Nell’Unione Europea le sostanze chimiche sono “governate” da uno specifico apparato normativo identificato con l’acronimo REACH il quale impone un dogma che può essere così riassunto: in Europa nessuna sostanza chimica può circolare se non è stata preventivamente identificata, valutata e approvata. Il termine “può circolare” significa: importata, prodotta e immessa in commercio, quindi utilizzata per produrre preparati chimici e articoli.

Preparati chimici e articoli

I preparati chimici – miscele tra 2 o più sostanze – coprono tutta la gamma merceologica dei prodotti finiti che diventano poi accessibili al consumatore, ovvero: farmaci, cosmetici, alimenti, mangimi, detersivi, disinfettanti, etc. Lo stesso vale per gli articoli, i quali sono, anche loro, il risultato di una miscela tra più sostanze chimiche, ma lo stato solido finale soddisfa le specifiche peculiarità di utilizzo. Tra gli articoli troviamo, ad esempio, gli oggetti MOCA (dagli imballi agli utensili per la manipolazione/conservazione/consumo degli alimenti), le apparecchiature elettriche ed elettroniche, i giocattoli, gli arredi, i tessuti, etc.

È evidente che questo controllo sulle sostanze chimiche pone una forte attenzione valutativa sull’“ intensità” dell’esposizione alla quale ambiente, lavoratori e consumatori vengono inevitabilemente coinvolti. L’obiettivo è quello di governarne i contenuti ponendo delle restrizioni d’impiego, dei limiti di concentrazione, dei divieti e generare dei flussi d’informazione che si devono distribuire lungo tutte le filiere produttive che compongono le attività industriali e professionali fino al consumatore.

Ruolo del Tecnologo Alimentare

Sempre secondo il regolamento REACH, la Scheda dati di sicurezza (più comunemente nota come Scheda di sicurezza) è il principale strumento di informazione che deve essere reso obbligatoriamente disponibile a tutte le figure operative presenti nelle filiere produttive.

Questa tipologia di documento rappresenta un modello informativo che viene concepito, imposto e utilizzato anche in strutture normative di altri Paesi del mondo con le analoghe finalità di quelle UE; quello che però lo contraddistingue è la diversa struttura dei punti da compilare/dichiarare coi relativi contenuti. Una Scheda di sicurezza in formato UE non corrisponde, a oggi, agli analoghi documenti rilasciati per una stessa sostanza dalle nazioni non europee.

Ciò pone un immediato filtro di valutazione/accettazione di questo documento relativo a una materia prima (mono-sostanza oppure miscela di sostanze), di origine extra-UE e oggetto d’importazione: la sua Scheda di sicurezza deve essere redatta secondo la versione consolidata dello specifico regolamento UE, altre versioni non sono valide e quindi devono essere respinte! 

Un esempio molto frequente, relativo a questo sfasamento tra normativa UE e Scheda di sicurezza, lo si riscontra per i derivati degli estratti vegetali molto usati per la preparazione degli integratori alimentari (ingredienti botanical, novel food) e tisane.

Un Tecnologo Alimentare che è operativo negli ambiti di R&D e/o della Qualità ha certamente a che fare con questa documentazione e saperla leggere, verificare e approvare o respingere è uno dei suoi compiti. Non entrerò nel dettaglio di tutti i contenuti di una Scheda di sicurezza e mi limiterò a prendere in considerazione solo alcuni punti chiave che risultano decisivi ai fini della sua valutazione. Ricordo infine che i requisiti REACH che interessano a diversi livelli le produzioni alimentari (alimenti, integratori alimentari, novel food ma anche i mangimi) saranno sempre più oggetto di ispezione da parte delle autorità. 

La struttura delle Schede di sicurezza in UE

Il Reg. UE 2015/830 è in sostanza la versione corrente della normativa che disciplina il contenuto di una Scheda di sicurezza, la quale deve essere composta da una precisa sequenza di 16 sezioni dai contenuti definiti, identificata dal livello di revisione e dalla data di emissione/revisione.

Il suo ambito applicativo temporale terminerà il 31 dicembre prossimo, in seguito questi documenti dovranno essere emessi secondo le disposizioni dettate dal Reg. UE 2020/878, il quale impone degli aggiornamenti sui contenuti delle 16 sezioni, con particolare riferimento alla 9 (proprietà chimico/fisiche).

Questo cambiamento dovrà essere gestito con attenzione da chi in azienda si occupa di questa tipologia di documentazione.

Per il mondo produttivo alimentare è bene precisare quanto segue: le materie prime e le miscele possono essere corredate dalle Schede di sicurezza mentre i prodotti finiti (alimenti, bevande) no.

