Il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Packaging and Packaging Waste Regulation) rappresenta una vera e propria rivoluzione normativa finalizzata ad ambiziosi obiettivi di sostenibilità ambientale.
Figlio del Green Deal europeo e del nuovo piano d’azione per l’economia circolare per un’Europa più pulita e più competitiva ha come primo obiettivo di ridurre significativamente la produzione di rifiuti di imballaggio del 5% entro il 2030, del 10% entro il 2035 e del 15% entro il 2040, in particolare i rifiuti di imballaggio in plastica.
L’applicazione è al 12 agosto 2026, fatte salve le diverse scadenze temporali ivi indicate.
Il testo è imponente: 71 articoli e XIII allegati tecnici, cui seguiranno specifici atti di esecuzione della Commissione, e prevede:
Riduzione del peso e delle tipologie non necessarie di imballaggi
L’obiettivo verrà raggiunto limitando principalmente la quantità dei materiali (plastica, vetro, carta, alluminio etc.) dispersi.
Entro il 1° gennaio 2030 il fabbricante o l’importatore provvede affinché l’imballaggio immesso sul mercato sia progettato in modo che il suo peso e il suo volume siano ridotti al minimo necessario per garantirne la funzionalità, tenendo conto della forma e del materiale di cui è costituito.
Riciclabilità e contenuto riciclato
Entro il 1° gennaio 2030, tutte le parti di plastica di un imballaggio immesso sul mercato contengono la seguente percentuale minima di contenuto riciclato recuperato da rifiuti di plastica post-consumo calcolata come media per impianto di produzione e per anno:
a) 30% per gli imballaggi sensibili al contatto il cui componente principale è il polietilentereftalato (PET), ad eccezione delle bottiglie monouso per bevande;
b) 10% per gli imballaggi sensibili al contatto realizzati con materie plastiche diverse dal PET, ad eccezione delle bottiglie di plastica monouso per bevande;
c) 30% per le bottiglie di plastica monouso per bevande;
d) 35% per gli imballaggi di plastica diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c).
Entro il 1° gennaio 2040 tutte le parti di plastica di un imballaggio immesso sul mercato contengono la seguente percentuale minima di contenuto riciclato recuperato:
a) 50% per gli imballaggi sensibili al contatto il cui componente principale è il polietilentereftalato (PET), ad eccezione delle bottiglie monouso per bevande;
b) 25% per gli imballaggi sensibili al contatto realizzati con materie plastiche diverse dal PET, ad eccezione delle bottiglie monouso per bevande;
c) 65% per le bottiglie di plastica monouso per bevande;
d) 65% per gli imballaggi di plastica diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo.
Riciclabilità e classi di presentazione
Tutti gli imballaggi immessi sul mercato dovranno essere riciclabili. Un imballaggio è considerato riciclabile se:
a) è progettato per il riciclaggio di materiali in modo da consentire che le materie prime secondarie risultanti siano di qualità sufficiente rispetto al materiale originale per poter essere utilizzate in sostituzione delle materie prime primarie, e
b) quando diventa rifiuto, può essere oggetto di raccolta differenziata, cernito in flussi di rifiuti specifici senza compromettere la riciclabilità di altri flussi di rifiuti e riciclato su scala.
Il regolamento prevede diverse decorrenze per tali adempimenti (2030 per le ipotesi della lett. a) e 2035 per la lett b)).
La riciclabilità degli imballaggi sarà espressa mediante le classi di prestazione A, B e C, con divieto di immissione sul mercato (dal 2030) per quelli senza tale qualificazione.
Poi dal 2038 sono ammesse solo le classi A o B.
Etichettatura armonizzata dell’imballaggio
Dal 12 agosto 2028 è obbligatoria un’etichetta armonizzata contenente informazioni sui materiali che compongono l’imballaggio al fine di facilitare la cernita da parte dei consumatori. L’etichetta si compone di pittogrammi ed è facilmente comprensibile, anche per le persone con disabilità.
