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Attualità
Normativa

Le sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) sono un vasto gruppo di sostanze chimiche di sintesi utilizzate per le loro proprietà di resistenza all’acqua, al grasso e alle macchie in prodotti come pentole antiaderenti, imballaggi per alimenti, indumenti idrorepellenti e schiume antincendio. Anche le sostanze attive contenute nei pesticidi possono essere costituite da PFAS.

L’uomo può venire esposto ai PFAS da fonti diverse, ad esempio tramite cibi, beni di consumo e anche l’ambiente. Queste sostanze possono, infatti, essere immesse nell’ambiente da impianti produttivi, discariche o impianti di trattamento delle acque reflue.

Noti anche come “sostanze chimiche eterne”, i PFAS sono estremamente persistenti e, una volta introdotti nell’ambiente, resistono alla degradazione a lungo. Il fatto che questi composti possano permanere a lungo nell’ambiente aumenta la probabilità della loro presenza negli alimenti e solleva preoccupazioni circa il loro impatto a lungo termine sulla salute e sull’ambiente.

Uno dei modi principali in cui i PFAS contaminano gli alimenti è il loro accumulo graduale in acqua, pesci, crostacei, piante e animali. Inoltre i PFAS possono migrare dalla lavorazione di alimenti e dai loro imballaggi.

Le autorità pubbliche dell’UE e degli Stati membri stanno lavorando per rendere ancora più stringente la regolamentazione dei PFAS nell’UE e per ridurne la presenza nell’ambiente e nella filiera alimentare. L’obiettivo è mitigare le potenziali conseguenze a lungo termine sulla salute e sull’ambiente associate all’esposizione ai PFAS.

Nel 2022 la Commissione ha emanato la Raccomandazione CE 2022/1431 che invita gli Stati membri a monitorare la presenza di PFAS negli alimenti dal 2022 al 2025.

In particolare, come si ricorderà, nel provvedimento vengono elencate le sostanze che devono essere verificate, effettuando analisi dell’acqua potabile e di alimenti che rispecchiano le abitudini di consumo, quali: frutta, ortaggi, radici e tuberi amilacei, alghe marine, cereali, frutta a guscio, semi oleosi, alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, alimenti di origine animale, bevande analcoliche, vino e birra.

La raccomandazione riporta i livelli indicativi per alcune categorie di prodotti, che, laddove vengano superati, fanno scattare ulteriori verifiche per individuare le cause della contaminazione.

PFAS e PPWR

Il 22 gennaio 2025 è stato pubblicato sulla GUUE il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Packaging and Packaging Waste Regulation).

Si tratta di una normativa che rappresenta una vera e propria rivoluzione finalizzata ad ambiziosi obiettivi di sostenibilità ambientale. Il provvedimento è figlio del Green Deal europeo e del nuovo piano d’azione per l’economia circolare per un’Europa più pulita e più competitiva. È un corpus composto da 188 considerando, 71 articoli e 12 allegati cui si aggiungeranno i numerosi regolamenti delegati e di esecuzione volti alla definizione delle singole prescrizioni

La finalità che si propone è, in particolare, quella di ridurre significativamente la produzione di rifiuti di imballaggio del 5% entro il 2030, del 10% entro il 2035 e del 15% entro il 2040, in particolare i rifiuti di imballaggio in plastica.

L’applicazione del regolamento parte dal 12 agosto 2026 salve, come detto, le diverse scadenze temporali ivi indicate.

Tra i requisiti stringenti del nuovo regolamento Europeo sugli imballaggi PPWR, troviamo quello relativo ai PFAS.

Nell’articolo 5 del provvedimento, si legge che:

“5. A decorrere dal 12 agosto 2026 gli imballaggi a contatto con i prodotti alimentari non sono immessi sul mercato se contengono sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) in concentrazione pari o superiore ai seguenti valori limite, nella misura in cui l’immissione sul mercato di tali imballaggi contenenti una siffatta concentrazione di PFAS non è vietata a norma di un altro atto giuridico dell’Unione:

a) 25 ppb per le PFAS misurate con analisi mirate delle PFAS (PFAS polimeriche escluse dalla quantificazione);

b) 250 ppb per la somma delle PFAS misurate come somma delle analisi mirate delle PFAS, se del caso, con precedente degradazione dei precursori (PFAS polimeriche escluse dalla quantificazione);

c) 50 ppm per le PFAS (comprese le PFAS polimeriche); se il fluoro totale supera 50 mg/kg, il fabbricante, l’importatore o l’utilizzatore a valle, definito, rispettivamente, all’articolo 3, punti 9), 11) e 13), del Regolamento (CE) n. 1907/2006, fornisce su richiesta al fabbricante o all’importatore, definito, rispettivamente, all’articolo 3, punti 1), 13) e 17) del presente regolamento, una prova della quantità di fluoro misurato come contenuto di PFAS o non-PFAS affinché possano stilare la documentazione tecnica di cui all’allegato VII del presente regolamento.

Per «PFAS» si intende qualsiasi sostanza contenente almeno un atomo di carbonio di metile (CF3-) o metilene (-CF2-) completamente fluorurato (senza alcun H/Cl/Br/I legato a esso), ad eccezione delle sostanze che contengono solo i seguenti elementi strutturali: CF3-X o X-CF2-X′, dove X = -OR o -NRR′ e X′ = metile (-CH3), metilene (-CH2-), un gruppo aromatico, un gruppo carbonilico (-C (O) -, -OR″, -SR″ o -NR″R‴; e dove R/R′/R″/R‴ è un idrogeno (-H), metile (-CH3), metilene (-CH2-), un gruppo aromatico o un gruppo carbonilico (-C(O)-). Entro il 12 agosto 2030, la Commissione effettua una valutazione per stabilire la necessità di modificare o abrogare il presente paragrafo al fine di evitare sovrapposizioni con le restrizioni o i divieti relativi all’uso delle PFAS stabiliti a norma del Regolamento (CE) n. 1935/2004, del Regolamento (CE) n. 1907/2006 o del Regolamento (UE) 2019/1021”.

Come prescritto dal paragrafo 6 dell’art. 5 sopra citate “La conformità alle prescrizioni di cui ai paragrafi 4 e 5 è dimostrata nella documentazione tecnica redatta conformemente all’allegato VII” ossia in base alla procedura di valutazione della conformità.

L’allegato VII intitolato “ Modulo A Controllo interno della produzione” afferma infatti che “1. Il controllo interno della produzione è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi stabiliti ai punti 2, 3 e 4 e garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che gli imballaggi interessati rispettano le prescrizioni degli articoli da 5 a 12 del presente regolamento ad essi applicabili”.

Entro il 12 agosto 2030, la Commissione effettuerà una valutazione per stabilire la necessità di modificare o abrogare il paragrafo 5 sopra citato al fine di evitare sovrapposizioni con le restrizioni o i divieti relativi all’uso delle PFAS stabiliti a norma del Regolamento (CE) n. 1935/2004, del Regolamento (CE) n. 1907/2006 o del Regolamento (UE) 2019/1021.

Conclusioni

I PFAS, noti come “sostanze chimiche permanenti” per la loro elevata persistenza nell’ambiente e nel corpo umano, sono da tempo nell’attenzione della Comunità europea che è intervenuta di recente sul tema, nell’ambito del Regolamento 40/2025/UE (PPWR) al fine di definire specifici limiti da rispettare per l’immissione sul mercato di imballaggi a contatto con gli alimenti.

Avv. Chiara Marinuzzi Studio Legale Gaetano Forte