Un approfondimento sulle Linee guida per l’applicazione del Regolamento (CE) 1069/2009, in particolare per i SOA di origine lattiero-casearia come il siero o il latte non idoneo al consumo umano, derivanti dal processo di produzione e trasformazione.
Facciamo luce sui provvedimenti relativi ai sottoprodotti di origine animale (SOA), in particolare alla luce dell’emanazione delle Linee Guida per l’applicazione del Regolamento (CE) 1069/2009, in allegato alla nota ministeriale 0017956-23/04/2025-DGISAN-MDS-P, contiene utili disposizioni di ausilio per la gestione dei sottoprodotti presso gli OSA.
L’adeguamento alla normativa
Il documento adegua le Linee guida CSR n. 20/CU del 7 febbraio 2013 alle molteplici modificazioni normative intervenute a emendare i Regolamenti (CE) 1069/2009, (CE) 999/2001 e (UE) 142/2011, a partire dall’uniformazione delle definizioni a quelle contenute nel Regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali lungo la filiera agroalimentare, alle modifiche introdotte dal Regolamento (UE) 2019/1009 in materia di fertilizzanti, e, infine, l’adeguamento alle previsioni del Regolamento delegato (UE) 2023/1605.
Tra le disposizioni maggiormente rilevanti, si segnalano quelle di cui all’art. 1 per la classificazione sanitaria dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati nelle varie categorie 1, 2 e 3.
Inoltre, sono state dettate procedure operative per la registrazione e il riconoscimento degli operatori e meglio chiarite le relative esclusioni per determinati impianti, stabilimenti e operatori.
Meritano attenzione le disposizioni dell’art. 5 per la gestione dei sottoprodotti di origine animale nei luoghi di produzione e quelle relative al trasporto di tali sottoprodotti e al trasporto dei prodotti derivati.
Viene sottolineato il carattere tassativo dell’immagazzinamento mediante l’impiego del freddo nel caso in cui i SOA non siano trasportati quotidianamente: qualora tali modalità di conservazione non siano esercitabili, l’operatore deve, in ogni caso, garantire l’assenza di rischi per la salute pubblica, animale e ambientale, adottando le misure di biosicurezza più idonee a contenere al massimo ogni possibile rischio biologico.
In relazione a tali aspetti si evidenzia come il trasporto di SOA sia consentito mediante veicoli o contenitori adibiti al trasporto di alimenti destinati al consumo umano, nei seguenti casi:
- Ex alimenti, compresi i resi commerciali, se esclusi dal consumo umano, nel caso di restituzione agli stabilimenti di produzione riconosciuti a norma del Reg. CE 853, purché non deteriorati in modo tale da costituire un pericolo per la salute pubblica o degli animali e purché venga evitata ogni possibile contaminazione crociata;
- SOA C3 di cui all’articolo 10 del Reg. UE 1069, lettere a), e), f), i) e j), destinati esclusivamente alla produzione di alimenti per animali da compagnia, e lettere e), f) destinati esclusivamente alla produzione di mangimi per animali d’allevamento, nel rispetto delle indicazioni del Reg. 999 (allegato IV), purché consegnati direttamente agli stessi impianti di produzione, a determinate condizioni.
Sono dettate inoltre procedure operative relative alla comunicazione dei veicoli e dei contenitori riutilizzabili e alla loro identificazione; disposizioni per il documento commerciale; disposizioni per la rintracciabilità e i registri; disposizioni per gli stabilimenti di magazzinaggio con manipolazione di sottoprodotti di origine animale.