Possibile, in aggiunta, il ricorso a un codice QR o altro tipo di supporto dati standardizzato, aperto, digitale.
Gli imballaggi soggetti a sistemi di deposito cauzionale e restituzione sono contrassegnati da un’etichetta chiara e inequivocabile.
Dal 12 febbraio 2029 è necessario inserire un’etichetta che informa gli utilizzatori del fatto che l’imballaggio è riutilizzabile.
Asserzioni ambientali
Il PPWR ammette le asserzioni ambientali (c.d. green claim) sugli imballaggi se queste:
a) sono fornite solo in relazione alle proprietà degli imballaggi che superano le prescrizioni minime applicabili prescritte dal regolamento; e
b) specificano se si riferiscono all’unità di imballaggio, a parte dell’unità di imballaggio o a tutti gli imballaggi immessi sul mercato dall’operatore economico.
L’allegato VII del presente regolamento definisce la documentazione tecnica da utilizzare a supporto dei claim.
Identificazione degli operatori economici
Definiti specifici obblighi di rintracciabilità da parte degli operatori, attraverso informazioni sull’identità:
a) di qualsiasi operatore economico che ha fornito loro imballaggi o prodotti imballati;
b) di qualsiasi operatore economico a cui hanno fornito imballaggi o prodotti imballati.
Gli operatori economici devono poter comunicare le informazioni di cui alla lettera a), come segue:
a) nel caso di un imballaggio monouso: per cinque anni dalla data in cui abbiano fornito o sia stato fornito loro l’imballaggio;
b) nel caso di un imballaggio riutilizzabile: per dieci anni dalla data in cui abbiano fornito o sia stato loro fornito loro o l’imballaggio.
Obbligo relativo agli imballaggi eccessivi
Entro il 1° gennaio 2030 gli operatori economici che riempiono imballaggi multipli, imballaggi per il trasporto o imballaggi per il commercio elettronico garantiscono che la proporzione dello spazio vuoto massimo, espressa in percentuale, non superi il 50%.
Restrizioni all’uso di determinati formati di imballaggio monouso
Sempre dal 1° gennaio 2030 gli operatori economici non immettono sul mercato imballaggi nei formati e per gli utilizzi elencati nell’allegato V del regolamento, quali, ad esempio, imballaggi di plastica monouso per meno di 1,5 kg di prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati (reti, sacchetti, vassoi, contenitori), imballaggi di plastica monouso per alimenti e bevande riempiti e destinati al consumo nei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del catering (vassoi, piatti e bicchieri monouso, sacchetti, scatole), imballaggi di plastica monouso del settore alberghiero, della ristorazione e del catering, contenenti porzioni individuali di condimenti, conserve, salse, panna da caffè e zucchero, flaconcini utilizzati in hotel, bar e ristoranti; borse di plastica ultrasottili per generi alimentari sfusi.
Obiettivi di riutilizzo
Gli operatori che utilizzano imballaggi per il trasporto o imballaggi per la vendita usati per il trasporto di prodotti, anche in caso di commercio elettronico (es pallet, scatole di plastica pieghevoli, vassoi, fusti etc), assicurano che almeno il 40% siano riutilizzabili. Ciò dal 1 gennaio 2030 con passaggio al 70% nel 2040.
Analoghe disposizione per gli operatori che usano imballaggi multipli sotto forma di scatole, escluso il cartone, al di fuori degli imballaggi per la vendita per raggruppare un determinato numero di prodotti al fine di creare un’unità di stoccaggio o di distribuzione: il 10% deve essere riutilizzabile dal 2030 e il 25% dal 2040.
Per il distributore finale di bevande alcoliche e analcoliche: dal 1° gennaio 2030 10%; 40% dal 2040.
