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ANCHE LE ANALISI IRREGOLARI FANNO PIENA PROVA PDF Stampa E-mail
di Marco Malvicini   
ImageLa Cassazione penale – sentenza 2.4.2009 n. 21652 - afferma che si può condannare anche sulla base di analisi effettuate dagli organi di controllo in modo non conforme alle procedure.
La recente sentenza che qui si riporta ha infatti confermato la condanna del legale rappresentante di un’azienda produttrice di mangimi, dell’amministratore addetto alla commercializzazione e del responsabile dell’organizzazione della produzione per il reato previsto dall’ art. 22 della Legge 15 febbraio 1963 n. 281.

Era risultato, infatti, che tali soggetti avevano messo in vendita mangime completo per suini non conforme alle prescrizioni di legge, in quanto la percentuale di rame contenuta risultava difforme dai valori indicati in etichetta.

La difesa degli imputati aveva però messo i evidenza che le analisi su cui si fondava l’accusa erano inattendibili perché effettuate sulla base di campionamenti eseguiti dagli organi di controllo con modalità difformi da quanto previsto dalla legge.

Tale inattendibilità doveva portare all’assoluzione perché la discrepanza indicata nell’accusa era minimale, quindi un campionamento non idoneo poteva senz’altro avere determinato un’accusa infondata.

La normativa che gli imputati non ritenevano essere stata rispettata era il decreto ministeriale 20 aprile 1978 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni per il controllo ufficiale degli alimenti per animali.

Esso prescrive che il numero minimo di campioni elementari da prelevare corrisponda a 7 campioni per le partite di peso non superiore a 2,5 tonnellate e per quelle di peso superiore a un numero di campioni pari al risultato ottenuto dalla radice quadrata di 20 volte il numero di tonnellate della partita da campionare con un massimo di 40 campioni elementari.

Nel caso di specie, invece, il mangime sottoposto ad analisi, corrispondente al peso complessivo di 7.5 tonnellate era contenuto in 10 silos metallici del peso di kg 750 ciascuno. Ciò avrebbe dovuto comportare, ove fossero stati presi in considerazione autonomamente i singoli silos, il prelievo di 7 campioni per ognuno di essi, mentre in sede di prelevamento si è proceduto alla formazione di soli 4 campioni per ciascun silos, quantitativo non rappresentativo ai fini delle analisi.

Ad analoga conclusione si sarebbe pervenuto considerando tutti i silos quali componenti di un'unica partita. In tal caso i campioni da prelevare corrispondevano ad un minimo di 12 ed un massimo di 40, ma il citato decreto ministeriale prescrive che i campioni elementari devono essere prelevati da un punto a caso dal complesso della partita. Invece vennero effettuati 10 prelevamenti dai bocchettoni e poi suddivisi in campioni più piccoli, in tal modo i campioni prelevati non corrispondevano alla nozione di campioni elementari secondo la definizione della norma e non dovevano essere considerati rappresentativi.

La Cassazione ha respinto tali eccezioni affermando che norme relative al prelevamento e alle analisi di campioni di merci hanno un carattere ordinatorio e non costituiscono condizioni per il regolare esercizio della azione penale. Pertanto eventuali irregolarità non determinano nullità.

Ne conseguiva la conferma della condanna degli imputati.
 
NOTA DI APPROFONDIMENTO:

si riporta qui di seguito il testo integrale della sentenza sopra commentata: 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                   
SEZIONE TERZA PENALE                         

avverso la sentenza in data 8.7.2008 del Tribunale di Cuneo,  con  la 
quale  vennero  condannati  alla pena di  Euro  1.600,00  di  ammenda 
ciascuno, quali colpevoli del reato di cui alla L. 15 febbraio  1963, 
n.  281, art. 22 come sostituito dal D.L. 11 gennaio 2001, n. 1, art. 
7 quater convertito con modificazioni dalla L. 9 marzo 2001, n. 49; 
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso; 
Udita  in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo 
Maria Lombardi; 
Udito  il  P.M., in persona dei Sost. Procuratore Generale  Dott.  DI 
POPOLO Angelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. 