All’art. 12 vengono individuati i casi in cui lo smaltimento come rifiuti di SOA e PD C1, C2 e C3 deve essere effettuato secondo le modalità previste dalla normativa ambientale per quanto riguarda i mezzi di trasporto (fatte salve le norme di biosicurezza in caso di malattie infettive e diffusive), formulari rifiuti (o DC 1069 ove previsto) e registri rifiuti:
- in impianti di incenerimento o coincenerimento autorizzati ai sensi della normativa ambientale con o senza trattamento preliminare o sterilizzazione a pressione e marcatura permanente come previsto all’articolo 6, comma 1, lettera a) del R142;
- in una discarica autorizzata ai sensi della normativa ambientale, a seguito di processo di sterilizzazione a pressione e di marcatura permanente dei materiali risultanti, se si tratta di materiali C1, diversi da quelli di cui all’articolo 8, lettera a), punti i) e ii) (corpi interi e tutte le loro parti, incluse le pelli sospettati di essere: affetti, sospetti infetti o abbattuti per TSE) e di materiali C2;
- in una discarica autorizzata ai sensi della normativa ambientale se si tratta di materiale C1 di cui all’articolo 8, lettera c) come previsto dall’articolo 7, lettera a) del Reg. 142, utilizzato per la produzione di alimenti per animali da compagnia o alimenti per animali da compagnia importati ottenuti da tale materiale;
- in una discarica autorizzata ai sensi della normativa ambientale, come previsto dal DM del 22 maggio 2001, se si tratta di materiale di categoria 1 di cui all’articolo 8 lettera f), (rifiuti di cucina e ristorazione provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali), previo trattamento;
- in discarica autorizzata ai sensi della normativa ambientale, se si tratta di materiale C3 previa trasformazione in un impianto riconosciuto a norma dell'articolo 24 del Reg. 1069;
- in discarica autorizzata ai sensi della normativa ambientale, se si tratta di materiale C3 di cui all’articolo 10, lettera f) del Reg. 1069 purché sottoposto ad un trattamento di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera m) del Reg. 852 (prodotti alimentari di origine animale trasformati/trattati), proveniente da esercizi commerciali di vendita diretta al consumatore finale;
- in discarica autorizzata, se si tratta di materiale di categoria 3 di cui all’articolo 10, lettera g) del R1069, alle condizioni previste dall’articolo 7, lettera b), capoverso ii), secondo trattino del R142.
Sono poi previste disposizioni per il compostaggio, per il biogas, per lo stallatico, disposizioni sanitarie per la produzione e l’immissione in commercio di fertilizzanti organici e ammendanti contenenti proteine animali trasformate, farina di carne e ossa e proteine idrolizzate non idonee all’alimentazione animale, disposizioni per l’alimentazione degli animali da zoo con sottoprodotti di origine animale, per l’alimentazione in deroga di animali da compagnia con SOA grezzi provenienti da macelli, impianti di sezionamento ed esercizi per la vendita al minuto (art. 18, comma 1 del Regolamento (CE) 1069/2009); disposizioni per l’attività di preparazione e vendita al dettaglio di alimenti.

Il settore lattiero-caseario
Gli artt. 26 e 27 sono dedicati al settore lattiero-caseario. Nello specifico, all’articolo 27 si rinvia alle prescrizioni contenute nell’allegato VIII Reg. 142 in materia di raccolta e trasporto; inoltre, i sottoprodotti dovranno essere conservati, confezionati o allo stato sfuso, in funzione della loro natura, in un’area dedicata dello stabilimento ovvero in un’apposita cella frigorifera, all’uopo individuata e identificata. A prescindere dalle modalità di conservazione, dovrà essere stabilita una procedura che ne garantisca la tracciabilità, definendo contestualmente il criterio di identificazione dei lotti di produzione/fornitura.
Nel corso del recente audit condotto in Italia, dal 23 giugno al 4 luglio 2025, dalla Direzione Generale Salute e Sicurezza Alimentare della Commissione UE è stata portata all’attenzione una specifica raccomandazione che ha interessato gli operatori del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, a seguito dell’audit comunitario svolto nel nostro Paese nel 2022, in particolare essa riguardava il fatto che: “Il sistema dei controlli ufficiali non risulta efficace nel far rispettare gli obblighi degli operatori per quanto riguarda l’origine dei SOA (sottoprodotti di origine animale) di origine lattiero-casearia”. La relazione contiene raccomandazioni rivolte alle autorità italiane finalizzate a porre rimedio alle carenze individuate.
