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La professionalità delle aziende di servizio operanti nel settore della disinfestazione, derattizzazione e disinfezione è un requisito fondamentale per le attività di prevenzione, di monitoraggio e di lotta agli infestanti.

Oltre alle abilitazioni previste dalla Legge n. 82/94 e dal D.M. n. 274/97, unitamente alla nomina del Responsabile Tecnico aziendale presso la Camera di Commercio territorialmente competente, le aziende del settore dispongono di due strumenti normativi che definiscono i requisiti, le competenze e l’approccio metodologico  delle società di servizio in tutta la Comunità Europea e delle modalità di svolgimento delle verifiche per stabilirne la conformità: la UNI EN 16636:2015 e il Protocollo CEPA Certified®

Lo Standard UNI EN 16636:2015 rappresenta un documento unico nel suo genere in quanto definisce i requisiti societari, le competenze professionali e le fasi di processo (Grafico) nell’erogazione dei servizi di gestione degli infestanti all’interno della Comunità Europea. Questo dispositivo consente: 

  • alle società di servizio, di disporre di un documento di riferimento con il quale organizzare la propria struttura in modo professionale e uniforme in tutta l’UE, attraverso un approccio metodologico, una terminologia e anche un orientamento formativo sui contenuti comune (Allegato A);
  • ai fruitori di tali servizi, quali gli enti pubblici e le aziende private, anche con sedi ed interessi nei diversi Paesi della Comunità Europea, di affidare queste attività confidando in una uniformità delle prestazioni e rendendo possibile la predisposizione di procedure e di capitolati di appalto declinabili in tutta l’UE; 
  • agli istituti di certificazione, di accertare la conformità delle aziende di servizio ai contenuti della norma in modo armonico, con gli stessi riferimenti ed evitando interpretazioni diverse all’interno della UE. Ciò a vantaggio delle piccole e medie società di servizio come delle grandi multinazionali aventi sedi in più Paesi;
  • alle istituzioni pubbliche, dalle Commissioni europee ai Ministeri nazionali che propongono gli indirizzi legislativi, sino alle Autorità Sanitarie Locali chiamate a svolgere i controlli sull’Igiene Pubblica e nel Settore Veterinario.

 Completata l’approvazione e la pubblicazione della UNI EN 16636:2015, la Confederazione Europea delle Associazioni di Pest control (CEPA) ha predisposto un documento che regolamenta le modalità di svolgimento delle verifiche di conformità condotte dagli Istituti di Certificazione: lo Schema CEPA Certified®. 

L’adozione di questo protocollo, può essere richiesta dalla società di servizio quando decide di certificare i propri processi in conformità alla norma UNI EN 16636:2015, ed è anche proponibile dagli stessi Istituti di Certificazione all’avvio dell’iter in quanto rappresenta il percorso metodologico per lo svolgimento delle ispezioni e per il rilascio delle certificazioni in grado di valorizzare ulteriormente questa attività.  

Se da un lato troviamo nella UNI EN 16636:2015 i requisiti tecnici e metodologici di cui deve disporre una azienda di servizi per la gestione degli infestanti, dall’altro lato il Protocollo CEPA Certified® stabilisce i criteri per raccogliere in modo rappresentativo e coerente queste evidenze, allo stesso modo, in tutta la Comunità Europea. Vale la pena citare gli elementi più importanti che il protocollo richiede e che ne motivano l’ampio interesse per il settore: 

  • la frequenza degli audit4 nel corso del triennio di validità del certificato emesso dall’Istituto di Certificazione proposti per la UNI EN 16636:2015;
  • le modalità con le quali devono essere svolte le verifiche ispettive presso le società di servizio, compreso il criterio da adottare per la verifica delle sedi diverse dalla principale: la/le sedi secondarie, la/le filiali, le unità locali comprese quelle di carattere stagionale coinvolte nello svolgimento delle attività;
  • l’assoluta necessità di svolgere la verifica anche durante l’erogazione dei vari servizi offerti dalla società. Vanno pertanto verificati, a rotazione durante il triennio, tutti i servizi di disinfestazione svolti (e dichiarati) dalla società: i trattamenti con Presidi Medico Chirurgici o con Biocidi nei vari ambiti di intervento (urbano, industriale, alimentare, ecc.); la gestione degli infestanti nell’ambito di appalti pubblici, e quindi sul territorio (zanzare e altri parassiti), nelle aree verdi extra agricole e negli edifici pubblici; i sistemi di allontanamento, di esclusione e di dissuasione di animali infestanti come i volatili o le nutrie; i trattamenti con Prodotti Fitosanitari, sia rivolti alle alberature, sia alle derrate vegetali immagazzinate in post raccolto. E, soprattutto in questo periodo, non è secondaria la verifica dei servizi di sanificazione straordinaria e di disinfezione per il contrasto e il contenimento del Covid-19;
  • la verifica dei materiali e delle attrezzature, e non solo dei dispositivi di controllo e di monitoraggio (trappole, contenitori, ecc.), ma anche e soprattutto degli strumenti utilizzati per l’irrorazione delle sostanze attive quali gli atomizzatori, i nebulizzatori, le pompe a precompressione, e altre apparecchiature (anche di misura) utilizzate nei servizi.
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