Escluse le bevande considerate altamente deperibili e ai prodotti vegetali sostitutivi del latte, alcune categorie di prodotti vitivinicoli, i prodotti vitivinicoli aromatizzati, i prodotti simili ai prodotti vitivinicoli e ai prodotti vitivinicoli aromatizzati ottenuti a partire da frutta diversa dall’uva e da ortaggi e da altre bevande fermentate, alle bevande alcoliche. Il regolamento identifica specificamente i Codici di nomenclatura combinata di tali prodotti.
Obbligo di ricarica per il settore degli alimenti e delle bevande da asporto
Per il settore Horeca da febbraio 2027, i distributori finali che, utilizzando imballaggi da asporto, mettono a disposizione nel territorio di uno Stato membro bevande calde o fredde garantiscono ai consumatori un sistema che permetta loro di portare il proprio contenitore da riempire. Analoghe disposizioni per gli alimenti pronti.
La pratica del riempimento non deve comportare prezzi superiori o condizioni sfavorevoli per il consumatore.
Offerta di riutilizzo per il settore dell’asporto
Sempre nell’horeca, escluse le microimprese, entro il 12 febbraio 2028, nel caso di asporto, i distributori di bevande calde o fredde o alimenti pronti destinati al consumo immediato, offrono ai consumatori l’opzione di ottenere i prodotti in imballaggi riutilizzabili nell’ambito di un sistema di riutilizzo.
I consumatori sono informati di tale possibilità nel punto di vendita, mediante pannelli informativi o segnaletici chiaramente visibili e leggibili, della possibilità di ottenere i prodotti in imballaggi riutilizzabili.
A decorrere dal 2030 i distributori finali si adoperano per offrire il 10% dei prodotti in vendita in un formato di imballaggio riutilizzabile.
Borse di plastica
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire nel loro territorio una riduzione consolidata del consumo di borse di plastica in materiale leggero.
Prevenzione dei rifiuti di imballaggio
Ciascuno Stato membro riduce i rifiuti di imballaggio pro capite, rispetto ai valori corrispondenti del 2018, almeno del 5% entro il 2030; 10% entro il 2035; 15% entro il 2040.
Obiettivi di riciclaggio e promozione del riciclaggio
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi di riciclaggio:
a) entro il 31 dicembre 2025 almeno il 65% in peso di tutti i rifiuti di imballaggio prodotti;
b) entro il 31 dicembre 2025, le seguenti percentuali minime in peso dei seguenti materiali specifici contenuti nei rifiuti di imballaggio prodotti: 50% per la plastica; 25% per il legno; 70% per i metalli ferrosi; 50% per l’alluminio; 70% per il vetro; 75% per la carta e il cartone;
c) entro il 31 dicembre 2030 almeno il 70% in peso di tutti i rifiuti di imballaggio prodotti;
d) entro il 31 dicembre 2030, le seguenti percentuali minime in peso dei seguenti materiali specifici contenuti nei rifiuti di imballaggio prodotti: 55% per la plastica; 30% per il legno; 80% per i metalli ferrosi; 60% per l’alluminio; 75% per il vetro; 85% per la carta e il cartone.
Il PPWR prevede la valutazione della conformità degli imballaggi nonché la dichiarazione di conformità UE che attesta che è stata dimostrata la conformità alle prescrizioni stabilite dal regolamento.
Conclusioni
Il nuovo Regolamento PPWR introduce importanti novità e specifici adempimenti per gli operatori economici. L’obiettivo è la riduzione di rifiuti tramite obiettivi vincolanti di riutilizzo, la limitazione di determinati tipi di imballaggi monouso e imponendo la riduzione al minimo degli imballaggi.
Nonostante gli obiettivi di sostenibilità che si pone il regolamento, non sono tuttavia mancate e non mancano polemiche e osservazioni da parte di operatori e associazioni di categoria che intravedono criticità e situazioni che potrebbero non essere semplici da gestire.
Avv. Chiara Marinuzzi
Studio legale Gaetano Forte