Una circolare del Ministero dell’Agricoltura chiarisce l’applicazione delle nuove norme europee sull’etichettatura delle Indicazioni Geografiche. Il nome del produttore o dell’operatore dovrà comparire nello stesso campo visivo della denominazione protetta.
Nuove indicazioni operative per l’etichettatura dei prodotti DOP e IGP. Il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (MASAF) ha pubblicato una circolare che chiarisce le modalità di applicazione dell’obbligo europeo di indicare il nome del produttore o dell’operatore nell’etichetta dei prodotti a indicazione geografica.
La circolare, pubblicata il 6 marzo 2026, dà attuazione all’articolo 37, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1143, che introduce un nuovo requisito di trasparenza nella comunicazione ai consumatori per i prodotti agricoli DOP e IGP.
Secondo la normativa, quando un prodotto è designato da un’indicazione geografica, il nome del produttore o dell’operatore responsabile deve comparire nell’etichettatura nello stesso campo visivo della denominazione protetta. L’obiettivo è rafforzare la tracciabilità e rendere più immediata l’identificazione del soggetto responsabile del prodotto.
Le nuove misure più in dettaglio
Il documento ministeriale chiarisce inoltre cosa si intende per “stesso campo visivo”: si tratta dell’area dell’etichetta o dell’imballaggio che può essere letta da un’unica angolazione senza dover ruotare la confezione. In pratica, il consumatore deve poter vedere contemporaneamente l’indicazione geografica e il nome dell’operatore.
La circolare affronta anche alcune situazioni pratiche che possono verificarsi nella filiera. Nel caso di prodotti realizzati da più operatori, può essere indicato un solo soggetto, generalmente quello responsabile della fase produttiva che conferisce al prodotto le sue caratteristiche essenziali. Non è invece sufficiente indicare soltanto il marchio commerciale se questo non coincide con la ragione sociale del produttore o dell’operatore.
Le indicazioni si applicano anche ai prodotti venduti sfusi, mentre è prevista una fase transitoria per consentire lo smaltimento delle etichette già stampate: i prodotti DOP e IGP etichettati prima dell’entrata in vigore del nuovo obbligo potranno continuare a essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte.
Con questo intervento il Ministero mira a facilitare l’applicazione delle nuove disposizioni europee sulle indicazioni geografiche, rafforzando al tempo stesso la trasparenza e la tracciabilità delle filiere dei prodotti certificati.
Fonte
Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
La circolare è disponibile a questo link






