Un approfondimento sulle disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani. La sintesi è stata fatta avvalendosi di quanto pubblicato sul sito istituzionale dal Servizio Studi della Camera dei Deputati XIX legislatura
Nel corso di quest’anno è stato definitivamente approvato dalla Camera dei Deputati il DDL a difesa del patrimonio agroalimentare italiano. Il provvedimento si compone di 21 articoli, suddivisi in 3 titoli (sanzioni penali, sanzioni amministrative e disposizioni finali).
In particolare, e per quanto concerne i fatti costituenti reato, nel titolo VIII del libro II del Codice Penale il DDL (nella cui rubrica viene aggiunto l’inciso “il patrimonio agroalimentare”) viene inserito un apposito capo II-bis specificamente dedicato ai delitti contro il patrimonio agroalimentare.
Premessa l’abrogazione degli artt. 516 e 517 - bis C.p., nel reato di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, di cui all’art. 517-quater C.p., il disegno di legge inasprisce il trattamento sanzionatorio e anticipa la tutela anche per l’attività che precede l’immissione nel mercato.
La circostanza attenuante a effetto speciale, di cui all’articolo 517-quinquies C.p., che riduce la pena, dalla metà a due terzi, nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l’autorità di polizia e l’autorità giudiziaria si estende, oltre al già previsto reato di cui all’art. 517-quater, anche ai nuovi reati di cui agli artt. 517-sexies e 517-septies.
Introduzione del reato di frode alimentare
Viene introdotto il reato di frode alimentare, di cui all’art. 517-sexies C.p., che appresta una tutela anticipata con riferimento ad alimenti, acque o bevande che, per origine, provenienza, qualità o quantità, siano sostanzialmente difformi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti. La fattispecie trova applicazione solo in via residuale rispetto ai casi di commercio di alimenti con segni mendaci e rispetto all’ipotesi in cui il fatto costituisca reato più grave.
Elementi essenziali sono l’induzione in errore e il fine del profitto. La sanzione prevista è quella della reclusione cumulata con una multa (a differenza della attuale e generica frode in commercio che prevede la pena alternativa), fatti salvi i casi di lieve entità non punibili.
Introduzione del reato di commercio di alimenti con segni mendaci
Viene introdotto il reato di commercio di alimenti con segni mendaci, di cui all’art. 517-septies C.p., che si configura come una particolare ipotesi di frode, in cui il fatto tipico è individuato nella condotta di chi, al fine di indurre in errore il compratore sull’origine, la provenienza, la qualità o la quantità degli alimenti o degli ingredienti, utilizza segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, falsi o ingannevoli. Anche in questo caso la sanzione è della reclusione e della multa.
Nuove pene accessorie e circostanze aggravanti
Nuova è anche la pena accessoria, di cui all’art. 517-octies C.p., in caso di fatto di particolare gravità o di recidiva specifica, che comporta la chiusura temporanea dello stabilimento o dell’esercizio nell’ambito del quale il fatto è stato commesso. Il medesimo articolo prevede anche circostanze aggravanti – con aumento della pena sino a un terzo – applicabili ai due reati di nuova introduzione laddove le condotte attengano a prodotti o ingredienti che hanno denominazioni di origine o indicazione geografica protette, quando le frodi sono commesse mediante falsi documenti di trasporto o false dichiarazioni all’organismo di vigilanza, qualora i fatti siano connotati da particolare gravità in ragione della quantità dell’alimento o, ancora, ove le condotte abbiano a oggetto alimenti indicati come biologici in assenza della relativa certificazione.
Sempre nel Codice Penale al Capo III vengono introdotte modifiche che riguardano le sanzioni accessorie e la confisca.
In materia di sanzioni accessorie, viene ampliato l’ambito di applicazione della pubblicazione della sentenza di condanna per i reati di cui agli articoli 517-quater, 517-sexies e 517-septies e ai reati associativi di cui agli articoli 416 e 416-bis se l’associazione è diretta alla commissione dei medesimi delitti e introdotto il nuovo articolo 518.1 C.p., che prevede l’interdizione da una professione o da un’arte, accompagnata dal divieto di ottenere autorizzazioni, concessioni o abilitazioni ovvero di accedere a contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell’Unione europea, per lo svolgimento di attività imprenditoriali. Inoltre, per i reati di cui agli artt. 517-sexies e 517-septies, realizzati con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate diretti a commettere tali reati, il giudice può disporre la chiusura temporanea – da 1 a 12 mesi – o definitiva dello stabilimento.
Il nuovo articolo 518.2 C.p. prevede l’obbligatorietà della confisca per le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e per quelle che costituiscono l’oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto del reato. È inoltre possibile ricorrere alla confisca per equivalente.
Infine, i reati di cui agli artt. 517-sexies e 517-septies, aggravati ai sensi del quarto comma dell’articolo 517-octies (ovvero realizzati con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate diretti a commettere tali reati) sono inseriti nell’elenco dei delitti contro l’industria e il commercio per i quali è prevista la responsabilità degli enti, ai quali può essere comminata una sanzione pecuniaria fino a 500 quote, ai sensi dell’articolo 25-bis.1 del Decreto Legislativo 231 del 2001.
Sono previste inoltre le intercettazioni telefoniche per le indagini relative ai reati di frode alimentare e di commercio di alimenti con segni mendaci.
In conclusione
Con questa normativa si può pertanto ritenere conclusa la riforma degli illeciti alimentari, già oggetto di attenzione in materia di Controlli ufficiali con il Reg. CE n. 625/2017 poi trasfuso nei Decreti Legislativi di adeguamento nazionale del 2021 (vedasi tra tutti il D.Lgs. 27/21), che hanno disciplinato tra gli altri il nuovo istituto della Controperizia e della Controversia. A seguire la c.d. riforma Cartabia di cui al D.Lgs. 150/2022, il cui art. 70 ha introdotto gli artt. 12 ter e ss della L. 283/62, di fatto prevedendo una sorta di depenalizzazione dei reati alimentari contravvenzionali e di minore disvalore sociale di cui all’art. 5 L. 283/62, in presenza di condizioni di rimedio post factum dell’illecito, attraverso l’adempimento di prescrizioni e il pagamento di una semplice sanzione amministrativa. A questo punto non ci resta che aspettare l’applicazione pratica dell’intera disciplina per vederne gli effetti!
Avv. Gaetano Forte, Studio Legale Gaetano Forte