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Attualità
Normativa

Vale la pena ricordare i contenuti delle principali normative in materia di indicazioni geografiche con gli obblighi in materia di etichettatura e le relative procedure per la registrazione, modifica e cancellazione.

Questo a livello nazionale, ha portato l’emanazione dei seguenti atti: 
Circolare relativa all’obbligo di indicazione del nome del produttore o dell’operatore nell’etichettatura dei prodotti agricoli DOP e IGP - Art. 37, par. 5, Regolamento (UE) 2024/114 del 6 marzo 2026 e DM 22 dicembre 2025 sulle procedure di registrazione, modifica e cancellazione delle indicazioni geografiche.

L’obbligo di indicazione del nome del produttore o dell’operatore

Come noto, con l’articolo 37 del Regolamento n. 1143/2024 relativo alle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che costituisce la nuova normativa “orizzontale” in materia di indicazioni geografiche, è stata introdotta una nuova disposizione normativa in base alla quale: “5. Se i prodotti agricoli sono designati da un’indicazione geografica, un’indicazione del nome del produttore o dell’operatore appare nell’etichettatura nello stesso campo visivo dell’indicazione geografica. In tal caso, il nome dell’operatore è inteso come il nome dell’operatore responsabile della fase di produzione in cui è ottenuto il prodotto che deve essere oggetto dell’indicazione geografica o responsabile della trasformazione sostanziale di tale prodotto.

Se la superficie maggiore degli imballaggi o dei contenitori corrisponde a quella descritta all’articolo 16, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1169/2011, l’indicazione del nome del produttore o dell’operatore è volontaria.

I prodotti agricoli […] commercializzati come indicazione geografica ed etichettati prima del 14 maggio 2026 possono continuare a essere immessi sul mercato senza rispettare l’obbligo di indicare il nome del produttore o dell’operatore nello stesso campo visivo dell’indicazione geografica, fino a esaurimento delle scorte esistenti”.

L’articolo in questione è stato di recente modificato dall’articolo 4 del Regolamento (UE) 2026/471 abolendo tale obbligo limitatamente al settore delle bevande spiritose.

Per «fase di produzione» s’intende qualsiasi fase di produzione, comprese quelle di materie prime, o trasformazione, preparazione o invecchiamento che si conclude nel momento in cui il prodotto è pronto per essere immesso sul mercato.

Ciò posto, con la Circolare del 6 marzo 2026 il Masaf ha fornito alcuni chiarimenti in merito a:

Nozione di «stesso campo visivo»

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera k) del Regolamento (UE) n. 1169/2011, per «campo visivo» si intendono” tutte le superfici di un imballaggio che possono essere lette da un unico angolo visuale”. Pertanto, lo «stesso campo visivo» si riferisce generalmente all’area dell’etichetta/imballaggio che può essere vista dalla stessa angolazione, senza la necessità di ruotare il prodotto.

Il nome del produttore o dell’operatore e l’indicazione geografica (cioè, il nome del prodotto agricolo registrato come DOP o IGP) devono essere visibili – almeno una volta – da un unico punto di vista.

Il nome del produttore o dell’operatore insieme all’indicazione geografica possono essere menzionati anche soltanto nella c.d. retro-etichetta.

Nozione di «produttore»

Per «produttore» si intende una persona fisica o giuridica appartenente alla categoria individuata in base all’art. 4 del Decreto Ministeriale 12/04/2000 n. 61413 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di  origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e iscritta al sistema di controllo della pertinente DOP o IGP.

Il citato art. 4 del DM 12/04/2000 stabilisce che: “Sulla base dei criteri stabiliti nelle premesse al presente decreto, sono individuati, nelle filiere produttive nelle quali sono ricompresi tutti i prodotti italiani attualmente riconosciuti a DOP o a IGP, le seguenti categorie di «produttori ed utilizzatori»:

a) «caseifici» nella filiera formaggi;
b) «produttori agricoli» nella filiera ortofrutticoli e cereali non trasformati;
c) «imprese di lavorazione» nella filiera ortofrutticoli e cereali trasformati;
d) «olivicoltori» nella filiera grassi (oli);
e) «allevatori» nella filiera carni fresche;
f) «imprese di lavorazione» nella filiera preparazioni carni;
g) «preparatori» nella filiera prodotti panetteria;
h) «elaboratori» nella filiera aceti diversi dagli aceti di vino;
i) «agricoltori» nella filiera oli essenziali;
l) «apicoltori» o «caseifici» nella filiera altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari di vario tipo, escluso il burro, ecc.);
m) «agricoltori» nella filiera caffè, tè e spezie, escluso il matè;
n) «pescatori» e/o «allevatori» nella filiera pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati;
o) «produttori» nella filiera prodotti di pasticceria, confetteria o biscotteria;
p) «pastificio», nella filiera pasta alimentare»;
q) «produttori», nella filiera cioccolato e prodotti derivati;
r) «elaboratori» nella filiera vini aromatizzati.

