Cerchiamo di ricostruire il percorso di questo travagliato regolamento. Le filiere di bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, legno, soia sono oggetto dell’EUDR in quanto ritenute principali responsabili di fenomeni in questione.
Nel 2023 è stato emanato il Reg. UE 1115/2023 sulla deforestazione (EUDR - European Deforestation Regulation) eppure a due anni di distanza la normativa non è ancora applicabile.
Cerchiamo di ricostruire il percorso di questo travagliato regolamento.
È ormai a tutti noto che le filiere di bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, legno, soia sono oggetto dell’EUDR in quanto ritenute principali responsabili di fenomeni di deforestazione e degrado forestale. Tali prodotti devono essere quindi ottenuti nel rispetto della legislazione pertinente del Paese di produzione e “a deforestazione zero” ossia prodotti su terreni che non sono stati oggetto di deforestazione dopo il 31 dicembre 2020.
L’applicazione prevista originariamente per fine 2024 è stata prorogata di 1 anno e doveva partire il 30 dicembre 2025, salvo per le piccole e microimprese, per le quali la deadline era al 30 giugno 2026.
Il passato è d’obbligo in quanto, a pochi giorni dalla prima data di applicazione, che avrebbe interessato le grandi e medie imprese, il Parlamento e il Consiglio europeo hanno votato per un nuovo rinvio e un’ulteriore semplificazione che alleggerisce notevolmente gli adempimenti richiesti alle filiere.
Il tutto è partito il 21 ottobre 2025 con la Proposta della Commissione COM(2025) 652 con la quale, fermo restando il termine del 30 dicembre 2025 per le medie e grandi imprese e al 30 giugno 2026 per le micro e piccole, erano state introdotte numerose semplificazioni.
Il 19 novembre 2025 il Consiglio ha adottato il suo mandato negoziale in merito alla proposta di modifica del regolamento proponendo un rinvio al 30 dicembre 2026 per gli operatori medi e grandi e al 30 giugno 2027 per gli operatori micro e piccoli.
Il 26 novembre 2025 il Parlamento con procedura d’urgenza ha approvato il testo della proposta con emendamenti.
Parlamento e Consiglio hanno raggiunto un accordo che dovrebbe portare all’emanazione della modifica del Regolamento prima della data di applicazione originariamente prevista (ossia il 30 dicembre 2025).
La proposta di modifica dell’eudr
La proposta di modifica dell’EUDR introduce nuove definizioni, ridelinea gli adempimenti e stabilisce nuove date di applicazione.
I nuovi soggetti
Chiarimenti in merito ai soggetti coinvolti:
- Operatore: qualsiasi persona fisica o giuridica che, nel corso di un’attività commerciale, immette sul mercato o esporta esclusi gli operatori a valle.
- Micro e piccolo operatore primario: persona fisica o una micro o piccola impresa, indipendentemente dalla sua forma giuridica stabilito in un paese classificato come a basso rischio che immette sul mercato o esporta i prodotti pertinenti che questo operatore stesso ha coltivato, raccolto, ottenuto o allevato su appezzamenti di terreno pertinenti o, per quanto riguarda i bovini, in stabilimenti situati in quel Paese. Secondo il nuovo testo “ciò include gli operatori che superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e all’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2013/34/UE, ma che possono dimostrare che le parti del totale del loro stato patrimoniale, del loro ricavo netto e del numero di dipendenti occupati in media durante l’esercizio riconducibili alle attività disciplinate dal presente regolamento non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri menzionati”.
- Operatore a valle: qualsiasi persona fisica o giuridica che immette sul mercato o esporta prodotti pertinenti, realizzati utilizzando prodotti pertinenti, coperti da una dichiarazione di “dovuta diligenza” o da una “dichiarazione semplificata”.
- Commerciante: qualsiasi persona nella catena di approvvigionamento diversa dall’operatore o dall’operatore a valle che, nel corso di un’attività commerciale, mette a disposizione sul mercato i prodotti in questione.

Le semplificazioni
- Operatori: saranno tenuti a svolgere la “dovuta diligenza” e a presentare la dichiarazione di “dovuta diligenza”, comunicando a valle i numeri di riferimento della dichiarazione di “dovuta diligenza” e i numeri di verifica, come nel testo originario.
