La nuove regolamentazione sarà applicabile dal 27 settembre 2026 senza periodo di smaltimento scorte. Significa che gli operatori devono farsi trovare pronti.
Da quella data, infatti, scatta la black list definita dalla Direttiva UE 825/2024 e recepita in Italia con il D.Lgs. 20 febbraio 2026, n. 30 sulla “Responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde” mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione. Il decreto modifica il Codice del Consumo andando a integrare le pratiche commerciali scorrette già in esso previste connotandone la valenza “ambientale”.
Le asserzioni ambientali ingannevoli
Per “asserzione ambientale” s’intende, nel contesto di una comunicazione commerciale, qualsiasi messaggio o rappresentazione avente carattere non obbligatorio a norma del diritto dell’Unione europea o nazionale, in qualsiasi forma, compresi testi e rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche, quali marchi, nomi di marche, nomi di società o nomi di prodotti, che asserisce o implica che un dato prodotto, categoria di prodotto, marca o operatore economico ha un impatto positivo o nullo sull’ambiente oppure è meno dannoso per l’ambiente rispetto ad altri prodotti, categorie di prodotto, marche o operatori economici oppure ha migliorato il proprio impatto nel corso del tempo.
In base alla novellata formulazione, l’art. 21 del Codice del Consumo rubricato “azioni ingannevoli” prevede ora che:
“1. È considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso:
b) le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilità, i vantaggi, i rischi, l’esecuzione, la composizione, le caratteristiche ambientali o sociali, gli accessori, gli aspetti relativi alla circolarità, quali la durabilità, la riparabilità o la riciclabilità, l’assistenza post-vendita al consumatore e il trattamento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, la consegna, l’idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l’origine geografica o commerciale o i risultati che si possono attendere dal suo uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto”.
Impegni futuri e vantaggi irrilevanti
Con il nuovo decreto, al comma 2 del medesimo art. 21, sono aggiunte le seguenti lettere b-ter) e b-quater).
Il testo così riformulato, sempre applicabile a decorrere dal 27 settembre 2026, prevede ora che:
“2. È altresì considerata ingannevole una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, induce o è idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso e comporti:
- b-ter) la formulazione di un’asserzione ambientale relativa a prestazioni ambientali future senza includere impegni chiari, oggettivi, pubblicamente disponibili e verificabili stabiliti in un piano di attuazione dettagliato e realistico che includa obiettivi misurabili e con scadenze precise, così come altri elementi pertinenti necessari per sostenerne l’attuazione, come l’assegnazione delle risorse, e che sia verificato periodicamente da un terzo indipendente, le cui conclusioni sono messe a disposizione dei consumatori”.
Come si vede in questa nuova previsione il legislatore pone limiti ben precisi agli operatori per garantire che le “promesse” effettuate mediante la comunicazione ambientale possano essere rispettate. Ciò implica un impegno organizzativo e strutturale per poter dimostrare la correttezza delle asserzioni ambientali future a fronte di eventuali contestazioni da parte delle autorità competenti:
- “b-quater) la pubblicizzazione come vantaggi per i consumatori di elementi irrilevanti che non derivano dalle caratteristiche del prodotto o dell'impresa”.
All’art. 22 del Codice del Consumo, rubricato “omissioni ingannevoli” la nuova formulazione prevede che:
- “È considerata ingannevole una pratica commerciale che nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonché dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, omette informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e induce o è idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso”.
Comparazione e dati a supporto
Il nuovo decreto pone inoltre specifici confini all’ipotesi di comparazione tra le caratteristiche ambientali o sociali o di circolarità dei prodotti o dei servizi:
- “5-ter) Quando il professionista fornisce un servizio di raffronto fra prodotti e comunica al consumatore informazioni sulle caratteristiche ambientali o sociali o sugli aspetti relativi alla circolarità, quali la durabilità, la riparabilità o la riciclabilità, dei prodotti o dei fornitori di tali prodotti, sono considerate rilevanti le informazioni sul metodo di raffronto, sui prodotti raffrontati e sui fornitori di tali prodotti, così come sulle misure predisposte per tenere aggiornate le informazioni”.
Anche in tale caso viene in rilievo la necessità dell’operatore di definire, in modo strutturato e documentalmente organizzato, come viene fatto il raffronto, quali i dati a supporto e soprattutto come tali dati sono aggiornati. Non meno rilevante sarà il modo in cui nella comunicazione si “conduce” il consumatore a verificare tali dati e a disporre di strumenti di controllo della comparazione.
L’etichetta di sostenibilità e le certificazioni
Uno dei temi più spinosi della nuova normativa concerne l’etichetta di sostenibilità che sta creando molti dubbi interpretativi.
All’art. 23 recante l’elenco delle pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli sono aggiunte le seguenti fattispecie:
- “b-bis) esibire una etichetta di sostenibilità che non è basata su un sistema di certificazione o non è stabilita da autorità pubbliche”.
Per “etichetta di sostenibilità” s’intende qualsiasi marchio di fiducia, marchio di qualità o equivalente, pubblico o privato, avente carattere volontario, che mira a distinguere e promuovere un prodotto, un processo o un’impresa con riferimento alle sue caratteristiche ambientali o sociali oppure a entrambe, esclusi i marchi obbligatori richiesti a norma del diritto dell’Unione europea o nazionale.