Se un prodotto è realizzato da più produttori, sull’etichetta può essere indicato solo uno tra tutti i produttori oppure quello responsabile della fase di produzione in cui il prodotto acquisisce il suo carattere e le sue caratteristiche finali essenziali.

Se il nome o la ragione sociale del produttore contenuto nel marchio o nel logo è identico al nome del produttore o dell’operatore del prodotto designato dalla DOP o IGP, il requisito è soddisfatto.

Si precisa, infine, che, poiché il nome commerciale/di marca è normalmente diverso dal nome del produttore effettivo, in queste ipotesi l’indicazione del nome commerciale/di marca non soddisfa la condizione richiesta. Se, invece, il nome commerciale è identico alla ragione sociale del produttore, il requisito è soddisfatto.

Nozione di «operatore»

Per «operatore» si intende la persona fisica o giuridica responsabile della fase di produzione in cui il prodotto designato da DOP o IGP viene ottenuto oppure la persona fisica o giuridica responsabile della trasformazione sostanziale di tale prodotto.

Questa definizione ha l’obiettivo di semplificare l’attuazione dell’obbligo in caso di più produttori o in caso di difficoltà nella loro identificazione.

L’operatore può svolgere attività di trasformazione sostanziale del prodotto (postproduzione) non necessariamente incluse nel disciplinare di produzione.

Per «trasformazione sostanziale» si intende l’operazione che modifica in modo irreversibile lo stato fisico del prodotto designato da DOP o IGP.

Se il nome o la ragione sociale dell’operatore contenuto nel marchio o nel logo è identico al nome del produttore o dell’operatore del prodotto designato dalla DOP o IGP, il requisito di cui all’articolo 37, paragrafo 5, del Regolamento (UE) 2024/1143 è soddisfatto.

Infine, anche per la nozione di «operatore», così come per quella di «produttore» si precisa che, poiché il nome commerciale/di marca è normalmente diverso dal nome dell’operatore, in queste ipotesi l’indicazione del nome commerciale/di marca non soddisfa la condizione richiesta.

Se, invece, il nome commerciale è identico alla ragione sociale dell’operatore, il requisito è soddisfatto.

Ulteriori precisazioni

Prodotti stagionati

Nel caso di prodotti invecchiati/stagionati, dove l’invecchiamento/stagionatura rappresenta l’ultima fase di produzione dell’IG, come previsto dal disciplinare di produzione, ai soli fini di etichettatura, lo stagionatore può essere considerato un «produttore». Ciò vale anche nel caso in cui il periodo di stagionatura supera quello “minimo” specificato nel disciplinare di produzione (ad esempio, le ipotesi in cui il disciplinare di produzione prevede una certificazione volontaria per periodi di stagionatura più lunghi, oltre il minimo).

Prodotti sfusi

L’obbligo previsto dall’articolo 37, paragrafo 5, del Regolamento (UE) 2024/1143 – così come le altre norme obbligatorie in materia di etichettatura delle indicazioni geografiche – si applica anche ai prodotti sfusi o non confezionati, ad esempio a carni e formaggi freschi esposti nei banchi dei supermercati.

I soggetti interessati possono fornire le informazioni richieste nel modo che ritengono più opportuno, ad esempio su un avviso in prossimità del prodotto o sul bordo dello scaffale.

Ai fini dell’obbligo previsto dall’articolo 37, paragrafo 5, del Regolamento (UE) 2024/1143, gli stabilimenti di produzione non sono rilevanti: è sufficiente menzionare il nome del «produttore» o dell’«operatore».

Smaltimento etichette

Come sopra precisato i prodotti agricoli commercializzati come indicazione geografica ed etichettati prima del 14 maggio 2026 possono continuare a essere immessi sul mercato senza rispettare l’obbligo di indicare il nome del produttore o dell’operatore nello stesso campo visivo dell’indicazione geografica, fino a esaurimento delle scorte esistenti.

Con la Circolare in esame viene consentito lo smaltimento delle etichette già stampate prima del 14 maggio 2026 fino ad esaurimento delle scorte e, comunque, per un periodo massimo di 3 mesi a partire da tale data, quindi fino al 14 agosto 2026, esclusivamente per i prodotti agricoli designati da DOP e IGP circolanti sul territorio nazionale. 

Le nuove procedure

Nella GU del 16.03.2026 è stato pubblicato il DM 22 dicembre 2025 con cui viene abrogato il vecchio DM 14 ottobre 2013 e che ha regolamentato le procedure di registrazione, modifica e cancellazione delle Indicazioni geografiche. Con il nuovo provvedimento, in allineamento con il regolamento UE 1143/2024,:

Conclusioni

La normativa nazionale si allinea con le disposizioni del Regolamento UE 1143/2026 in vista di una maggiore chiarezza sul nuovo obbligo di indicazione del produttore o dell’operatore nell’etichettatura dei prodotti agricoli DOP e IGP su cui vi erano incertezze interpretative.

Riorganizzate anche le procedure per la fase nazionale di registrazione delle indicazioni geografiche nonché per le modalità di modifica e cancellazione delle stesse al fine di dare operatività alla nuova normativa.

Avv. Chiara Marinuzzi, Studio Gaetano Forte