La Francia ha emanato un decreto per disciplinare l’utilizzo di denominazioni di prodotti di origine animale per designare, commercializzare o promuovere prodotti alimentari contenenti proteine vegetali. Le proteine vegetali sono le proteine derivanti o apportate da organismi non di origine animale.

Ambito di applicazione

Il provvedimento riguarda prodotti contenenti proteine vegetali appositamente formulati per finalità tecnologiche o nutrizionali (per esempio, preparazioni a base di carne e proteine vegetali che si presentano simili a una bistecca) e/o ingredienti di origine non animale con un contenuto significativo di proteine (esempio: una “gallette” composta principalmente da un impasto di lenticchie, il cui aspetto è simile a una bistecca).

In questi casi, non sarà possibile utilizzare le definizioni tradizionalmente associate a carne e pesce per designare prodotti non di origine animale, non essendo comparabili tra loro.

Divieti

È vietato utilizzare per designare un prodotto trasformato contenente proteine vegetali:

1. una denominazione legale, quando le norme che definiscono la composizione del prodotto alimentare in questione non prevedono l’aggiunta di proteine vegetali (come, per esempio, le denominazioni disciplinate dal nostro DM sui prodotti di salumeria).

2. Una denominazione che fa riferimento a razze e specie animali, o a tagli anatomici animali.

3. Una denominazione che utilizzi la terminologia tipica della macelleria, salumeria o pescheria.

4. Una denominazione di un prodotto di origine animale consolidata dall’uso e dalla tradizione commerciale (per esempio, mortadella). Tuttavia, queste denominazioni possono essere utilizzate nelle denominazioni che descrivono combinazioni di prodotti di origine animale con altri tipi di alimenti, che non sostituiscono i prodotti di origine animale ma vengono aggiunti ad essi.

Deroghe

In deroga alle disposizioni precedenti, la denominazione di un alimento di origine animale può essere utilizzata:

1. per alimenti di origine animale contenenti proteine vegetali in quantità determinata, quando tale presenza è prevista dalla normativa o è indicata nell’elenco allegato al decreto, che riporta una lista delle denominazioni di prodotti di origine animale che possono contenere proteine vegetali con la relativa dose massima, utilizzabili per questi prodotti.

2. Per designare aromi o ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti utilizzati in prodotti alimentari. Il decreto non si applica ai prodotti fabbricati in un altro Stato, ma riguarda esclusivamente gli operatori francesi.

Ad oggi, la Francia risulta il primo Paese che disciplina l’utilizzo di denominazioni identificative di prodotti a base di carne su prodotti ottenuti in tutto o in parte da alimenti vegetali. In assenza di specifiche norme nazionali, le disposizioni del reg. n. 1169/2011 sull’informazione al consumatore che possono essere richiamate per queste fattispecie, sono:

- art. 7, par. 1, lett. d) sulle pratiche leali di informazione, dove si specifica che le informazioni sugli alimenti non possono trarre in inganno il consumatore suggerendo tramite l’aspetto, la descrizione o le illustrazioni, la presenza di un particolare alimento o di un ingrediente, mentre di fatto un componente naturalmente presente o un ingrediente normalmente utilizzato in tale alimento è stato sostituito con un diverso componente o un diverso ingrediente.

- Allegato VI, Parte A. punto 4. Nel caso di alimenti in cui un componente o un ingrediente che i consumatori presumono sia normalmente utilizzato o naturalmente presente è stato sostituito con un diverso componente o ingrediente, l’etichettatura reca - oltre all’elenco degli ingredienti - una chiara indicazione del componente o dell’ingrediente utilizzato per la sostituzione parziale o completa in prossimità della denominazione del prodotto e in caratteri la cui altezza è pari ad almeno il 75% di quella utilizzata per la denominazione del prodotto.

Fonte: ASSICA

 

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