È operativa dal 14 giugno 2026 la normativa pensata per allineare i prodotti (miele, succhi di frutta, confetture) alle nuove esigenze nutrizionali e salutistiche e garantire una etichettatura più omogenea e chiara. Vediamo nel dettaglio le novità.

Recepita in Italia con il D.Lgs. 30 dicembre 2025, n. 207 la Direttiva UE 2024/1438, meglio nota come “Direttiva Breakfast”. Sono interessati i seguenti decreti:

  • Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n.179 sul miele.
  • Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n.151 relativo ai succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all’alimentazione umana.
  • Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 50 concernente confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all’alimentazione umana.
  • Decreto Legislativo 8 ottobre 2011, n. 175 su alcuni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all’alimentazione umana.

L’applicazione dal 14 giugno 2026, prevede un periodo transitorio che consente la commercializzazione fino all'esaurimento delle scorte dei prodotti immessi sul mercato o etichettati anteriormente al 14 giugno 2026.

Di seguito le principali novità per i comparti interessati.

MIELE - più garanzie sull’origine

Attualmente, il Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n. 179 prevede che l’etichetta del miele debba riportare il paese o i paesi d’origine in cui il miele è stato raccolto. In deroga, se il miele è originario di più Stati membri o paesi terzi, l’indicazione dei paesi d’origine può essere sostituita da una delle seguenti, a seconda dei casi:

  • «miscela di mieli originari dell’UE»,
  • «miscela di mieli non originari dell’UE»,
  • «miscela di mieli originari e non originari dell’UE».

Con il nuovo decreto è previsto che sull’etichetta deve essere indicato il Paese d’origine in cui il miele è stato raccolto. Se il miele è originario di più Paesi, i paesi d'origine in cui il miele è stato raccolto sono indicati sull’etichetta nel campo visivo principale, in ordine decrescente rispetto alla loro quota di peso, unitamente alla percentuale rappresentata da ciascuno di tali Paesi di origine. Per ogni singola quota della miscela è ammessa una tolleranza del 5%, calcolata sulla base della documentazione relativa alla tracciabilità dell’operatore. Quando in una miscela il numero di Paesi d’origine del miele è superiore a quattro e le quattro quote maggiori rappresentano oltre il 60% della miscela è consentito indicare con la percentuale solo tali quattro quote maggiori e gli altri Paesi d’origine in ordine decrescente senza percentuale.

Per gli imballaggi contenenti quantità nette di miele di peso inferiore a 30 grammi, i nomi dei Paesi d’origine possono essere sostituiti da un codice a due lettere conforme a quello dell’ultima versione della norma internazionale ISO 3166-1 (alfa-2) in vigore.

SUCCHI DI FRUTTA - attenzione agli zuccheri

Il comparto dei succhi di frutta era già stato interessato da un’importante modifica nel 2014 in cui il D.Lgs. 20/2014 aveva introdotto il divieto di addizionare con zucchero o edulcoranti i succhi di frutta.

Una delle principali novità del nuovo decreto, che risponde alla sempre maggiore attenzione dei consumatori alle implicazioni sulla salute legate al consumo di zucchero, è l’introduzione di tre nuove categorie:

  1. Succo di frutta a tasso ridotto di zuccheri

Il prodotto ottenuto dal succo di frutta, nel quale la quantità di zuccheri naturalmente presenti sia stata ridotta almeno del 30% mediante un processo autorizzato alle condizioni stabilite nell’allegato I, parte II, punto 3 del decreto, che mantiene tutte le altre caratteristiche fisiche, chimiche, organolettiche e nutrizionali essenziali di un succo di tipo medio del frutto da cui è ottenuto. Il succo di frutta a tasso ridotto di zuccheri può essere ottenuto tramite miscelazione di succo di frutta a tasso ridotto di zuccheri con succo di frutta, purea di frutta o entrambe.