Il condizionale è legato al fatto che i presupposti base che impongono, in UE, la stesura e il rilascio della Scheda di sicurezza sono i seguenti:

1. la materia prima e/o miscele risultano pericolose per la salute dell’operatore/consumatore e/o per l’ambiente.

2. una miscela di diverse materie prime pur non risultando nell’insieme pericolosa, contiene tuttavia una o più sostanze ingredienti che sono classificate come pericolose.

L’informazione relativa alla pericolosità viene evidenziata nella sezione 2, in particolare al punto 2.2, vengono riportate tutte quelle che dovranno poi comparire sull’etichetta apposta sui diversi ordini d’imballo.

All’interno dell’azienda è allora importante verificare questa corrispondenza: le materie prime in arrivo e a stock devono avere un’etichetta che riporta le analoghe informazioni dichiarate al punto 2.2; le successive revisioni delle Schede di sicurezza che impattano sulla pericolosità, a ricadere, impongono un analogo aggiornamento delle rispettive etichette per le successive forniture.

Materie prime, miscele destinate alla produzione di alimenti e alla produzione dei materiali/oggetti MOCA sono parte integrante di questo processo.

Il ricevimento di una Scheda di sicurezza, oppure di una sua revisione comporta che una figura responsabile debba: esaminarne i contenuti, approvarla/respingerla, archiviarla e renderla disponibile sia agli utenti interni che alle autorità in caso di ispezione.

Al punto 3 si riporta invece l’elenco delle sostanze ingredienti che, risultando pericolose, devono essere descritte in questa sezione. L’elenco prevede il rilascio della seguente sequenza di informazioni:

  1. nome chimico della sostanza;
  2. i suoi identificatori: CAS number (quando applicabile), EC number, N° REACh (quando applicabile);
  3. range di concentrazione % p/p (attenzione non sono accettabili intervalli del tipo 50-100%);
  4. elenco dei pericoli assegnati alla sostanza (pittogrammi, frasi H, frasi P e altre informazioni specifiche).

Il responsabile che gestisce le Schede di sicurezza può verificarne la correttezza consultando il database disponibile sul portale di ECHA (agenzia UE per la chimica). Accade spesso che le pericolosità del punto D non coincidono con quelle che ECHA (fonte ufficiale) ha invece assegnato e ciò inficia la validità della scheda. Oppure, altro caso, al punto 2.2 viene dichiarata la pericolosità, ma al punto 3 non viene fatta alcuna elencazione.

Al punto 14 vengono, invece, riportate le disposizioni da seguire per il trasporto “in sicurezza” delle materie prime e/o di miscele. Senza entrare nel merito del tecnicismo di questa sezione, se risulta compilata quando un’azienda deve organizzare delle spedizioni via terra e/o via mare e/o via aerea occorre seguire le disposizioni che qui vengono riportate.

Questo impatta sulla qualità degli imballi, sull’organizzazione della formazione dei bancali rapportati ai quantitativi massimi ammessi, alla etichettatura e al rilascio della Scheda di sicurezza che dovrà accompagnare la merce in spedizione.

Le Schede Informative

In un’azienda i principali utenti della Scheda di sicurezza sono: il medico di fabbrica, RSPP, il responsabile della logistica, R&D e tutto il personale che entra a contatto con queste sostanze/miscele.

Abbiamo già precisato che la normativa REACH non si applica a tutta una serie di prodotti finiti, tra i quali troviamo quelli di nostro interesse: alimenti e integratori alimentari.

Poiché può essere necessario dichiarare in modo ufficiale la non pericolosità di una sostanza, preparato, articolo allora si produce un documento chiamato Scheda Informativa, che strutturalmente è analoga alla Scheda di sicurezza (16 sezioni) e dove al punto 2 viene esplicitata la non pericolosità e, a ricadere, al punto 3 non compare alcun elenco oppure compare l’elenco compilato come descritto precedentemente con evidenza del fatto che il/i componente/i sono privi di classificazione di pericolosità. Anche questo documento deve essere rilasciato e gestito in forma controllata, riportando il livello e data di revisione.

Diversi componenti MOCA, poiché prive di pericolosità, sono accompagnati da Schede Informative; in questo ambito è bene ricordare che un oggetto o materiale MOCA, secondo il Reg. CE 1935/2004, deve essere “qualificato” dalla Dichiarazione di idoneità al contatto alimentare e dalla Documentazione di supporto.

Quest’ultima è in sostanza una cartella che raccoglie le Schede di sicurezza e/o Schede Informative di tutte le componenti chimiche dell’oggetto, i test di migrazione e le schede tecniche.

 

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