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L’uso di ingredienti a denominazione tutelata, ad esempio nella produzione di gelato, è soggetto a una specifica regolamentazione. Un approfondimento sulla normativa in materia.

Nelle fiere come SIGEP in cui il gelato è protagonista tra gli stand sempre più spesso si ritrova la citazione di prodotti DOP e IGP: dalla crema di nocciole IGP al gelato con Pistacchio Verde di Bronte DOP, passando per Arancia Rossa di Sicilia e Limone di Sorrento IGP.

Il richiamo promozionale connesso all’offerta in gelateria di gusti gelato realizzati con prodotti a denominazione di origine, oltre al fattore qualitativo, rappresenta un indubbio elemento differenziale.

Il mondo delle indicazioni di origine è estremamente in crescita, come dimostrato dai dati del XXII Rapporto Ismea-Qualivita che descrivono un settore da 20,2 miliardi di euro di valore alla produzione nel 2023 (+0,2% su base annua), per una crescita del +52% in dieci anni e un contributo del 19% al fatturato complessivo dell’agroalimentare italiano.

Oltre ai dati di mercato, occorre tuttavia fare attenzione in quanto l’uso di ingredienti a denominazione tutelata è soggetta a una specifica regolamentazione.

Cosa fare

Come deve regolarsi un operatore nel caso di uso di ingredienti DOP o IGP, ad esempio nella produzione di gelato?

Oggi la regolamentazione è reperibile nel recente Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, divenuto applicabile dal 13 maggio 2024.

Il nuovo articolo 27 (Uso di indicazioni geografiche che designano un prodotto utilizzato come ingrediente nel nome di un prodotto trasformato) prevede:

“1. Fatti salvi l’articolo 26 e l’articolo 37, paragrafo 7, del presente regolamento e gli articoli 7 e 17 del Regolamento (UE) n. 1169/2011, l’indicazione geografica che designa un prodotto utilizzato come ingrediente in un prodotto trasformato può essere usata nel nome di tale prodotto trasformato, nella relativa etichettatura o nel relativo materiale pubblicitario se:

a) il prodotto trasformato non contiene alcun altro prodotto comparabile all’ingrediente designato dall’indicazione geografica;

b) l’ingrediente designato dall’indicazione geografica è utilizzato in quantità sufficienti a conferire una caratteristica essenziale al prodotto trasformato in questione; e

c) la percentuale dell’ingrediente designato dall’indicazione geografica nel prodotto trasformato è indicata in etichetta.

2. Inoltre, i produttori di un alimento preimballato, quale definito all’articolo 2, paragrafo 2, lettera e), del Regolamento (UE) n. 1169/2011, che contiene come ingrediente un prodotto designato da un’indicazione geografica, che desiderano utilizzare tale indicazione geografica nel nome di tale alimento preimballato, compreso nel materiale pubblicitario, forniscono una notifica preventiva scritta al gruppo di produttori riconosciuto, se tale gruppo esiste, per l’indicazione geografica in questione. Tali produttori includono in detta notifica le informazioni che dimostrano che le condizioni elencate al paragrafo 1 del presente articolo sono soddisfatte e agiscono di conseguenza. Il gruppo di produttori riconosciuto conferma il ricevimento di tale notifica per iscritto entro quattro mesi. Il produttore dell’alimento preimballato può iniziare a utilizzare l’indicazione geografica nel nome dell’alimento preimballato dopo il ricevimento di tale conferma o dopo la scadenza del termine, se precedente. Il gruppo di produttori riconosciuto può allegare a tale conferma informazioni non vincolanti sull’uso dell’indicazione geografica in questione. Gli Stati membri possono prevedere, in linea con i trattati, norme procedurali supplementari relative ai produttori di alimenti preimballati stabiliti sul loro territorio.

3. Fatto salvo il paragrafo 1, il gruppo di produttori riconosciuto e il produttore dell’alimento preimballato possono concludere un accordo contrattuale sugli aspetti tecnici e visivi specifici del modo in cui l’indicazione geografica dell’ingrediente è presentata nel nome dell’alimento preimballato nell’etichettatura, al di fuori dell’elenco degli ingredienti o nel materiale pubblicitario”.

Analoga disposizione era già prevista in Italia dal D.Lgs. 9 novembre 2004, n. 297 (Disposizioni sanzionatorie in applicazione del Regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari) che prevede la possibilità di evidenziare la presenza di un ingrediente a denominazione tutelata, a condizione che vi sia l’autorizzazione del Consorzio di Tutela o, in mancanza, del Ministero delle Politiche Agricole.