  1. Succo di frutta da concentrato a tasso ridotto di zuccheri

Il prodotto ottenuto da succo di frutta da concentrato nel quale la quantità di zuccheri naturalmente presenti sia stata ridotta almeno del 30% mediante un processo autorizzato alle condizioni stabilite sempre nell’allegato del decreto, che mantiene tutte le altre caratteristiche fisiche, chimiche, organolettiche e nutrizionali essenziali di un succo di tipo medio del frutto da cui è ottenuto oppure il prodotto ottenuto ricostituendo il succo di frutta concentrato a tasso ridotto di zuccheri sopra indicato con acqua potabile.

Il succo di frutta da concentrato a tasso ridotto di zuccheri può essere ottenuto tramite miscelazione di succo di frutta da concentrato a tasso ridotto di zuccheri di uno o più dei prodotti seguenti: succo di frutta, succo di frutta da concentrato, succo di frutta a tasso ridotto di zuccheri, purea di frutta concentrata e purea di frutta.

  1. Succo di frutta concentrato a tasso ridotto di zuccheri

Il prodotto ottenuto dal succo di frutta concentrato quale definito sopra, nel quale la quantità di zuccheri naturalmente presenti sia stata ridotta almeno del 30%, anche in tal caso mediante apposite condizioni definite nell’allegato al decreto, che mantiene tutte le altre caratteristiche fisiche, chimiche, organolettiche e nutrizionali essenziali di un prodotto di tipo medio, oppure il prodotto ottenuto dal succo di frutta a tasso ridotto di zuccheri, mediante eliminazione fisica di una determinata parte d’acqua. Se il prodotto è destinato al consumo diretto, l’eliminazione deve essere almeno pari al 50% della parte d’acqua.

Gli operatori saranno autorizzati a utilizzare l’indicazione «i succhi di frutta contengono solo zuccheri naturalmente presenti», garantendo così una migliore informazione dei consumatori sui prodotti che consumano. Questa deve essere comunque riportata nello stesso campo visivo della denominazione di vendita.

Il decreto definisce anche la denominazione «acqua di cocco» che identifica il prodotto che è estratto direttamente dalla noce di cocco senza spremere la polpa di cocco.

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CONFETTURE e MARMELLATE - Più frutta e più chiarezza

Aumenta il contenuto minimo di frutta nelle confetture e confetture extra, per cui:

  • Confettura

È la mescolanza, portata alla consistenza gelificata appropriata, di zuccheri, polpa e/o purea di una o più specie di frutta e acqua. Per gli agrumi, tuttavia, la confettura può essere ottenuta dal frutto intero tagliato e/o affettato.

La quantità di polpa e/o purea utilizzata per la fabbricazione di 1000 grammi di prodotto finito non deve essere inferiore a:

a) 450 grammi in generale;

b) 350 grammi per ribes rosso, sorbe, olivello spinoso, ribes nero, cinorrodi e mele cotogne;

c) 180 grammi per lo zenzero;

d) 230 grammi per il pomo di acagiù;

e) 80 grammi per il frutto di granadiglia

  • Confettura extra

È mescolanza, portata alla consistenza gelificata appropriata, di zuccheri, polpa non concentrata di una o più specie di frutta e acqua. Tuttavia, la confettura extra di cinorrodi e la confettura extra senza semi di lamponi, more, ribes neri, mirtilli e ribes rossi può essere ottenuta parzialmente o totalmente dalla purea non concentrata di queste specie di frutta. Per gli agrumi, la confettura extra può essere ottenuta dal frutto intero tagliato e/o affettato. I frutti seguenti mescolati ad altri non possono essere utilizzati per la produzione di confettura extra: mele, pere, prugne a nocciolo aderente, meloni, angurie, uva, zucche, cetrioli e pomodori.

La quantità di polpa utilizzata per la produzione di 1000 grammi di prodotto finito non deve essere inferiore a:

a) 500 grammi in generale;

b) 450 grammi per ribes rosso, sorbe, olivello spinoso, ribes nero, cinorrodi e mele cotogne;

c) 280 grammi per lo zenzero;

d) 290 grammi per il pomo di acagiù;

e) 100 grammi per la granadiglia.