Tale raccomandazione scaturiva da non conformità rilevate nella gestione dei sottoprodotti di origine animale (SOA) da parte degli OSA del settore, pertanto il Ministero della Salute nazionale ha ricordato a questo proposito che il Regolamento (UE) 625/2017 stabilisce che le Autorità competenti che effettuano i controlli ufficiali sugli OSA sono tenute anche a verificare la corretta gestione dei sottoprodotti presso tali operatori, e invita, dunque, i Servizi Veterinari di area B a dare seguito a quanto indicato nel suddetto regolamento.
Nel documento in esame è stato in particolare previsto che:
- I SOA ottenuti da latte, prodotti a base di latte e prodotti derivati del latte e appartenenti alla categoria 3, così come definiti all’articolo 10, lettera e) “SOA derivanti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano”, lettera f) “Prodotti di origine animale, o prodotti alimentari contenenti prodotti di origine animale, i quali non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti di condizionamento o altri difetti che non presentano rischi per la salute pubblica o degli animali”, lettera h) “Latte crudo e colostro derivante da animali vivi che non presentavano alcun sintomo di malattie trasmissibili all’uomo o agli animali”, del Reg. 1069, possono essere forniti e utilizzati come materie prime per mangimi.
A norma del Reg. 1069 tali SOA devono essere sottoposti, presso un impianto di trasformazione, riconosciuto ai sensi dell’art. 24 dello stesso regolamento, a un trattamento di sterilizzazione o UHT o HTST, secondo le indicazioni dell’allegato X, capo II sezione 4, parte I del Reg. 142.
In deroga, il Reg. 142 all’allegato X, capo II, sezione 4, parte II ammette l’utilizzo, per l’alimentazione animale, di latte, prodotti a base di latte e prodotti derivati dal latte (di seguito “Prodotti”), ai quali si applica la definizione di materiale di categoria 3, di cui all’articolo 10, lettere e), f), h) del R1069 che non sono stati trasformati in conformità con il disposto dell’allegato X, capo II, sezione 4, parte I, del R142. 4. Tali “Prodotti” possono essere pertanto direttamente utilizzati per l’alimentazione degli animali, conformemente alle disposizioni di cui all’allegato X, capo II, sezione 4, parte II del R142, secondo una determinata tabella.
Sono previste anche disposizioni specifiche per la raccolta, il trasporto e l’identificazione del latte e i derivati del latte, per uso mangimistico.
Il documento reca inoltre disposizioni per gli impianti riconosciuti ai sensi del Reg. 853 e registrati Reg. 852 che intendono inviare all’alimentazione animale i prodotti di cui all’allegato X, capo II, sezione 4, parte II) del Regolamento (UE) 142/2011 e disposizioni per gli allevamenti che utilizzano per l’alimentazione animale i “prodotti” di cui all’allegato x capo ii, sezione 4, parte ii del R142.
In relazione alle sanzioni si ribadisce l’applicabilità del D.Lgs. 186/2012 che prevede sanzioni amministrative, salvo che il fatto non costituisca reato.
Conclusioni
Le nuove Linee Guida per l’applicazione del Regolamento (CE) 1069/2009 si sono rese necessarie per adeguare le precedenti linee guida alle numerose modifiche normative intervenute nell’ultimo decennio. L’intento è fornire chiarimenti e semplificazioni per uniformare i controlli ufficiali sul territorio nazionale e garantire il rispetto dei requisiti sanitari, generali e specifici, da parte degli operatori del settore al fine di garantire la corretta gestione di tali prodotti.
Chiara Marinuzzi Studio Legale Gaetano Forte






