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I biocidi sono sostanze o miscele utilizzate per distruggere, eliminare, impedire l’azione o esercitare un effetto di controllo su organismi nocivi. Questi organismi possono includere batteri, virus, funghi, alghe, insetti, acari, parassiti animali o vegetali e roditori.

L’impiego di biocidi nel comparto agroalimentare è diffuso e utile per operare un adeguato PRP sia riguardante gli aspetti microbiologici che relativamente ai macro-organismi (per l’appunto, insetti, roditori, altri artropodi etc.). Essi includono anche le sostanze attive e i prodotti ad azione repellente o che possono in qualche modo alterare il comportamento degli animali target (per esempio i feromoni impiegati nelle tecniche di confusione sessuali, ma non i feromoni impiegati per le attività di monitoraggio).
Per quanto riguarda la sanificazione, i biocidi sono utilizzati per la disinfezione di ambienti, superfici e oggetti di varia natura nei settori civili, industriali, per la produzione alimentare e dell’allevamento e per la disinfezione delle acque. Ad esempio, i disinfettanti per superfici, materiali e attrezzature, disinfettanti per sistemi di condizionamento, disinfettanti per l’igiene umana e veterinaria sono considerati biocidi.

Cosa sono i biocidi?

Sebbene, si ritenga che alle base dei biocidi vi siano esclusivamente prodotti chimici di sintesi, sono da considerarsi biocidi anche sostanze attive di origine naturale: non tutto ciò che è “naturale” è per definizione “innocuo” o non “tossico” – definizione piuttosto generalista ma calzante – o comunque poco rischioso per la salute umana, animale e per l’ambiente.
D’altro canto, è pur vero che sostanze attive di sintesi, talvolta, presentano profili tossicologici ed ecotossicologici ben più favorevoli rispetto a sostanze che, pur avendo la stessa modalità di azione (MOA: mode of action), sono di derivazione naturale/biologica.
Del resto, lo stesso Regolamento (UE) 528/2012 “Relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi” (BPR) definisce all’articolo 3 i biocidi come: “qualsiasi sostanza o miscela nella forma in cui è fornita all’utilizzatore, costituita da, contenenti o capaci di generare uno o più principi attivi, allo scopo di distruggere, eliminare e rendere innocuo, impedire l’azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica".
L’articolo 3 del BPR prosegue includendo nei biocidi anche “qualsiasi sostanza o miscela, generata da sostanze o miscele che non rientrano in quanto tali nel primo trattino, utilizzata con l’intento di distruggere, eliminare, rendere innocuo, impedire l’azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica.”
Nelle definizioni del BPR sono ben chiari non solo gli scopi ma anche le modalità di azione che, essendo diverse dall’azione fisica e meccanica, includono di fatto le modalità di azione “chimica” e “biologica” (o microbiologica).
Pertanto, un prodotto biocida a base di una sostanza attiva che agisca per azione biologica, anche includendo l’azione di spore, batteri etc. deve essere autorizzato (sia come s.a. che come formulato commerciale) e non necessariamente sarà valutato come meno pericoloso o impattante per la salute umana, animale e per l’ambiente, ai sensi dei Regolamenti “REACH” (CE) 1907/2006 e “CLP” Regolamento (CE) 1272/2008.

