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Attualità
Normativa

Le osservazioni espresse dal parlamento Europeo sulla nota normativa comunitaria relativa alle indicazioni nutrizionali e alla salute fornite sui prodotti alimentari.

Tutti gli operatori che hanno rivendicato aspetti nutrizionali o salutistici dei propri prodotti hanno dovuto fare i conti con il Reg. CE 1924/06, talvolta inciampando in sanzioni e provvedimenti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del mercato.

All’epoca della sua emanazione il citato regolamento ha indubbiamente costituito una svolta, portando da una disciplina che si potrebbe definire “negativa” (nel senso che si poteva comunicare nei limiti e nei confini del divieto di ingannevolezza) a una regolamentazione “positiva”, ossia che individua modalità, limiti, condizioni di utilizzo e prevede lista specifica di indicazioni ammesse.

A corredo si ricorda il D.Lgs. 27/2017 recante le norme sanzionatori in materia che ha articolato una serie di sanzioni amministrative graduate e proporzionate alle diverse previsioni del Reg. CE 1924/06.

La complessità della materia ha nel corso degli anni fatto emergere delle criticità che oggi sono state rilevate dal Parlamento Europeo in vista di un miglioramento della normativa vigente.

Le osservazioni

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 17 ottobre 2024 è stata pubblicata la Risoluzione C/2024/5729 del Parlamento europeo del 18 gennaio 2024 sull’attuazione del Regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari.

Le risoluzioni definiscono i lavori futuri previsti in uno specifico settore di attività. Sono prive di effetti giuridici, ma possono invitare la Commissione a presentare una proposta o ad adottare ulteriori misure.

La risoluzione in questione scaturisce da un contesto che tiene in considerazione non solo delle problematiche giuridiche, ma anche e soprattutto il contesto connesso alla tutela del consumatore ma anche quello sanitario. Ciò anche alla luce del fatto che almeno il 18% dei prodotti sul mercato recano “informazioni nutrizionali o sulla salute, e quindi risultano idonei ad essere percepiti dal consumatore come portatori di un effetto nutrizionale, fisiologico o per la salute in generale e che possono incoraggiare lo stesso ad assumere tali prodotti anche in modo non corretto”. Il panorama dell’alimentazione e delle conoscenze dei consumatori in materia rappresenta un elemento che non può essere trascurato, anche in considerazione della forte influenza che tali claim posso avere. Nei vari considerando il Parlamento fa riferimento anche ai problemi di peso e di obesità che si rilevano nell’Unione europea che sono forieri di conseguenze sulla salute e sulla sanità pubblica.

Premesso ciò, il Parlamento europeo ha posto l’accento su alcuni nodi problematici della normativa sui claim nutrizionali e salutistici quali, ad esempio:

Mancata definizione dei profili nutrizionali

Il considerando 11 del Reg. UE 1924/06 afferma che “l’applicazione di profili nutrizionali come criterio è intesa ad evitare situazioni in cui le indicazioni nutrizionali o sulla salute occultano il valore nutrizionale complessivo di un dato prodotto alimentare e possono quindi fuorviare il consumatore che cerca di compiere scelte sane nel quadro di una dieta equilibrata. Scopo unico dei profili nutrizionali previsti dal presente regolamento dovrebbe essere quello di regolare le circostanze in cui sono possibili le indicazioni. Il cui sviluppo potrà costituire uno strumento per proteggere i consumatori dall’esposizione ad alimenti contenenti indicazioni sulla salute che presentano composizioni nutrizionali inadeguate”. La relativa regolamentazione è prevista nell’articolo 4.

Il Parlamento europeo ricorda appunto che, a norma dell’articolo 4 del regolamento, la Commissione avrebbe dovuto stabilire profili nutrizionali per limitare l’uso delle indicazioni nutrizionali e sulla salute sui prodotti alimentari ricchi di grassi, zuccheri e/o sale entro il 19 gennaio 2009; si rammarica del fatto che la proposta della Commissione sui profili nutrizionali non sia ancora stata presentata, nonostante fosse prevista per il 2022 nell’ambito di una revisione della legislazione dell’UE in materia di informazioni alimentari ai consumatori. Secondo il Parlamento la definizione di profili nutrizionali con soglie nutrizionali specifiche per l’uso di indicazioni nutrizionali e sulla salute, conformemente all’articolo 4 del regolamento, rimane pertinente e necessaria per conseguire i suoi obiettivi.

Sugli edulcoranti

La risoluzione in discussione ricorda la classificazione da parte dell’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro dell’OMS dell’edulcorante aspartame come potenzialmente cancerogeno per l’uomo e che un riesame sistematico dell’OMS suggerisce che gli edulcoranti senza zucchero potrebbero essere collegati a un aumento del rischio di diabete di tipo 2, malattie cardiovascolari, mortalità generale e aumento del peso corporeo.

In tale contesto, il Parlamento ha invitato la Commissione a valutare la possibilità di limitare l’uso dell’indicazione nutrizionale consentita «senza zuccheri aggiunti» per i prodotti che contengono edulcoranti o alti livelli di zuccheri liberi.

