Una sentenza del tribunale dell’UE (Ottava Sezione ampliata) nella causa T-239/23, ha fatto emergere interessanti indicazioni sull’uso dei marchi individuali su prodotti DOP e IGP.

La controversia parte da un ricorso del Comité interprofessionnel du vin de Champagne e l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) contro la domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea per il marchio denominativo NERO CHAMPAGNE da parte della soceità Nro Lifestryle. L’opposizione era fondata sulla denominazione di origine protetta (DOP) «Champagne». Le contestazioni mosse dai ricorrenti avevano a oggetto:

  • l’uso e la registrazione della DOP «Champagne» come parte del marchio richiesto snaturerebbe le funzioni della DOP;
  • non si può automaticamente escludere la possibilità che un marchio registrato per prodotti conformi a tale disciplinare o per servizi relativi a simili prodotti possa sfruttare la notorietà della DOP di cui trattasi;
  • il marchio contestato sfrutterebbe la notorietà della DOP «Champagne»;
  • l’uso della parola “nero” accrediterebbe l’idea che esista una sottocategoria di champagne all’interno della stessa DOP.

Le motivazioni della sentenza

Il Tribunale dell’Unione europea parte dal presupposto che la normativa in materia non osta, in linea di principio, che un marchio possa contenere o essere costituito da una DOP. Al contrario, un marchio che contiene o è costituito da una DOP può essere registrato a determinate condizioni, nel senso che la registrazione di un marchio del genere è rigettata o annullata unicamente in due ipotesi, ossia:

  • in primo luogo, qualora la DOP non sia conforme al corrispondente disciplinare di produzione o,
  • in secondo luogo, qualora il suo uso possa essere ingannevole, evocativo o sfruttare le reputazione della denominazione di origine.

Ossia quanto sussiste, nel caso trattato dal Tribunale, violazione dell’art. 103, paragrafo 2, del regolamento n. 1308/2013 o che rinvia art. 26 Reg. 1143/2024). Si ricorda che ai sensi dell’art. 26 Reg. UE 1143/2024: “1. Le indicazioni geografiche iscritte nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione sono protette contro:

a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto dell’indicazione geografica per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con tale nome o l’uso di tale indicazione geografica per un prodotto o un servizio sfrutti, indebolisca, svigorisca o ancora danneggi la reputazione del nome protetto, anche quando tali prodotti sono utilizzati come ingredienti;

b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l’origine vera dei prodotti o servizi è indicata o se il nome protetto è una traduzione, una trascrizione o una traslitterazione o è accompagnato da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione», «gusto», «come» o simili, anche quando tali prodotti sono utilizzati come ingredienti;

c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all’origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull’imballaggio, nel materiale pubblicitario, sui documenti o nelle informazioni fornite su interfacce online relative al prodotto considerato, nonché l’impiego, per il confezionamento, di recipienti che possano indurre in errore sulla sua origine;

d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto”.

Ciò premesso, secondo l’EUIPO e la Nero Lifestyle (parte resistente), varrebbe la “teoria della limitazione” in base alla quale, in sostanza, si presume che un marchio che include una DOP non possa, in linea di principio, sfruttare la notorietà di tale DOP qualora tale marchio sia esclusivamente registrato per prodotti conformi al disciplinare di tale DOP nonché per servizi connessi a simili prodotti.

Nel corso del giudizio tale teoria è stata messa in discussione, in quanto, sarebbe emerso che tale presunzione non può escludere a priori che, in certi casi, un simile sfruttamento sussista e possa comunque essere dimostrato. Ciò comporterebbe che in fase di analisi del marchio si dovrebbe tener conto di tutte le circostanze rilevanti ed effettuare un’analisi specifica, al fine di valutare se il marchio richiesto sfrutti la notorietà della DOP «Champagne».

Nel caso di specie i ricorrenti, per provare lo sfruttamento della DOP, avevano fatto perno su:

  • la notorietà particolarmente elevata della DOP «Champagne»;
  • il fatto che un servizio non può essere, per definizione, conforme al disciplinare di una DOP, cosicché la “teoria della limitazione” non può valere per i servizi;
  • il marchio richiesto era un marchio denominativo, che può quindi essere utilizzato in numerosi modi diversi sul mercato, anche in maniera contraria agli obiettivi della DOP;
  • il termine «nero» qualificava il termine «Champagne» all’interno del marchio richiesto e, in particolare per il consumatori italiani poteva indurre in errore gli stessi.

Il Tribunale ha condiviso le argomentazioni dei ricorrenti e, per quanto concerne l’uso del termine «nero», ha rilevato che dal disciplinare della DOP «Champagne», risulta che i vini Champagne possono essere bianchi o rosati, con l’utilizzo di tre vitigni: il pinot nero, il pinot meunier e lo chardonnay, senza norme specifiche che disciplinino la proporzione da rispettare nella produzione del vino Champagne. I ricorrenti hanno indicato in udienza che era molto raro che uno champagne fosse costituito esclusivamente da pinot nero (che, in tal caso, esso era designato con l’espressione «blanc de noirs») e che un simile champagne sarebbe in realtà un vino bianco, ottenuto da uve nere. Pertanto, il pubblico di riferimento potrebbe pensare che l’espressione «nero champagne» descriva uno champagne costituito esclusivamente da pinot nero: il che non sarebbe necessariamente vero.

Inoltre, il termine «nero» è utilizzato nel nome di diversi noti vitigni italiani, come “Nero d’Avola” o “Nero Buono”, ed è addirittura incluso nel nome di DOP italiane come “Pinot Nero dell’Oltrepò Pavese” o “Castel del Monte Bombino Nero”, di conseguenza, il pubblico di riferimento potrebbe essere indotto in errore, ritenendo che il marchio richiesto evochi il vitigno di champagne.

Peraltro, il termine «nero» può inteso dal pubblico di riferimento di lingua italiana nel senso del colore nero, quindi il pubblico di riferimento potrebbe essere indotto in errore quanto al colore del vino Champagne commercializzato con il marchio richiesto.

Il marchio Nero Champagne pertanto non è stato registrato.

Conclusioni

Il tema dell’uso dei marchi sulle denominazioni di origine è sempre molto delicato. La sentenza dimostra come anche se il marchio viene utilizzato su un prodotto conforme al disciplinare di produzione della relativa DOP o IGP esso non è automaticamente valido, potendo permanere rischi di sfruttamento della notorietà o altri elementi che possano comunque indurre in errore il consumatore, in particolare sulla possibile esistenza di sottocategorie di prodotti facenti parte della stessa indicazione riconosciuta.

Avv. Chiara Marinuzzi Studio Legale Gaetano Forte

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