La regolamentazione dei biocidi

Biocidi riempitivoCon questa premessa, a prescindere dell’origine del biocida, è evidente che sebbene l’uso dei biocidi sia finalizzato a garantire il benessere dell’uomo e la conservazione di molti prodotti, le sostanze in essi contenute possono comunque presentare effetti dannosi per l’ambiente e la salute. Pertanto, l’uso di biocidi dovrebbe essere gestito con cura e responsabilità e applicando le condizioni di impiego e le misure di mitigazione dei rischi ben specificate nei documenti autorizzativi e in sostanza nell’etichetta del prodotto biocida in commercio.
Infatti, a monte dell’immissione sul mercato, i prodotti biocidi (sia sostanze attive che prodotti commerciali disponibili in varie forme) prevedono articolate fasi di autorizzazione ed etichettatura, considerando la valutazione di una serie di dossier predisposti dalle società che intendono immettere sul mercato una sostanza attiva biocida o una miscela contenente uno o più biocidi. Questo processo vede coinvolte sia l’Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA), la Commissione Europea attraverso il lavoro della DG Sante e gli enti nazionali preposti alla gestione dei biocidi.
In Italia, l’ente di riferimento è il Ministero della Salute, a sua volta in collaborazione con altre entità pubbliche, sia per la fase di autorizzazione che per la fase di controlli per la produzione, commercializzazione e impiego.
Rientrano nel campo di applicazione del BPR anche i formulati attualmente disponibili sul mercato italiano come Presidi Medico-Chirurgici (PMC), prodotti di libera vendita e di libero impiego a uso non agricolo/non fitosanitario, impiegati nella disinfestazione civile ma anche nella disinfezione/sanificazione, sia a uso professionale che a uso non professionale. Ad oggi, un prodotto (miscela) che contenga principi attivi già approvati ai sensi del BPR può essere immesso sul mercato solo come prodotto biocida. Qualora una o più sostanze attive siano ancora in fase di revisione, il prodotto permane sul mercato come PMC o come prodotto di libera vendita. Infine, un prodotto che contenga uno o più principi attivi non approvati ai sensi del BPR subisce il ritiro dal mercato.

L’approvazione dei principi attivi

I PMC saranno pertanto destinati a non essere più presenti sul mercato, al termine del processo di revisione di tutte le sostanze attive disponibili nell’Unione Europea; la revisione è già iniziata con la Direttiva “Biocidi” 98/8/CE (recepita in Italia con D.Lgs. 174/2000).
Di fatto, si è già verificata una riduzione sia nel numero di molecole disponibili che nel numero di formulati presenti sul mercato; tra questi si ricordano, solo per citarne alcuni non più disponibili: temephos, malathion, chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl, phoxim, methomyl, bioalletrina, hydramethylnon, propoxur, diazinone e DDVP.
L’iter autorizzativo dei biocidi è differente rispetto all’iter previsto per i PMC (la cui normativa di riferimento in Italia è tuttora il DPR 392/1998) e certamente più articolato, anche per le tipologie di autorizzazioni che possono essere richieste e per il background tecnico e amministrativo alle spalle.
Infatti, il BPR (con le sue successive modifiche e integrazioni) disciplina la creazione di un elenco europeo di principi attivi utilizzabili nei biocidi (la cosiddetta lista positiva), l’autorizzazione all’immissione sul mercato dei prodotti biocidi, il riconoscimento reciproco delle autorizzazioni all’interno dell’Unione, la messa a disposizione sul mercato e l’uso di biocidi all’interno di uno o più Stati membri e l’immissione sul mercato di articoli trattati.
È inoltre disponibile un database pubblico, a cura di ECHA, dove è possibile reperire liberamente tutte le informazioni sui biocidi: https://echa.europa.eu/it/information-on-chemicals/biocidal-products

Alcune delle categorie di prodotti di interesse del settore del pest management e del settore agroalimentare:

  • PT (Product Type) 14: Rodenticidi, impiegati per il controllo di ratti, topi o altri roditori.
  • PT 18: Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi cioè i “prodotti usati per il controllo degli artropodi (ad esempio insetti, aracnidi e crostacei)”.
  • PT 19: Repellenti e attrattivi (“insetto-repellenti”) cioè i “prodotti usati per controllare organismi nocivi, respingendoli o attirandoli, compresi i prodotti usati, direttamente o indirettamente, per l'igiene umana e veterinaria”.

A questi, vanno aggiunte tutte le tipologie di sostanze attive e prodotti ad azione disinfettante (dal PT 01 al PT 05). Si consideri che sono stati individuate ben 22 tipologie di prodotto biocida.

Francesco Fiorente
Esperto in Pest Management

La versione completa di questo articolo contenente anche informazioni sull’utilizzo sostenibile dei biocidi e sugli standard e la normazione volontaria è disponibile sul n°1 di Produzione Igiene Alimenti disponibile a questo link

https://www.alimentinews.it/riviste/1487-produzione-e-igiene-alimenti-n-1-febbraio-2024

 

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