Mentre un “sistema di certificazione” è quel sistema di verifica da parte di terzi che certifica che un prodotto, un processo o un’impresa è conforme a determinati requisiti, che consente l’uso di una corrispondente etichetta di sostenibilità e le cui condizioni, compresi i requisiti, sono accessibili al pubblico e soddisfano i criteri seguenti:
1) il sistema, nel rispetto di condizioni trasparenti, eque e non discriminatorie, è aperto a tutti gli operatori economici disposti e in grado di conformarsi ai suoi requisiti;
2) i requisiti del sistema sono elaborati dal titolare dello stesso in consultazione con gli esperti pertinenti e i portatori di interessi;
3) il sistema stabilisce procedure per affrontare i casi di non conformità ai requisiti del sistema e prevede la revoca o la sospensione dell’uso dell’etichetta di sostenibilità da parte dell’operatore economico in caso di non conformità ai requisiti del sistema;
4) il monitoraggio della conformità dell’operatore economico ai requisiti del sistema è oggetto di una procedura obiettiva ed è svolto da un terzo la cui competenza e la cui indipendenza, sia dal titolare del sistema, sia dall'operatore economico, si basano su norme e procedure internazionali, dell’Unione europea o nazionali.
Sul punto, come detto c’è discussione in quanto dal testo della norma non è chiaro se sono vietati in toto i marchi autoprodotti ovvero se la norma concerne i c.d. marchi di certificazione basati su disciplinari aperti a tutti ma a oggi non certificati da parte terza.
Asserzioni generiche
Inserito, inoltre, dopo la lettera d) dell’art. 23 la seguente pratica considerata in ogni caso ingannevole:
- “d-bis) formulare un’asserzione ambientale generica per la quale il professionista non è in grado di dimostrare l’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinenti all'asserzione”.
Per “asserzione ambientale generica” s’intende qualsiasi asserzione ambientale formulata per iscritto o in forma orale, anche attraverso media audiovisivi, non inclusa in una etichetta di sostenibilità e la cui specificazione non è fornita in termini chiari ed evidenti tramite lo stesso mezzo di comunicazione.
Nei “considerando” alla Direttiva 2024/825 sono indicati come esempi diciture quali «rispettoso dell’ambiente», «ecocompatibile», «verde», «amico della natura», «ecologico», «rispettoso dal punto di vista ambientale», «rispettoso dal punto di vista del clima», «che salvaguarda l’ambiente», «rispettoso in termini di emissioni di carbonio», «efficiente sotto il profilo energetico», «biodegradabile», «a base biologica» o asserzioni analoghe che suggeriscono o danno l’impressione di un’eccellenza delle prestazioni ambientali. Il considerando 10 della Direttiva aggiunge che: “un operatore economico non dovrebbe formulare un’asserzione generica come «consapevole», «sostenibile» o «responsabile» basata esclusivamente sull’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali, in quanto tali asserzioni riguardano altre caratteristiche oltre a quelle ambientali, come le caratteristiche sociali”.
Per “eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali” s’intendono invece le prestazioni ambientali conformi al Regolamento (CE) n. 66/2010 (Ecolabel UE), a un sistema nazionale o regionale di assegnazione di marchi di qualità ecologica di tipo I in conformità della norma EN ISO 14024, ufficialmente riconosciuto negli Stati membri, oppure conformi alle migliori prestazioni ambientali ai sensi delle altre disposizioni applicabili del diritto dell’Unione europea.
Asserzioni parziali
Si aggiungono, infine, all’elenco delle “pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli” di cui all’art. 23 del Codice del Consumo:
- “d-ter) formulare un’asserzione ambientale concernente il prodotto nel suo complesso o l’attività del professionista nel suo complesso quando riguarda soltanto un determinato aspetto del prodotto o uno specifico elemento dell’attività del professionista”.
Asserzioni sul clima
Il decreto, vista la particolare sensibilità del consumatore su tale aspetto, ha formulato una specifica pratica scorretta in relazione alle emissioni di gas serra, vietando di:
- “d-quater) asserire, sulla base della compensazione delle emissioni di gas a effetto serra, che un prodotto ha un impatto neutro, ridotto o positivo sull’ambiente in termini di emissioni di gas a effetto serra”.
Vanto di caratteristiche comuni
Tale pratica ricalca quella generale che vieta i vanti di caratteristiche comuni. Viene quindi considerato ingannevole:
- “l-bis) presentare requisiti imposti per legge sul mercato dell’Unione europea per tutti i prodotti appartenenti a una data categoria come se fossero un tratto distintivo dell’offerta del professionista”.
In base a quest’ultimo divieto un operatore non può, ad esempio, pubblicizzare un determinato prodotto quale non contenente una specifica sostanza chimica, laddove tale sostanza è già vietata per legge nell’Unione in tutti i prodotti appartenenti alla data categoria.
Per quel che concerne tematiche diverse dai c.d. “green claim” si segnala che sono state inserite, nell’ambito del Codice del Consumo, specifiche disposizioni volte a contrastare la pratica della obsolescenza precoce e programmata dei prodotti, intese come una politica commerciale che comporta la pianificazione o la progettazione deliberata di un prodotto con una durata di vita limitata.
Aspetti sanzionatori
Le pratiche sopra descritte sono state inserite nel vigente Codice del Consumo che prevede la competenza dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato.
La stessa, come noto, potrà applicare sanzioni amministrative fino a 10 milioni di euro, salvo che non utilizzi, nei casi possibili, lo strumento della moral suasion o degli impegni.
Conclusioni
Il nuovo D.Lgs. 30/2026 introduce nuove pratiche commerciali scorrette all’interno del Codice del Consumo aventi ad oggetto gli aspetti ambientali, sociali e di circolarità.
L’applicazione della norma è stabilita al 27 settembre 2026, senza periodo di smaltimento scorte; il che impone agli operatori di svolgere in tempi brevi una mappatura delle proprie comunicazioni ambientali al fine di verificarne la conformità al nuovo testo di legge, con particolare attenzione alle etichette di sostenibilità che indubbiamente costituiscono uno dei profili più delicati e di controversa interpretazione.
Avv. Chiara Marinuzzi Studio Legale Gaetano Forte