agricoltura di OGM ed, invece,
estraneo a profili
"ambientali e sanitari". Si tratta di un atto comunitario
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che si inserisce in un
preesistente quadro normativo vincolante, relativo
alla prevenzione di
potenziali pregiudizi per l'ambiente e la salute umana
legati all'impiego di OGM.
Inoltre, nel formulare tale raccomandazione,
la Commissione europea muove
dal presupposto, ormai non più
controverso nel diritto
comunitario, costituito dalla facoltà di impiego di
OGM in agricoltura, purché
autorizzati (Corte cost. n. 116/2006).
Per la parte, quindi, che si
riferisce al principio di coesistenza e che
implicitamente ribadisce la
liceità dell'utilizzazione in agricoltura degli
OGM autorizzati a livello
comunitario, il legislatore statale con
l'adozione del citato d.l. ha
esercitato la competenza legislativa esclusiva
dello Stato in tema di tutela
dell'ambiente (art. 117, secondo comma,
lettera s, della
Costituzione), nonché quella concorrente in tema di tutela
della salute (art. 117, terzo
comma, della Costituzione), con ciò anche
determinando l'abrogazione
per incompatibilità dei divieti e delle
limitazioni in tema di
coltivazione di OGM che erano contenuti in
alcune legislazioni
regionali.
Infatti, la formulazione e
specificazione del principio di coesistenza tra
colture transgeniche,
biologiche e convenzionali, rappresenta il punto di
sintesi fra i divergenti
interessi, di rilievo costituzionale, costituiti da un
lato dalla libertà di
iniziativa economica dell'imprenditore agricolo e
dall'altro lato dall'
esigenza che tale libertà non sia esercitata in contrasto
con l'utilità sociale, ed in
particolare recando danni sproporzionati
all'ambiente e alla salute.
Con la sentenza della Corte
costituzionale n. 116/2006 è stata dichiarata
l'incostituzionalità degli
artt. 3, 4, 5, commi 3 e 4, 6, commi 1 e 2, 7 e 8,
del citato d.l., in quanto
ritenuti irrispettosi della competenza legislativa
regionale in materia di
agricoltura, atteso che disciplinavano l'adozione
da parte delle Regioni di
piani di coesistenza, anziché lasciare alle
Regioni la competenza a
disciplinare con proprie leggi tali piani. Più in
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particolare, ad avviso della
Consulta, spetta alle Regioni disciplinare la
produzione agricola in
presenza anche di colture transgeniche, e
segnatamente "le modalità di
applicazione del principio di coesistenza
nei diversi territori regionali,
notoriamente molto differenziati dal punto
di vista morfologico e
produttivo" (C. cost. n. 116/2006).
Giova sottolineare che la
declaratoria di incostituzionalità ha riguardato
anche l'art. 8 del citato
d.l., che in via transitoria vietava le coltivazioni
transgeniche a fini
commerciali nelle more dell'adozione dei piani di
coesistenza.
8. Ciò premesso in diritto,
in punto di fatto si deve osservare che dalle
stesse deduzioni depositate
dall'Amministrazione emerge che non è
contestato che le varietà di
mais geneticamente modificate per le quali è
stata richiesta
l'autorizzazione alla messa a coltura sono già iscritte nel
catalogo comune europeo, e
dunque non vi sono ostacoli di carattere
sanitario o ambientale che ai
sensi dell'art. 23, direttiva 18/2001,
giustifichino un intervento
precauzionale dello Stato membro in termini
di divieto o di limitazione
della coltivazione.
Non è dunque contestato che
la richiesta di autorizzazione è in astratto
accoglibile.
Sotto tale profilo, non
possono trovare accoglimento le censure secondo
cui si sarebbe introdotta una
deroga ai sensi dell'art. 23, direttiva
18/2001, come tale
necessitante di notifica agli organi comunitari.
9. Invece, da parte appellata
viene opposto l'ostacolo della mancata
adozione dei piani regionali
di coesistenza.
La questione di diritto è
dunque se la mancata adozione di tali piani
possa costituire ostacolo al
rilascio dell'autorizzazione.
Considerati i profili
prettamente economici che devono essere
regolamentati dai piani di
coesistenza, e considerato che a tali piani sono
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estranei i profili ambientali
e sanitari, e il principio comunitario della
coltivabilità degli OGM se
autorizzati, il rilascio dell'autorizzazione alla
coltivazione non può essere
condizionato alla previa adozione dei piani
di coesistenza.
Pertanto, non si può ritenere
che in attesa dei c.d. piani di coesistenza
regionali, venga meno
l'obbligo di istruzione e conclusione dei
procedimenti autorizzatori
disciplinati, con disposizioni specifiche non
toccate, neppure
indirettamente, dalla declaratoria di incostituzionalità,
da fonti legislative (e
regolamentari) diverse dal d.l. n. 279/2004. Tanto
più che, per stessa
affermazione della Consulta, non è più discutibile il
principio comunitario, ormai
recepito nell'ordinamento nazionale,
"costituito dalla facoltà di
impiego di OGM in agricoltura, purché
autorizzati". Ne discende,
con tutta evidenza, che il blocco generalizzato
dei procedimenti di autorizzazione
in attesa dei c.d. piani di coesistenza
regionali, esporrebbe lo
Stato italiano a responsabilità sul piano
comunitario, rendendo di
fatto inapplicabile nell'ordinamento nazionale
quello che è un principio
imposto dal diritto comunitario.
A ciò può essere aggiunto che
anche il richiamo al principio di
precauzione, a sostegno
dell'impossibilità per l'Amministrazione di
istruire e concludere i
procedimenti autorizzativi, si palesa nella specie
inconferente, non avendo
l'Amministrazione indicato specifici studi
scientifici ai quali potrebbe
essere eventualmente ricondotto un rischio
per la salute umana, o altri
beni o diritti fondamentali, derivante dalla
conclusione positiva dei
medesimi procedimenti.
10. Per quanto esposto,
l'appello va accolto e per l'effetto vanno
annullati gli atti impugnati
e va dichiarato l'obbligo
dell'Amministrazione di
provvedere sull'istanza di autorizzazione, entro
un termine di novanta giorni
decorrente dalla comunicazione o, se
anteriore, notificazione
della sentenza. Resta fermo il potere
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dell'Amministrazione statale
di avviare i procedimenti sostitutivi che
l'ordinamento appresta per il
caso di inerzia delle Regioni nel dare
attuazione a obblighi
comunitari.
11. Va invece respinta, per
difetto di prova, che era onere di parte
appellante fornire, la
domanda di risarcimento del danno.
12. La novità e complessità
delle questioni giustifica la compensazione
delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale (sezione sesta),
definitivamente pronunciando
sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei
sensi di cui in motivazione
e, per l'effetto:
a) annulla i provvedimenti
impugnati;
b) ordina all'Amministrazione
di concludere il procedimento
autorizzatorio nei sensi e
termini di cui in motivazione;
c) respinge la domanda di
risarcimento del danno.
Ordina che la presente
decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella
camera di consiglio del giorno 11 dicembre
2009 con l'intervento dei
Signori:
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Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/01/2010
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