- Micro e piccoli operato primari: saranno tenuti a presentare nel sistema informativo una “dichiarazione semplificata una tantum” (non necessaria se esistono già sistemi o banche dati utilizzati dagli stessi. La merce dagli stessi immessa sul mercato sarà corredata da un numero identificativo. Saranno tenuti a comunicare a valle tale numero identificativo.
Tali operatori potranno “sostituire la geolocalizzazione degli appezzamenti con l’indirizzo postale degli appezzamenti o dello stabilimento in cui sono state prodotte le materie prime interessate contenute nel prodotto interessato o usate per fabbricarlo, a condizione che l’indirizzo postale corrisponda chiaramente all’ubicazione geografica degli appezzamenti o dello stabilimento in questione”.
- Operatore a valle e Commerciante: sono obbligati e registrarsi nel sistema informativo solo se non PMI e saranno tenuti a raccogliere e conservare:
(a) il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato, l’indirizzo postale, l’indirizzo e-mail e, se disponibile, un indirizzo web degli operatori, degli operatori a valle o dei commercianti che hanno loro fornito i prodotti in questione, nonché i numeri di riferimento delle dichiarazioni di due diligence o degli identificatori di dichiarazione associati a tali prodotti solo nel caso in cui il loro fornitore sia un operatore (tale previsione va correlata con il considerando 6 che afferma che “Tale obbligo di raccogliere e conservare i numeri di riferimento dovrebbe applicarsi solo al primo operatore a valle e non a tutti gli altri operatori più a valle della catena di approvvigionamento” - NdR.);
(b) il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato, l’indirizzo postale, l’indirizzo e-mail e, se disponibile, un indirizzo web degli operatori a valle o dei commercianti ai quali hanno fornito i prodotti in questione.
Le nuove date di applicazione
La nuova proposta, a differenza di quella originariamente prevista dalla Commissione, prevede il rinvio della data di applicazione per tutti gli operatori. In particolare:
- 30 dicembre 2026 per gli operatori di medie e grandi dimensioni;
- 30 giugno 2027 per gli operatori di micro e piccole dimensioni.
È stato eliminato il periodo di “grazia” presente nel testo della commissione che prevedeva un periodo di 6 mesi di “sospensione” dei controlli ufficiali.
Prodotti esclusi
La proposta ipotizza l’esclusione dal campo di applicazione dei prodotti ex articolo 49, sono soppressi ossia “libri stampati, giornali, immagini e altri prodotti della stampa; manoscritti, dattiloscritti e piani di carta”.
Revisione
Nel nuovo documento infine si prevede che la Commissione effettui un riesame a scopo di semplificazione e presenti una relazione entro il 30 aprile 2026 per valutare gli oneri amministrativi e l’impatto di tale regolamento, segnatamente per i micro e piccoli operatori.
Conclusioni
Il 30 dicembre 2025 doveva costituire la prima deadline per l’applicazione dell’EUDR per le filiere di bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, legno e soia.
Già i primi interventi interpretativi (FAQ, Linee Guida) di aprile avevano introdotto alcune semplificazioni che mantenevano comunque una tracciabilità forte di filiera con adempimenti burocratici anche per tutti gli operatori a valle.
La nuova proposta, giustificata anche dai potenziali rischi connessi al sovraccarico del sistema informativo, di fatto alleggerisce da un lato gli operatori a valle e dall’altro i micro e piccoli operatori primari, che vedono fortemente limitate le attività da svolgere.
Le modalità con cui sta avvenendo questa modifica e i suoi contenuti ha suscitato notevoli reazioni nel mercato sia per i contenuti, alcuni operatori, infatti, vedevano nell’EUDR originario una forma di garanzia per i prodotti soggetti a deforestazione, sia nelle modalità, le continue incertezze applicative hanno infatti comportato notevoli investimenti e sforzi che in molti caso potrebbero rimanere inutili.
Ci si augura che il sistema normativo possa prendere una direzione definitiva, visti i continui cambiamenti e slittamenti che nuocciono gravemente all’operatività delle imprese e alla certezza del diritto.
Avv. Chiara Marinuzzi Studio Legale Gaetano Forte






