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Attualità
Normativa

Con il Regolamento (UE) 2023/1115 sulla deforestazione (EUDR European Deforestation Regulation) la commissione Europea, nell’ambito del Green Deal, si prefigge l’obiettivo di ridurre l'impatto dei consumi europei sulla deforestazione globale, promuovendo un mercato di prodotti più sostenibili. 

Si tratta di un provvedimento che impone rigide restrizioni sull’immissione nel mercato dell’Unione Europea e sull’esportazione di determinati prodotti legati alla deforestazione.

In primo luogo, è importante ricordare che la deforestazione è la “conversione a uso agricolo, antropogenica o meno, di una foresta”.

La norma riguarda gli operatori e i commercianti che immettono, mettono a disposizione sul mercato o esportano dall’UE, prodotti che contengono o che sono stati nutriti o fabbricati usando materie prime e prodotti correlati (indicati nel relativo allegato I) che contribuiscono alla deforestazione, individuati in: bovini; cacao; caffè; palma da olio; gomma; legno.

Tali prodotti devono essere ottenuti nel rispetto della legislazione pertinente del Paese di produzione e certificati come “a deforestazione zero”, ossia prodotti su terreni che non sono stati oggetto di deforestazione dopo il 31 dicembre 2020.

Il fulcro della normativa è la dovuta diligenza (due diligence) che l’operatore deve esercitare, raccogliendo informazioni dettagliate suull'origine delle materie prime, valutando i rischi di deforestazione e implementando misure di mitigazione se necessario. Tale attività si concretizza in una specifica dichiarazione di dovuta diligenza messa a disposizione delle autorità competenti attraverso il sistema di informazione appositamente istituito.

È importante tenere presente che, mettendo la dichiarazione di dovuta diligenza a disposizione delle autorità competenti, l’operatore si assume la responsabilità della conformità del prodotto interessato.

Sono previste deroghe per le PMI, ossia le “microimprese, piccole e medie imprese”, ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che fornisce i parametri per la loro classificazione.

Gli obblighi di informazione richiesti dalla normativa sono molto articolati. Tra questi uno dei più significativi è la geolocalizzazione (ossia l’ubicazione geografica descritta mediante coordinate di latitudine e longitudine) di tutti gli appezzamenti nei quali sono state prodotte le materie prime interessate che il prodotto in esame contiene o con cui è stato fabbricato, unitamente alla data o al periodo di produzione.

Per consentire tale adempimento la commissione europea ha messo a disposizione i file  GeoJSON, ossia un formato di interscambio di dati geospaziali per la rappresentazione di informazioni geografiche utili per la geolocalizzazione, avviando peraltro dei test per il relativo utilizzo.

In sostanza: l’operatore dovrà definire e mantiene aggiornato un insieme di procedure e misure che gli consenta di garantire la conformità dei prodotti interessati che immette sul mercato o esporta, riesaminando lo stesso almeno una volta l’anno e con l’obbligo di aggiornarlo in caso di nuovi sviluppi.

Il regolamento definisce ovviamente anche i compiti e i poteri delle Autorità competenti degli stati membri, che dovranno collaborare sia tra loro che con la Commissione.

Le Autorità dispongono anche di poteri di azione immediata laddove siano individuate situazioni di rischio elevato di non conformità. In particolare, possono essere adottate misure provvisorie di sospensione dell’immissione o la messa a disposizione dei prodotti interessati sul mercato oppure, una volta istituita l’interfaccia elettronica con lo sportello unico dell’Unione Europea per le dogane, la sospensione dell’immissione in libera pratica o l’esportazione per i prodotti che entrano o escono dalla UE.

Sono comunque previste anche azioni correttive che le autorità possono attivare nei confronti degli operatori al fine di ottenere il loro adeguamento al regolamento in caso di non conformità.

Particolarmente significative le sanzioni pecuniarie che dovranno essere commisurate al danno ambientale e al valore delle materie prime interessate o dei prodotti interessati, al fine di garantire che i trasgressori siano effettivamente privati dei vantaggi economici derivanti dalle violazioni. Per le persone giuridiche, l’ammontare massimo della sanzione è almeno pari al 4% del fatturato totale annuo.

