Le filiere di bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, legno, soia sono in fermento per la prossima applicazione del Reg. UE 1115/2023 sulla deforestazione (EUDR European Deforestation Regulation) che, come noto, prefigge l’obiettivo di ridurre l’impatto dei consumi europei sulla deforestazione globale, promuovendo un mercato di prodotti più sostenibili.
Tali prodotti devono essere ottenuti nel rispetto della legislazione pertinente del Paese di produzione e certificati come “a deforestazione zero” ossia prodotti su terreni che non sono stati oggetto di deforestazione dopo il 31 dicembre 2020.
L’applicazione prevista originariamente per fine 2024 è stata prorogata di un anno e quindi è slittata al 31 dicembre 2025, salvo per le piccole e microimprese per le quali la deadline è il 30 giugno 2025.
Ad aprile di quest’anno sono intervenuti due importanti aggiornamenti dei seguenti documenti: la Comunicazione della Commissione C/2024/6789 recante “Documento di orientamento per il Regolamento (UE) 2023/1115 relativo ai prodotti a deforestazione zero” nonché le FAQ (versione 4).
Inoltre, il 23 aprile 2025 è stato pubblicato sulla GUUE il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1093 della Commissione, del 22 maggio 2025, che riporta l’elenco di paesi che presentano un basso o un alto rischio di produrre materie prime interessate per cui i prodotti interessati non sono conformi all’articolo 3, lettera a.
Gli ultimi aggiornamenti sull’eudr
La Comunicazione C/2024/6789
Tale documento si occupa specificamente delle definizioni di «immissione sul mercato», «messa a disposizione sul mercato» ed «esportazione», di «operatore», contiene inoltre uno schema in merito alla data di entrata in vigore e tempistica per l’applicazione definendo i casi relativi al periodo transitorio compreso tra l’entrata in vigore del 29 giugno 2023 e la data di applicazione del 31 dicembre 2025 e per le piccole e microimprese del 30 giugno 2025.
In essa sono reperibili diversi strumenti comprese una serie di domande per l’accertamento della dovuta diligenza e l’individuazione del «rischio trascurabile».
Viene definito il ruolo dei commercianti PMI e non PMI, i cui obblighi sono più ampiamente dettagliati nelle FAQ.
La comunicazione chiarisce il ruolo di specialità dell’EUDR rispetto alla direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (CSDDD) la cui applicabilità è stata tuttavia prorogata. Sono inoltre offerti chiarimenti del concetto di «complessità della catena di approvvigionamento» che è strumentale sia alla valutazione del rischio, che alla possibilità di accedere alla due diligence semplificata di cui all’art. 13 EUDR, che consente di non effettuare la valutazione del rischio e di adottare le relative misure di mitigazione, a condizione che l’acquisto avvenga da Paesi considerati a basso rischio.
Si forniscono inoltre chiarimenti sulla legalità e quindi su concetto di conformità alla legislazione dei Paese di produzione, sul sistema di dovuta di diligenza e sulla sua costruzione nonché sui prodotti composti.
Un chiarimento particolare, ripreso poi dalle FAQ, è la tematica degli imballaggi per i quali emerge che sono soggetti al regolamento:
- materiali da imballaggio commercializzati come prodotti a sé stanti;
- contenitori che conferiscono carattere essenziale al prodotto, mentre non sono soggetti al Regolamento:
- materiali da imballaggio presentati con il prodotto e usati solo per proteggerlo, sostenerlo o trasportarlo.
Un punto specifico viene dedicato ai sistemi di certificazione per i quali viene chiarito che gli stessi non possono sostituire gli adempimenti dell’EUDR in quanto strumenti che rimangono volontari.
Le FAQ versione 4
Contengono elementi di particolare significatività a livello interpretativo in quanto consentono una serie di semplificazioni molto importanti per i soggetti interessati. Queste presentano un’ampia disamina della tracciabilità e delle modalità per effettuare la geolocalizzazione (punto 1) e del sistema informativo (punto 7). Ecco alcuni degli aspetti più rilevanti.
Adempimenti degli operatori/commercianti non PMI a valle della catena di approvvigionamento (cc. Downstream operator/traders)
In base all’art. 8 par. 9 dell’EUDR, in caso di prodotti già corredati da una dichiarazione di dovuta diligenza (DDS) gli operatori/commercianti non PMI possono fare riferimento a tali dichiarazioni (richiamandole nella dichiarazione di dovuta diligenza che essi sono comunque tenuti a presentare al sistema informativo) purché accertino che gli operatori a monte abbiano esercitato la dovuta diligenza (ossia che abbiano raccolto informazioni, tra cui la geolocalizzazione, abbiano svolto la valutazione del rischio e, nel caso in cui questo non sia nullo o trascurabile, che abbiano adottato le relative misure di mitigazione del rischio).
Nella prima versione delle FAQ tale “accertamento” implicava comunque una serie di verifiche sulla filiera.
In base alle nuove FAQ, è stato chiarito che tale accertamento può essere svolto attraverso la raccolta e verifica della validità (mediante il sistema informatico) delle dichiarazioni di dovuta diligenza dei propri fornitori. Situazione che indubbiamente rende meno impattanti gli obblighi di tali soggetti.
Trasformazione
Le FAQ chiariscono che l’attività di trasformazione è considerata rilevante solo se comporta il cambio del codice doganale. Il che significa che in tal caso il soggetto è qualificabile come commerciante (trader) e non un come operatore (downstream operator). A titolo esemplificativo si riporta il caso di chi effettua la torrefazione del caffè (codice HS 0901) che non cambia nelle prime quattro cifre rispetto alla materia prima originaria.
Gruppi di impresa
Interessante il chiarimento fornito in relazione ai Gruppi di ogni impresa, che non rilevano ai fini dell’EUDR, in quanto ogni ente deve presentare la propria DDS. Eventualmente è possibile individuare una delle imprese del Gruppo come mandatario, ossia un soggetto che può presentare la dichiarazione di dovuta diligenza in nome e per conto di un altro soggetto.
Esportazione
Semplificazioni anche per l’export: gli operatori che esportano prodotti realizzati con merci o altri prodotti già oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza possono avvalersi anche delle pertinenti semplificazioni.
Modalità e tempistiche per la DDS
Le FAQ chiariscono che sarà possibile presentare una DDS per diversi lotti o spedizioni e che questa può coprire le quantità di prodotti immesse sul mercato, messe a disposizione o esportate per la durata di 1 anno.
Benchmarking Paesi
Con il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1093 sono stati definiti i paesi a basso e alto rischio espressamente riportati nell’allegato I. Tutti gli altri Paesi non indicati nell’allegato al regolamento sono a rischio standard.
Tale classificazione è strumentale alle verifiche delle autorità competenti sugli operatori e sui commercianti riguardanti i sistemi di dovuta diligenza e la conformità dei prodotti interessati; all’applicazione della dovuta diligenza semplificata (che consente andare esenti dalla valutazione del rischio e dall’adozione di misure di mitigazione) ex art. 13 del regolamento; alla valutazione del rischio da parte degli operatori e dei commercianti soggetti alla dovuta diligenza completa.
Conclusioni
Il 31 dicembre 2025 costituisce la prima deadline per l’applicazione dell’EUDR per le filiere di bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, legno, soia. I recenti documenti emessi dalla Commissione europea e il Regolamento di esecuzione sulla classificazione dei Paesi costituiscono uno strumento molto importante per la definizione degli obblighi in particolare alla luce di diverse semplificazioni che dovrebbero rendere l’adempimento al complesso regolamento meno gravoso.
Avv. Chiara Marinuzzi Studio Legale Gaetano Forte