Questo aumento nel contenuto di frutta contribuirà a ridurre la quantità di zucchero nelle confetture, consentendo ai consumatori di compiere scelte più sane.

  • Marmellata

La normativa attualmente in vigore limita il termine “marmellata” a prodotti ottenuti da agrumi.

È stato previsto che, per tenere conto del comune uso da parte dei consumatori gli Stati membri possono autorizzare, a loro discrezione e nel proprio territorio, l’uso del termine “marmellata” anche nel caso di marmellate di frutta diversa dagli agrumi. Di conseguenza, il termine “marmellata di agrumi” potrà essere utilizzato in tutta l’Unione per il prodotto finora definito “marmellata” per distinguere le due categorie di prodotti. Il termine “agrume” può essere sostituito con il nome specifico dell’agrume/i utilizzato/i.

L’Italia pur potendo estendere l’uso del termine anche ad altri prodotti, ha limitato le modifiche a quanto segue:

  • “Marmellata di agrumi”

La mescolanza, portata alla consistenza gelificata appropriata, di acqua, zuccheri e di uno o più dei seguenti prodotti, ottenuti a partire da agrumi: polpa, purea, succo, estratti acquosi e scorze. Nella denominazione di vendita “marmellata di agrumi”, il termine “agrumi” può essere sostituito dal nome dell’agrume utilizzato. La quantità di agrumi utilizzata nella fabbricazione di 1000 grammi di prodotto finito non deve essere inferiore a 200 grammi, di cui almeno 75 grammi ottenuti dall’endocarpo.

  • Marmellata gelatina”

Una marmellata di agrumi esente totalmente da sostanze insolubili, salvo eventualmente esigue quantità di scorza finemente tagliata.

Abolito l’obbligo indicazione del tenore di zuccheri totali (prima previsto dall’art. 3 comma 2 let. b) del D.Lgs. 510/2004) in quanto assolta dalle informazioni nutrizionali obbligatorie ex Reg. UE 1169/2011.

Latte conservato parzialmente o totalmente disidratato - le aggiunte possibili

Sono infine apportate modifiche al Decreto Legislativo 8 ottobre 2011, n. 175, su taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all’alimentazione umana.

In particolare, per quel che concerne le “Aggiunte e materie prime autorizzate” è previsto che ai prodotti di cui all’allegato I del citato decreto possono essere aggiunte le seguenti materie prime e prodotti:

  1. vitamine e minerali conformemente al Regolamento (CE) n. 1925/2006;
  2. ai fini della correzione del tenore proteico del latte, di cui all’articolo 4:
  • retentato di latte: prodotto ottenuto dalla concentrazione delle proteine del latte mediante ultrafiltrazione del latte, del latte parzialmente scremato o del latte scremato;
  • permeato di latte: prodotto ottenuto estraendo le proteine e la materia grassa dal latte mediante ultrafiltrazione del latte, del latte parzialmente scremato o del latte scremato;
  • lattosio;

c) enzimi alimentari;

d) additivi alimentari.

È autorizzato, altresì, il trattamento di riduzione del tenore di lattosio del latte, mediante conversione in glucosio e galattosio. Le modifiche della composizione del latte derivanti da tale trattamento sono ammesse soltanto a condizione che siano indicate sull’imballaggio, in modo chiaramente visibile e leggibile e in caratteri indelebili.

Conclusioni

Con l’attuazione c.d. “Direttiva Breakfast” il legislatore ha voluto aggiornare le normative in materia di miele, succhi di frutta, confetture e marmellate e taluni tipi di latte al fine di allineare i prodotti alle nuove esigenze nutrizionali e salutistiche e garantire un’etichettatura più omogenea e chiara, anche se qualche contestazione dal settore è rimasta sul tema dell’origine (che alcuni volevano estesa anche a succhi, confetture e marmellate) nonché sulla denominazione “marmellata” che rimane ancorata al mondo degli agrumi.

Avv. Chiara Marinuzzi Studio Legale Gaetano Forte

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