Si aggiungono misure accessorie, quali la confisca, e interdittive, come l’esclusione temporanea dalle procedure di appalto pubblico e dall’accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni, il divieto temporaneo di immettere o rendere disponibili sul mercato o di esportare le materie prime interessate e i prodotti interessati, in caso di violazione grave o di recidività.

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Applicazione e possibili proroghe

Il regolamento è applicabile dal 31.12.2024, tuttavia il 2 ottobre 2024 la Commissione Europea ha proposto una proroga di 12 mesi  al Parlamento e al Consiglio per concedere alle parti interessate più tempo per prepararsi. Se approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, la proroga renderebbe la legge applicabile il 30 dicembre 2025 per le grandi imprese e il 30 giugno 2026 per le microimprese e le piccole imprese.

Contestualmente ha pubblicato una serie di documenti per supportare l’operatore nell’interpretazione e nell’applicazione della complessa normativa. Sono inoltre state fornite informazioni sulla Classificazione dei Paesi in base al rischio evidenziando che “seguendo la metodologia applicata, un’ampia maggioranza di paesi in tutto il mondo sarà classificata come ‘a basso rischio’. Ciò darà l’opportunità di concentrare gli sforzi collettivi laddove le sfide della deforestazione sono più acute”. È stato inoltre comunicato che “il sistema informativo in cui le imprese registreranno le loro dichiarazioni di dovuta diligenza è pronto per iniziare ad essere utilizzato”.

La Guidance Document for regulation (EU) 2023/1115 on deforestation-free products

Con la proposta di proroga, la Commissione ha pubblicato una Linea Guida quale strumento orientativo per gli operatori, le autorità nazionali competenti e gli organismi preposti all’applicazione della normativa.

Essa contiene approfondimenti e chiarimenti sulle definizioni di “immissione sul mercato”, “messa a disposizione nel mercato”, “esportazione” e “operatore”, sulla data di entrata in vigore e sul termine per la domanda.

Viene esaminato il tema della adeguata diligenza del “rischio negligibile” e sono forniti chiarimenti sulla “complessità della catena di fornitura”, sulla legalità nonché sull’ambito del prodotto.

L’operatore può qui reperire le modalità per la manutenzione regolare di un sistema di due diligence nonché elementi per la valutazione dei prodotti compositi.

Viene infine chiarito il ruolo delle certificazioni e degli schemi di verifica di parte terza nella valutazione e mitigazione del rischio e il concetto di uso agricolo

Le FAQ

Altro documento importante per l’applicazione del Regolamento EUDR sono le FAQ aggiornate al 3 ottobre 2024.

Si tratta di un articolato documento che in forma molto diretta risponde ai principali dubbi e criticità del regolamento sulla tracciabilità, sulle definizioni, sulla dichiarazione di dovuta diligenza, sul sistema di benchmarking dei Paesi, sui sistemi a supporto e sulle sanzioni.

Strategic Framework for International Cooperation Engagement

Un ulteriore e importante documento concerne il quadro di impegno strategico volto a sostenere il lavoro in partnership con paesi e parti interessate in tutto il mondo sulla base di una serie di principi consolidati e attraverso le catene del valore pertinenti negli sforzi per affrontare congiuntamente alla radice le cause della deforestazione e del degrado forestale, nell’ambito dell’EUDR, ma anche oltre.

L’allegato di tale documento contiene i principi generali sulla metodologia di benchmarking dei paesi.

L’obiettivo è di classificare i paesi come a basso, standard o ad alto rischio, facilitando processi di due diligence degli operatori e consentire alle autorità competenti di effettuare un monitoraggio efficace e imporre la conformità. Inoltre, si prefigge di fungere da incentivo per i paesi produttori a migliorare la sostenibilità dei loro sistemi di produzione agricola e minimizzare l’impatto della deforestazione.

Conclusioni

Il Regolamento EUDR introduce nuovi e articolati adempimenti per gli operatori che sono chiamati a impostare specifici sistemi di dovuta diligenza per garantire che determinati prodotti siano a deforestazione zero. Si tratta di una sfida importante le cui modalità di applicazione richiederanno tempo e organizzazione soprattutto per le realtà medio piccole che dovranno strutturarsi per adempiere alle rigide disposizioni del regolamento.

Avv. Chiara Marinuzzi Studio Legale Gaetano Forte