A partire dal prossimo anno sarà obbligatorio indicare il nome di chi imbottiglia o importa
A causa della Brexit, ora le vendite verso il Regno Unito si sono trasformate in esportazioni doganali, e questo comporta l'obbligo di identificare l'origine doganale del prodotto in modo corretto.
I vini che possono beneficiare dell'esenzione dei dazi doganali sono quelli in linea con le regole di origine preferenziale stabilite dall'accordo di libero scambio tra UK e UE. Nello specifico, per il vino l'origine preferenziale viene assegnata se i mosti e le variabili di succo d'uva sono interamente ottenute in territorio Ue. Gli zuccheri non originari impiegati nel processo produttivo non possono superare il 20% del peso del prodotto finale.
Nell'etichetta del vino importato, inoltre, devono essere indicati nome e indirizzo del Food Business Operator (FBO). Ma una nuova etichettatura sarà necessaria solo dal 1 ottobre 2022: il Regno Unito ha infatti concesso un periodo di 21 mesi durante il quale le aziende potranno continuare a usare nome e indirizzo di un importatore FBO con sede in Ue. Dopo tale data, l'etichetta dovrà recare nome e indirizzo di un imbottigliatore o importatore operante in Inghilterra, Scozia o Galles. Il vino prodotto prima dell'entrata in vigore dell'accordo potrà continuare ad essere venduto.
Altre informazioni obbligatorie che l'etichetta dovrà riportare, sono l'identificazione del lotto del prodotto, l'eventuale presenza di allergeni, il numero di unità di bevande alcoliche. Non è invece obbligatorio indicare data di imbottigliamento, scadenza, produzione del prodotto.