Al fine di consentire ai trasformatori di essere conformi alle norme sopra citate, molti consorzi di tutela hanno fornito apposite linee guida non solo sulla modulistica autorizzativa, ma anche e soprattutto per delineare le modalità di presentazione del prodotto.

Interessante, tornando al comparto delle gelaterie, il documento del Consorzio Tutela della Nocciola del Piemonte che ha elaborato un “Promemoria per le gelaterie che intendono indicare nel segnagusto e/o locandina del loro prodotto trasformato l’indicazione ‘Nocciola Piemonte I.G.P.’” (reperibile sul relativo sito web).

Qui si legge: “Le gelaterie che intendono indicare nel segnagusto e/o locandina del loro prodotto trasformato l’indicazione “Nocciola Piemonte I.G.P.” devono:

- richiedere l’approvazione del segnagusto e/o la locandina (di cui viene dato un esempio) al Consorzio attraverso la presentazione di un apposito modello di richiesta;

- compilare e tenere aggiornato apposito registro di carico/scarico prodotto (di cui viene fornito il modulo).

Dal punto di vista dell’etichettatura, il segnagusto e/o la locandina devono riportare la seguente indicazione “NOCCIOLA: Prodotto ottenuto esclusivamente da ‘Nocciola Piemonte IGP’” oppure “NOCCIOLA: solo con ‘Nocciola Piemonte IGP’”.

Molti consorzi di tutela, per le modalità di etichettatura, fanno riferimento ai “Criteri per l’utilizzo del riferimento a una denominazione d’origine protetta o a un’indicazione geografica protetta nell’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di un prodotto composto, elaborato o trasformato”, elaborati dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e periodicamente revisionati. Due aspetti interessanti di tale documento sono che :

“1. le diciture Denominazione di Origine Protetta o Indicazione Geografica Protetta o i loro acronimi DOP o IGP per essere utilizzati in etichetta dovranno essere posti di seguito alla denominazione tutelata, in modo che sia chiaro e non suscettibile di indurre in errore il consumatore che tali diciture o acronimi si riferiscono al prodotto registrato utilizzato come ingrediente e non al prodotto composto, elaborato o trasformato. Per tale ragione dovranno essere posti tra virgolette sia la denominazione tutelata che le diciture o gli acronimi;

2. le dimensioni del carattere utilizzato per il riferimento alla denominazione tutelata nell’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità del prodotto composto, elaborato o trasformato devono essere inferiori alle dimensioni del carattere utilizzato per la denominazione della ditta, dei marchi dalla stessa utilizzati nonché della denominazione di vendita del prodotto composto, elaborato o trasformato”.

Rischi e responsabilità

Cosa può succedere se non rispetto le regole delle modalità di uso ed etichettatura dei prodotti trasformati con ingredienti DOP o IGP?

La risposta è nel D.Lgs. 297/94 che all’art. 1 prevede una sanzione da euro 2500 a euro 16.000 per “chiunque impiega commercialmente in maniera diretta o indiretta una denominazione protetta [...] o il segno distintivo o il marchio, registrati ai sensi del citato regolamento” in assenza di autorizzazione del Consorzio di tutela della denominazione protetta riconosciuto o in mancanza del provvedimento di riconoscimento del Consorzio, dal MASAF.

La sanzione è esclusa quando il riferimento alla denominazione protetta è riportato soltanto tra gli ingredienti del prodotto confezionato che lo contiene o in cui è elaborato o trasformato.

A prescindere dal caso di uso di ingredienti a denominazione tutelata non conformi alle disposizioni sopra citate, l’operatore deve sempre fare attenzione a richiami evocativi di prodotti a denominazione che potrebbero portare a contestazioni diverse e forme di pratiche commerciali scorrette.

Conclusioni

Il mondo delle indicazioni di origine è in continua e forte espansione e sempre più frequente è l’utilizzo di tali prodotti negli alimenti trasformati.

Tale operazione, che è un forte appeal per il consumatore, è tuttavia soggetta a specifiche regole oggi fissate dal Regolamento UE 1143/2024 che unitamente alla normativa nazionale vigente definiscono il quadro all’interno del quale è possibile valorizzare tali ingredienti senza incorrere in sanzioni.

Avv. Chiara Marinuzzi Studio Legale Gaetano Forte

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