Etichettatura nutrizionale sul front pack

L’art. 30 Reg. UE 1169/2011 parla delle c.d. informazioni nutrizionali ripetute ossia la possibilità, in presenza della dichiarazione nutrizionale obbligatoria, di ripetere alcune informazioni sul front pack (in particolare a) il valore energetico; oppure b) il valore energetico accompagnato dalla quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale).

Il Parlamento ricorda la necessità di elaborare un’etichettatura nutrizionale obbligatoria e armonizzata dell’UE sulla parte anteriore dell’imballaggio, basata su prove scientifiche e una comprovata comprensione da parte dei consumatori, nell’intento di sostenere la diffusione di informazioni precise sugli alimenti e su alternative più sane.

Allo stesso tempo deplora il ritardo della proposta di revisione del Regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori per quanto riguarda lo sviluppo di etichette nutrizionali sulla parte anteriore dell’imballaggio. A tal proposito osserva che gli studi dimostrano che gli effetti degli alimenti sulla salute non possono essere spiegati solo con la composizione nutrizionale, ma anche con il livello di trasformazione, in particolare nel caso degli alimenti ultra-trasformati; sottolinea pertanto che l’inclusione di informazioni sulla trasformazione degli alimenti nelle etichette nutrizionali interpretative poste sulla parte anteriore dell’imballaggio potrebbe essere nell’interesse della salute pubblica e dei consumatori e potrebbe rivelarsi efficace nell’aiutarli a compiere scelte alimentari più sane; chiede misure normative per ridurre l’onere sulla salute pubblica derivante dagli alimenti altamente trasformati.

I botanicals

Il Parlamento europeo sottolinea l’assenza di un elenco positivo o negativo dell’UE di sostanze botaniche utilizzate negli alimenti e negli integratori alimentari, nonché l’assenza di un elenco completo degli effetti benefici o nocivi per la salute dei prodotti botanici, il che comporta disparità legislative tra gli Stati membri, una frammentazione del mercato e la possibilità che prodotti potenzialmente non sicuri raggiungano i consumatori. Come noto, infatti, nel 2012 la Commissione ha stilato un elenco “in sospeso” di 2078 indicazioni sulla salute relative alle sostanze vegetali (c.d. botanicals), principalmente a causa dell’assenza di studi di intervento sull’uomo, il che ha portato alla sospensione della procedura di valutazione e autorizzazione dell’EFSA nel 2010. A tal proposito si osserva che la legislazione sui prodotti botanici negli alimenti e negli integratori alimentari non è armonizzata a livello dell’UE; che gli Stati membri dispongono di elenchi positivi o negativi di sostanze botaniche autorizzate nei prodotti alimentari oppure non dispongono di nessun elenco; che la classificazione dei prodotti botanici come prodotti alimentari o medicinali è di competenza di ogni singolo Stato membro; che lo scopo di un medicinale è quello di curare o prevenire le malattie degli esseri umani e che gli integratori alimentari sono destinati a consumatori che non hanno esigenze mediche immediate; che è pertanto importante mantenere una chiara distinzione tra alimenti e medicinali. Considerando che l’applicazione del regolamento per quanto riguarda le indicazioni sui prodotti botanici è stata notevolmente ritardata alla luce della sperequazione accordata all’uso tradizionale come prova di efficacia rispetto ai medicinali vegetali tradizionali, il Parlamento evidenzia la necessità imperativa di affrontare l’elenco “in sospeso” delle indicazioni sui prodotti botanici, valutando ulteriormente tali indicazioni come misura urgentemente necessaria per la protezione dei consumatori.

Comunicazioni online

Nella risoluzione in oggetto si sottolinea che la misura in cui il regolamento disciplina le comunicazioni online sui prodotti alimentari connesse alla salute rimane poco chiara.

In particolare, mette in rilievo le comunicazioni di influencer o celebrità sui social media che non sono sempre chiaramente commerciali o non commerciali e possono portare a indicazioni false e fuorvianti non verificate sui prodotti alimentari.

Sotto tale profilo pertanto la Commissione viene invitata a elaborare orientamenti esaustivi per l’applicazione del regolamento online

Scelte alimentari

Il Parlamento europeo, infine, deplora la mancanza di un approccio sistematico e basato su dati concreti alla creazione di ambienti alimentari che aiutino i consumatori a compiere scelte informate e che stimolino il passaggio a regimi alimentari più sani, compreso un maggiore consumo di alimenti di origine vegetale, quali frutta e verdura fresche, cereali interi e legumi.

La Risoluzione del Parlamento europeo individua una serie di criticità connesse al Reg. CE 1924/06 che ha nel corso degli anni mostrato diversi limiti che ne pregiudicano una concreta ed efficace attuazione sotto il profilo delle finalità proprie di tale regolamentazione.

Le osservazioni spaziano anche al Reg. UE 1169/2011 per il quale è in corso di discussione una revisione. In particolare, il Parlamento si sofferma sulla dichiarazione nutrizionale che dovrebbe costruire uno strumento più incisivo di informazione al consumatore.

Avv. Chiara Marinuzzi Studio legale Gaetano Forte