Fatto

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Cuneo ha affermato la colpevolezza di R.G., R.B. e R. P.B. in ordine al reato di cui alla L. 15 febbraio 1963, n. 281, art. 22 come sostituito dal D.L. 11 gennaio 2001, n. 1, art. 7 quater convertito con modificazioni dalla L. 9 marzo 2001, n. 49, loro ascritto per avere, nelle rispettive qualità, il primo di rappresentante legale della ditta MANGIMI 4 TORRI S.r.l., il secondo di amministratore addetto alla commercializzazione ed il terzo di amministratore responsabile dell'organizzazione della produzione, prodotto e messo in vendita mangime completo per suini non conforme alle prescrizioni di legge, poichè la percentuale di rame contenuta nel mangime risultava inferiore ai valori di tolleranza stabiliti dal D.M. 21 febbraio 2001 riportati in etichetta.
Il giudice di merito ha ritenuto infondate le argomentazioni difensive, con le quali era stata contestata l'attendibilità delle analisi effettuate sui mangimi ed in particolare dedotta la irregolarità delle operazioni con le quali si era proceduto alla formazione dei campioni mediante prelievi del mangime dai silos nei quali era contenuto.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore degli imputati, che la denuncia per violazione di legge con due motivi di gravame.

Diritto

Con il primo mezzo di annullamento i ricorrenti denunciano la violazione ed errata applicazione del D.M. 20 aprile 1978 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni per il controllo ufficiale degli alimenti per animali.
Si premette che nel caso in esame la regolarità delle operazioni di formazione dei campioni appare rilevante poichè il quantitativo di rame accertato risultava di poco inferiore al limite prescritto.
Si osserva, poi, che il citato decreto ministeriale prescrive che il numero minimo di campioni elementari da prelevare, che corrisponde a 7 campioni per le partite di peso non superiore a 2,5 tonnellate e per quelle di peso superiore a un numero di campioni corrispondente al risultato ottenuto dalla radice quadrata di 20 volte il numero di tonnellate della partita da campionare con un massimo di 40 campioni elementari.

Si osserva, quindi, che il mangime sottoposto ad analisi, corrispondente al peso complessivo di 7.5 tonnellate era contenuto in 10 silos metallici del peso di kg 750 ciascuno;
che, pertanto, ove fossero stati presi in considerazione autonomamente i singoli silos, si sarebbe dovuto procedere al prelievo di 7 campioni per ognuno di essi, mentre in sede di prelevamento si è proceduto alla formazione di soli 4 campioni per ciascun silos, quantitativo non rappresentativo ai fini delle analisi; che, peraltro, ad analoghe conclusioni si perviene considerando tutti i silos quali componenti di un'unica partita.

Si deduce che in tal caso i campioni da prelevare corrispondevano ad un minimo di 12 ed un massimo di 40, ma che il citato decreto ministeriale prescrive che i campioni elementari devono essere prelevati da un punto a caso dal complesso della partita;
che, invece, vennero effettuati 10 prelevamenti dai bocchettoni e poi suddivisi in campioni più piccoli, sicchè i campioni prelevati non corrispondono alla nozione di campioni elementari secondo la definizione della norma e non possono essere considerati rappresentativi ai fini delle analisi.

Si osserva inoltre che la sentenza impugnata ha erroneamente attribuito valore probatorio della regolarità del prelievo dei campioni al fatto che l'Istituto Superiore di Sanità nulla ha rilevato sul punto;
che tale argomentazione è inconferente in quanto L'Istituto Superiore di Sanità non ha modo di valutare la regolarità delle operazioni di prelievo dei campioni.

Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia violazione degli artt. 516, 521 e 522 c.p.p..
Si deduce, in sintesi, che i fatto contestato nel capo di imputazione risulta diverso da quello accertato in sede dibattimentale con conseguente violazione dei diritto di difesa degli imputati.
In particolare si rileva che nel capo di imputazione era stata contestata la produzione e messa in vendita di una partita di mangimi per suini in sacchi da 70 kg,. mentre è stato accertato che il mangime era contenuto in silos metallici del peso complessivo di 7,5 tonnellate; che le divergenze tra fatto contestato e fatto accertato sono idonee ad incidere sull'esercizio del diritto di difesa, considerate le diverse modalità di prelievo dei campioni nell'ipotesi di mangimi alla rinfusa rispetto a quelle previste nel caso di mangime contenuto in confezioni.
li ricorso non è fondato.
Preliminarmente, stante il carattere pregiudiziale del relativo motivo di gravame, la Corte osserva che non sussiste la denunciata violazione dell'art. 521 c.p.p..

E' stato da tempo affermato da questa Suprema Corte in tema di correlazione fra imputazione contestata e sentenza che, per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perchè, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del fatto insussistente quando l'imputato, attraverso l"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (sez. un. 19.6.1996 n. 16, Di Francesco, RV 205619;
conf., più di recente, sez. 4^, 200541663, Cannizzo ed altro, RV 232423).

Orbene, nel caso in esame, la diversa indicazione contenuta nel capo di imputazione circa il confezionamento del mangime per suini in sacchi da 70 kg, invece che alla rinfusa, non costituisce certamente una divergenza tra fatto contestato e fatto accertato di per sè idonea ad incidere sull'esercizio del diritto di difesa degli imputati, essendo peraltro costoro pienamente a conoscenza, nel caso in esame, di tutti gli elementi di fatto sui quali si è proceduto all'accertamento di merito attraverso la formazione, in contraddittorio, del verbale di prelievo dei campioni da sottoporre ad analisi.

Anche il primo motivo di gravame è infondato.
E' stato reiteratamente affermato dal consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte che "Le norme relative al prelevamento e alle analisi di campioni di merci hanno un carattere ordinatorio e non costituiscono condizioni per il regolare esercizio della azione penale.
Di conseguenza eventuali irregolarità in materia non determinano nullità". (sez. 6^, 198403551, Nappi, RV 163751; sez. 6^, 198500201, Madeddu, RV 167328).
Sicchè legittimamente il giudice di merito può trarre dalle stesse motivo di convincimento per il giudizio e per la decisione, indipendentemente dalla esistenza di eventuali irregolarità, salva la valutazione della tenuta logica della motivazione della pronuncia sul punto.
Orbene, la sentenza impugnata risulta adeguatamente motivata ed immune da vizi logici in ordine all'accertamento della regolarità delle operazioni, con le quali furono prelevati i campioni di mangime da sottoporre ad analisi, ed alla conseguente attendibilità del risultato delle stesse.

La valutazione sul punto, infatti, risulta fondata, oltre che sulle risultanze del verbale di prelievo, sulla deposizione del tecnico che ha partecipato, unitamente al veterinario della ASL, alle relative operazioni, il quale ha riferito che nel caso in esame vennero preparati quaranta campioni elementari, corrispondenti al numero massimo previsto dal citato D.M. 20 aprile 1978 con riferimento all'ipotesi di mangime sfuso di peso superiore a 2,5 tonnellate, mediante il prelievo dai vari bocchettoni dei silos contenenti il mangime, poi miscelati per la formazione del campione finale.
Peraltro, va anche rilevato che dal verbale di prelevamento, redatto nel contraddittorio con il rappresentante legale dell'azienda, non risulta essere stato formulato alcun rilievo in quella sede in ordine alla regolarità delle operazioni di formazione dei campioni da sottoporre ad analisi, nè dal predetto verbale si rilevano elementi che confortino l'assunto dei ricorrenti circa la irregolarità delle operazioni effettuate.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 2 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2009


 
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